COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di
Agrigento
Ordinanza N.
5
Data di registrazione
16/02/2023
Oggetto:
DIVIETO
TEMPORANEO DI VENDITA DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI
VETRO PER IL 21 FEBBRAIO 2023- CARNEVALE DEI BAMBINI
I L S I N D A C O
Vista deliberazione della
Giunta Municipale n. 22 del 14/02/2023, riguardante il Carnevale dei
Bambini, che si svolgerà il 21 febbraio
2023;
Vista la legge nr. 287/91
recante la normativa sull'insediamento e sull'attività di pubblici esercizi di
somministrazioni di alimenti e bevande che prevede la possibilità per il
Sindaco di disporre la temporanea
sospensione di vendita e/o somministrazione di bevande in bottiglie e/o
bicchieri di vetro;
Considerato che
l'Amministrazione Comunale intende garantire il rispetto delle norme
igienico-sanitarie a protezione della salute dei cittadini nonché vuole offrire
il proprio contributo per la buona riuscita della manifestazione carnevalesca
per le vie cittadine, proponendo delle linee guida per il rispetto delle norme
tecniche di sicurezza;
Ritenuto che è necessario,
al fine di garantire il corretto ed ordinato svolgimento della predetta
manifestazione l'osservanza di divieti e limitazioni;
Stante l'urgenza di
prevenire con ogni mezzo ad evitare turbativa all'ordine pubblico;
Vista la legge nr. 287/91 ;
Visto il d.lvo nr. 267/2000,
art. 54 comma 1 lett. b;
Visto l'art. 65
dell'OR.EE.LL.;
Visti gli artt. 5, 9, 11 e
17 ter commi 3 e 4 del R.D. nr. 773/1931 (T.U.L.P.S);
Vista la legge regionale n.
18/95 riguardante il commercio su aree pubbliche;
Viste le leggi sanitarie;
ORDINA
per i motivi indicati in
premessa, istituire, per il 21 febbraio 2023, dalle ore 9,30 a fine manifestazione,
i seguenti divieti e/o limitazioni:
E' fatto divieto a tutte le
attività commerciali e ai pubblici esercizi presenti nei luoghi interessati
dalla manifestazione, seppure autorizzati alla vendita e somministrazione di
alimenti e bevande, di vendere e/o somministrare a chiunque bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri
di vetro.
DISPONE
l'inosservanza delle
prescrizioni previste dall'ordinanza è punita con la sanzione amministrativa da
€ 25,00 a € 500,00;
DEMANDA
per l'osservanza del
presente provvedimento, gli agenti della forza pubblica e della polizia
municipale.
AVVERTE
Ai sensi del combinato
disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si
precisa
che chiunque vi abbia
interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il
presente provvedimento ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione e ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione
Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Notificare copia della
presente a mezzo dei Messi Comunali a:
·
Tutti gli esercizi
commerciali CITTA'
·
Commissariato di P.S. CITTA'
·
Comando Stazione
Carabinieri CITTA'
·
Polizia Municipale SEDE
·
UTC - Sezione Attività
produttive SEDE
·
Dirigente dipartimento
igiene pubblica c/o Poliambulatorio CITTA'
Sindaco
STEFANO
CASTELLINO