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Il Consiglio Comunale nella seduta del 27 febbraio 2023, ha approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27.02.2023  il "Regolamento delle disposizioni anticipate di trattamento ( D.A.T.) presentate dai residenti nel Comune di palma di Montechiaro.
Detto regolamento è composto da n. 8 articoli.

 

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina la raccolta e la registrazione  delle DAT ( Disposizioni Anticipate  di Trattamento), in attuazione dell'art. 4, comma 6, della legge 22 dicembre 2017, n. 219. La legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della carta dei diritti fondamentali Dell'Unione Europea, mira a tutelare il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, stabilendo che, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il Ministero della Salute, in attuazione di quanto previsto dalla normativa di cui sopra ha adottato, con Decreto Ministeriale n. 168 del 10 dicembre 2019, il "Regolamento concernente la Banca Dati Nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento ( DAT) entrato in vigore il 1° febbraio 2020. 

Art. 2- definizioni

Con l'espressione "DAT"  ( Disposizioni Anticipate di trattamento), altrimenti denominate " Testamento Biologico" si intende la manifestazione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonchè il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un Notaio ovvero per scrittura privata semplice, firmata ma non autenticata, consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo. Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non ne consentano la redazione per atto pubblico o scrittura privata, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Per << fiduciario>>, si intende la persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, indicata dal disponente nella DAT, che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. 

Art. 3- Registro comunale delle DAT

Il Comune di Palma di Montechiaro, in attuazione della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e del Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019, n. 168, istituisce il registro Comunale delle Disposizioni Anticipate di trattamento. L'iscrizione nel registro è riservata ai residenti nel Comune di Palma di Montechiaro che abbiano compiuto il 18° anno di età.
Al presente Regolamento si allega copia del Registro delle DAT che recepisce le modifiche introdotte del decreto del Ministero della Salute n. 168/2019.
Nel registro sono elencate:
a) le persone che, a seguito dell'entrata in vigore delle legge 22 dicembre 2017, n. 219 e prima dell'approvazione del presente regolamento, abbiano depositato o fatto registrare una DAT;
b) le persone che consegnino personalmente una DAT, ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 22 dicembre 2017, n. 219 e dal presente regolamento;
c) le persone che, trovandosi in condizioni fisiche che non consentano la redazione della DAT per atto pubblico o scrittura privata, abbiano espresso la dichiarazione attraverso  videoregistrazione o altri dispositivi che permettano alla persona con disabilità di comunicare, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del più volte citato Decreto del Ministero della Salute  del 10 dicembre 2019, n. 168. Nel caso che le DAT espresse in tale modalità non possano essere depositate presso l'Ufficio dello Stato Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'esistenza e il luogo di conservazione delle DAT videoregistrata .
Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'Ufficiale dello Stato Civile, oltre a registrare nell'apposito registro il nominativo dei disponenti, provvederà anche alla conservazione delle DAT; la disposizione si applica anche al caso c), qualora ciò sia tecnicamente possibile. 

Art. 5 - Fiduciario

Il disponente può nominare un fiduciario che deve accettare formalmente la nomina. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con apposito atto, anche successivo, che deve essere allegato alla DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Qualsiasi persona, maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario,  può trattarsi di un familiare ma anche di persona non legata da vincoli di matrimonio, unione civile o parentela. Il dichiarante può nominare anche un anche un fiduciario supplente per l'eventualità che il fiduciario si trovi nell'impossibilità di adempiere al proprio mandato. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione. Il fiduciario può rinunciare qualsiasi momento, alla nomina con atto scritto che è comunicato al disponente.   

