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Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali

 
 
 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. 

 
Il presente Regolamento è composto di n. 26 articoli.

 
  1. Art. 1 - Definizioni
  2. Art. 2 - Oggetto e finalità
  3. Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi
  4. Art 4 - Classificazione delle attività sportive
  5. Art 5 - Gestione degli impianti sportivi
  6. Art.6 - Norme generali sulla vigilanza
  7. Art. 7 - Tipologia delle concessioni a terzi
  8. Art.8 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi
  9. Art.9 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso
  10. Art.10 - Modalità per le concessioni in uso
  11. Art.11 - Uso degli impianti
  12. Art.12 - Uso straordinario degli impianti
  13. Art.-13 - Divieto di sub - concessione
  14. Art. 14 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature
  15. Art. 15 - Installazioni particolari
  16. Art. 16 - Tariffe d'uso
  17. Art. 17 - Sospensione e revoca delle concessioni d'uso
  18. Art. 18 - Destinatari della gestione
  19. Art. 19 - Modalità per la concessione della gestione
  20. Art. 20 - Obblighi del concessionario
  21. Art. 21 - Manutenzione ordinaria e straordinaria
  22. Art. 22 - Attrezzature e beni mobili
  23. Art. 23 - Sospensione e revoca delle concessioni di gestione
  24. Art. 24 - Norme di rinvio
  25. Art. 25 - Entrata in vigore
  26. Art. 26 Norma transitoria
 

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

 

Art. 1 - Definizioni

 

Ai fini del presente regolamento si intende:  

  1. per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive; 
  2. per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale e ricreativo; . 
  3. per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'uti-lizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi; 
  4. per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; 
  5. per concessione in gestione, l'atto contrattuale, definito "convenzione", con il quale l'Amministrazione affida la conduzione di un impianto a terzi regolando i reciproci obblighi ed impegni; 
  6. per tariffe, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.
 
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Art. 2 - Oggetto e finalità

 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli im-pianti sportivi di proprietà comunale e di quelli annessi a Istituti scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli annessi a Istituti scolastici e le attrezzature in essi esi-stenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività. L'Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in ma-teria di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art. 60, letto a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del De-creto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corri-sponde al Settore Servizi Sociali e Culturali.

 
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Art. 3 - Classificazione degli impianti sportivi

 

Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza primaria e di rilevanza secon-daria.
Gli impianti che per la loro particolare struttura e funzionalità, per la tipologia delle attività e delle iniziative che vi si svolgono, per l'ampiezza dell'utenza servita e per il fatto di costituire beni pa-trimoniali che assolvono anche ad interessi turistici, sono classificati come impianti sportivi di rile-vanza primaria.
Tutti gli altri impianti che, pur assolvendo a funzioni di carattere generale per consistenza e caratte-ristiche strutturali, si rivolgono prevalentemente alla fruizione di un bacino di utenza territorial-mente circoscritto per la loro particolare localizzazione geografica, nonché quelli annessi a strutture scolastiche e quelli ove si possono praticare singole discipline, sono individuati come impianti di rilevanza secondaria.
Alla data di adozione del presente regolamento gli impianti sono classificati:

RILEVANZA PRIMARIA

  1. Stadio Comunale 
  2. Campetto "P. Borsellino"
 

RILEVANZA SECONDARIA

  1. Palestre scolastiche
 
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Art 4 - Classificazione delle attività sportive

 

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.
I! Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di .sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione di terzi e delle scuole che svolgono le atti-vità sportive definite di pubblico interesse.
In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi I e 2 sono considerate:

  1. attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico l'attività motoria a fa-vore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'atti-vità sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
  2. attività sportive di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e mani-festazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
 
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CAPO II
CRITERI GENERALI E MODALITA' PER L'USO E
LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

 

Art 5 - Gestione degli impianti sportivi

 

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art.3 del presente regolamento viene esercitata sia in forma diretta, sia in forma indiretta mediante concessione a terzi.

 
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Art.6 - Norme generali sulla vigilanza

 

Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente regolamento
Il concessionario della gestione dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del pre-sente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pre-giudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
Il concessionario della gestione e quello dell'uso per quanto di competenza, hanno il dovere di vi-gilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi rispettivamente ad essi conferiti.
La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso del-l'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclu-sivamente sui concessionari.

 
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Art. 7 - Tipologia delle concessioni a terzi

 

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

  1. concessione in uso; 
  2. concessione per la gestione;
 
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CAPO III CONCESSIONE IN USO

 

Art.8 - Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi

 

La programmazione e la concessione in uso degli impianti, per lo svolgimento di tutte le attività previste negli stessi, compete al Settore Servizi Sociali e Culturali sulla base delle indicazioni pre-viste nel presente regolamento, nonché del criterio del massimo utilizzo.
L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, per le giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è regolato dalle norme di cui alle leggi 04 agosto 1977, n. 517 e II gennaio 1996, n. 23, o alle eventuali convenzioni sottoscritte con le Istituzioni scolastiche.
Ai fini della programmazione e della conseguente assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività che il richiedente intende praticarvi.
La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nella stessa.

