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COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento        
                                     Ordinanza N. 5    Data di registrazione 16/02/2023    

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO PER IL 21 FEBBRAIO 2023- CARNEVALE DEI BAMBINI  
                                                                       I L  S I N D A C O 
 Vista deliberazione della Giunta Municipale n. 22 del 14/02/2023, riguardante il Carnevale dei Bambini,  che si svolgerà il 21 febbraio 2023;
Vista la legge nr. 287/91 recante la normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande che prevede la possibilità per il Sindaco di  disporre la temporanea sospensione di vendita e/o somministrazione di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie a protezione della salute dei cittadini nonché vuole offrire il proprio contributo per la buona riuscita della manifestazione carnevalesca per le vie cittadine, proponendo delle linee guida per il rispetto delle norme tecniche di sicurezza;
Ritenuto che è necessario, al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento della predetta manifestazione l'osservanza di divieti e limitazioni; Stante l'urgenza di prevenire con ogni mezzo ad evitare turbativa all'ordine pubblico;
Vista la legge nr. 287/91 ; Visto il d.lvo nr. 267/2000, art. 54 comma 1 lett. b;
Visto l'art. 65 dell'OR.EE.LL.;
Visti gli artt. 5, 9, 11 e 17 ter commi 3 e 4 del R.D. nr. 773/1931 (T.U.L.P.S);
Vista la legge regionale n. 18/95 riguardante il commercio su aree pubbliche;
Viste le leggi sanitarie;
                                                                              ORDINA
per i motivi indicati in premessa, istituire, per il 21 febbraio 2023, dalle ore 9,30 a fine manifestazione, i seguenti divieti e/o limitazioni:
E' fatto divieto a tutte le attività commerciali e ai pubblici esercizi presenti nei luoghi interessati dalla manifestazione, seppure autorizzati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande, di vendere e/o somministrare a chiunque  bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro.
                                                                              DISPONE
l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
                                                                             DEMANDA
per l'osservanza del presente provvedimento, gli agenti della forza pubblica e della polizia municipale.
                                                                             AVVERTE
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione e ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
Notificare copia della presente a mezzo dei Messi Comunali a: ·
Tutti gli esercizi commerciali                                                           CITTA' ·
Commissariato  di P.S.                                                                      CITTA' ·
Comando Stazione Carabinieri                                                        CITTA' ·
Polizia Municipale                                                                           SEDE ·
UTC - Sezione Attività produttive                                                   SEDE ·
Dirigente dipartimento igiene pubblica c/o Poliambulatorio            CITTA'          

                                                                 Sindaco   STEFANO CASTELLINO