Art. 6 - Banca Dati Nazionale delle DAT

Con Decreto del Ministero della Salute 10 dicembre 2019, n. 168 viene regolamentata la modalità per la gestione, l'implementazione e la consultazione della banca dati nazionale destinata a raccogliere le DAT ( disposizioni anticipate del trattamento) . Il decreto regolamenta le modalità con cui le DAT confluiscono in questa banca Dati Nazionale ( istituita con l'art. 1 , comma 418, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, in modo che possono essere  messe immediatamente a disposizione dell'autorità sanitaria, in caso di necessità. Il Decreto Ministeriale (art. 3, comma 2) prevede che, all'atto della ricezione delle DAT, gli Ufficiali dello Stato Civile dovranno trasmetterne immediatamente copia (la norma precisa " senza indugio") alla banca dati nazionale, ricorrendo ad un modulo elettronico reso disponibile on-line sul sito del Ministero della salute. Il modulo dovrà contenere , quali elementi essenziali, i dati anagrafici e di contatto del dichiarante e dell'eventuale fiduciario. Inoltre è previsto che venga comunicato il consenso manifestato dal dichiarante alla trasmissione di copia della propria DAT presso la banca dati nazionale

Art. 7 - Disposizioni organizzative

L'Ufficiale dello Stato Civile è legittimato a ricevere le DAT alle seguenti condizioni e con le seguenti modalità:
a) il disponente deve essere maggiorenne e residente nel comune:
b) le DAT devono essere consegnate personalmente dal disponente presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in unico originale o in originale più una o più copie, l'Ufficiale dello Stato Civile trattiene e conserva solo l'originale;
c) l' Ufficiale dello Stato Civile riceve le DAT redatte per scrittura privata semplice, firmata ma non autenticata. L'Ufficiale dello Stato Civile può ricevere anche le DAT redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio. In quest'ultimo caso , l'Ufficiale dello Stato Civile, dovrà darne comunicazione al notaio o all'Asl presso cui dovesse risultare depositato l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata;
d) l'Ufficiale dello Stato Civile che riceve la DAT non partecipa alla redazione della disposizione, nè fornisce informazioni o avvisi  in merito al contenuto della stessa, ma si limita a verificare i presupposti della consegna, con particolare riguardo all'identità, all'età e alla residenza nel comune di colui che consegna la DAT;
e) le DAT non possono essere consegnate in busta chiusa, ma devono essere consegnate in modalità tale da consentire all'Ufficiale dello Stato Civile la verifica dei requisiti formali minimi indispensabili, con particolare riferimento alla presenza della sottoscrizione del disponente;
f) la DAT deve essere consegnata compilando il modello di richiesta di consegna della stessa predisposto dall'Ufficio di Stato Civile;
g) l'Ufficiale dello Stato Civile, contestualmente al ricevimento della DAT, consegna al disponente formale ricevuta, contenete l'indicazione dei dati anagrafici dello stesso, la modalità dell'identificazione , data, firma e timbro dell'ufficio. La ricevuta, unitamente a copia della DAT, deve essere rilasciata anche al fiduciario;
h) entro sette giorni dal ricevimento, l'Ufficiale dello Stato Civile provvede all'annotazione delle DAT nel registro appositamente istituito e, nel caso in cui il disponente presenti anche una o più copie della DAT, rilascia ricevuta anche in relazione alle copie che, però, dovranno essere riconsegnate all'interessato;
i) l'Ufficiale dello Stato Civile registra le DAT in ordine cronologico attribuendo a ciascuna un numero progressivo ed assicura la loro conservazione e in luogo adeguatamente protetto, in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali e sanitari di cui al Dlgs. 30 giugno 2003, n. 196;
J) l'Ufficiale dello Stato Civile provvede senza indugio  alla trasmissione di copia delle DAT alla Banca Dati Nazionale, qualora ci sia il consenso del disponente, altrimenti comunicherà solamente il nominativo del disponente e indicherà il luogo dove la DAT è reperibile;
K) a seguito della morte del dichiarante, l'Ufficiale dello Stato Civile appone sul registro l'annotazione del decesso e restituisce l'originale della DAT al fiduciario, che rilascia ricevuta;
l) le DAT sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.   

Art. 8- Entrata in vigore e disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore terminato l'iter di pubblicazione della delibera di approvazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni  della legge 22 dicembre 2017, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, oltre ad eventuali norme e disposizioni emanate in materia dallo Stato o dalla Regione Sicilia.