 
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Art.9 - Criteri per l'assegnazione delle concessioni in uso

 

Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti :

  1. Enti di promozione sportiva, 
  2. Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI 
  3. Istituzioni scolastiche; 
  4. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici; 
  5. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formati ve, ricreative ed amatoriali; 
  6. Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale; 
  7. Privati; regolarmente costituiti come ditte o imprese o cooperative, per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive. 

In caso di pluralità di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l'impianto dovrà essere prioritariamente assegnato alle società, ed a quelle associazioni aventi sede nel territorio del Comune di Palma di Montechiaro, affiliate a federazioni sportive nazionali o ad enti di promozione spor-tiva.
A parità di condizioni, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente i seguenti criteri:

  1. Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività agonistica; 
  2. Società o Associazioni o cooperative o privati che detengano il titolo sportivo gerarchicamente più elevato; 
  3. Società o Associazioni o cooperative o privati che presentano il maggior numero di affiliati; 
  4. Società o Associazioni o cooperative o privati che svolgono attività per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale; 
  5. Società o Associazioni o cooperative o privati che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
 

Non potrà essere concesso l'uso degli impianti a società o associazioni che, in occasione di prece-denti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto. L'uso degli impianti sportivi che costituiscono parte integrante delle scuole pubbliche, nelle ore li-bere da impegni scolastici, è regolato in conformità alle norme di cui alle leggi n. 517/1997 e n. 23/1996.

 
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Art.10 - Modalità per le concessioni in uso

 

I soggetti di cui all'art. 9, comma 1 del presente regolamento che richiedono l'uso degli impianti per una stagione sportiva devono presentare istanza, entro il 15 luglio di ogni anno, su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Sport del Comune che provvederà alle assegnazioni entro l'inizio della stagione sportiva. Non sono soggette a tale termine le Istituzioni scolastiche.
Alle scuole che ne facciano richiesta, l'uso degli impianti è concesso a titolo gratuito, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali ed eccezionalmente, anche in orari -pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), con priorità a quelle del territorio comunale.
Il concessionario è tenuto a sottoscrivere per accettazione le condizioni che disciplinano la conces-sione e ad indicare il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.
I! richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla leg-ge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
Gli spazi resisi disponibili sono tempestivamente concessi in uso ai concessionari interessati.

 
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Art.11 - Uso degli impianti

 

Il concessionario risponde dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.
Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite dal Servizio comunale comporta la decadenza della concessione degli spazi.
I! richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
Il Comune si riserva in ogni momento il controllo, anche con l'ausilio dei concessionari degli im-pianti sportivi, per la verifica della rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto.
L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non risponde degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
Il concessionario provvede alle pulizie con personale proprio o esterno e con spesa a proprio carico.  

 
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Art.12 - Uso straordinario degli impianti

 

Utilizzazioni occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale di cui all'art. 8, possono essere autorizzate a condizione che risultino compatibili con le attività già programmate.
Le domande dovranno essere presentate almeno 20 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto. La richiesta non impegna in alcun caso l'Amministrazione.

 
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Art.-13 - Divieto di sub - concessione

 

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, dell'impianto a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata delle concessione d'uso ottenuta.

 
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Art. 14 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

 

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

  1. rispettare gli orari d'apertura e chiusura; 
  2. evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune; 
  3. mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, saranno ritenuti responsabili, in modo solidale, tutti i concessionari dell'impianto.
I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da perso-nale non autorizzato dall'Amministrazione comunale sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.
Il concessionario, inoltre, dovrà stipulare una polizza assicurativa contro eventuali atti vandalici e ciò a tutela del bene.

 
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Art. 15 - Installazioni particolari

 

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.
Il richiedente si assume ogni responsabilità civile e penale in ordine alla regolarità e conformità delle attrezzature installate alle norme vigenti in materia.
Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.

 
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Art. 16 - Tariffe d'uso

 

Per l'uso orario degli impianti sportivi comunali, è dovuto da parte dei richiedenti il pagamento delle tariffe approvate ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entro il 31 dicembre, a valere per l'anno successivo, e/o comunque prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio a cui si riferiscono.
Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al Comune sempre in via anticipata.
La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per l'accesso ed il conseguente utilizzo degli impianti.
I concessionari dell'uso di un impianto potranno, a richiesta, fruire gratuitamente in forma singola o associata, di locali, insistenti presso l'impianto utilizzato, da usare per attività complementari e di supporto alla disciplina sportiva praticata.
Eventuali riduzioni delle tariffe o esenzioni saranno previste ed elencate nell'atto deliberativo di cui al primo paragrafo del presente articolo.
Per l'individuazione di tali riduzioni o esenzioni saranno considerate, con particolare attenzione, le caratteristiche sociali, le valenze umanitarie, gli scopi formativi, le rilevanze agonistiche, le finalità scolastiche e gli interessi giovanili delle varie manifestazioni e delle diverse iniziative.

 
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Art. 17 - Sospensione e revoca delle concessioni d'uso

 

Il Comune ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione comunale, e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune. Il concessionario, soltanto in questi casi, avrà diritto al rimborso della tariffa eventualmente pagata, limitatamente al periodo di interruzione. Nessun onere, neppure a titolo risarcitorio, sarà dovuto dal Comune.
A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
Il Servizio ha facoltà di revocare le concessioni d'uso, ovvero di non procedere a rilasciarne, quando i concessionari o i richiedenti risultino:

  1. morosi nel pagamento delle tariffe d'uso; 
  2. trasgressori delle norme del presente regolamento; 
  3. responsabili di danni intenzionali, o derivati da negligenza, alle strutture degli impianti sportivi.
 
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CAPO IV - CONCESSIONE PER LA GESTIONE

 

Art. 18 - Destinatari della gestione

 

Gli impianti sportivi comunali possono essere concessi in gestione ai seguenti soggetti:

  1. Enti di promozione sportiva o Società ad essi aderenti, singolarmente o in forma associata; 
  2. Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI; 
  3. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione d'attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali; 
  4. Privati regolarmente costituiti come ditte o imprese; per lo svolgimento di attività sportive ed extrasportive.

L'affidamento, di durata triennale, avverrà a mezzo procedure ad evidenza pubblica con la partecipazione dei soggetti di cui al comma precedente che presentino i seguenti requisiti:

  1. Avere gestito per almeno due stagioni sportive una struttura di pari natura; 
  2. Operare nell'ambito del territorio palese.

Spetta al Consiglio Comunale individuare gli indirizzi generali per il razionale utilizzo e per l'ottimale forma di gestione degli impianti sportivi cittadini.

 
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Art. 19 - Modalità per la concessione della gestione

 

La buona gestione e corretta conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, sono condizioni necessarie per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della concessione medesima che potrà avvenire secondo le procedure di cui all'art. 44 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Le concessioni saranno determinate ad inizio di triennio dalla Giunta Municipale che stabilirà le modalità di concessione del bene ai fini della gestione.
Parimenti, la Giunta Municipale stabilirà le tariffe che dovranno essere versate al concessionario da parte di terzi che intendono fruire della struttura.
L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, nelle convenzioni, un numero di giornate nelle quali promuovere iniziative di diversa tipologia, di proprio interesse.

 
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Art. 20 - Obblighi del concessionario

 

E' fatto obbligo al concessionario di informare il Servizio competente di tutte le attività che si svolgono negli impianti dati in convenzione quali allenamenti, partite e manifestazioni varie.
Il concessionario deve usare l'impianto per le attività in esso consentite. E' data facoltà al concessionario di realizzare la gestione della pubblicità negli spazi dati in concessione, anche diffusa con mezzi elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro da richiedersi a cura e spese del concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili. Ogni tassa o imposta è a totale carico del concessionario.

E' data facoltà al concessionario di svolgere negli spazi dati in concessione e nelle zone a ciò destinate, attività commerciali accessorie e collegate all'attività espletata. Tali attività, nel rispetto della vigente disciplina di settore, anche locale, potranno essere svolte anche da sub-concessionari purchè in possesso dei requisiti specifici richiesti dalla disciplina applicabile ed espressamente autorizzati dall'Ente concedente. Le autorizzazioni e quant'altro attinente la gestione delle predette attività saranno comunque rilasciate dall'Ente in conformità alla disciplina, anche locale, vigente.
Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario.
I concessionari si assumono, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine a danni propri e a terzi, nonché all'impianto ed alle attrezzature per il periodo di utilizzo dell'impianto medesimo. A tale scopo i concessionari della gestione dovranno stipulare apposita polizza assicurativa.

 
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Art. 21 - Manutenzione ordinaria e straordinaria

 

Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
Il concessionario si obbliga, inoltre, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, ai fini del rispetto di ogni e qualsiasi normativa in materia di sicurezza . L'Amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria nonchè al pagamento dell'utenza elettrica e di quella idrica.

 
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Art. 22 - Attrezzature e beni mobili

 

E' fatto esplicito divieto al concessionario di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto dell'Amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione comunale al concessionario possono da questo, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

 
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Art. 23 - Sospensione e revoca delle concessioni di gestione

 

La concessione di gestione è sospesa o revocata in base alle specifiche disposizioni contenute nell'atto di convenzione.

 
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CAPO V DISPOSIZIONI VARIE

 

Art. 24 - Norme di rinvio

 

Per quanto non previsto o citato nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

 
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Art. 25 - Entrata in vigore

 

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell' rt. 9, comma 3), del vigente Statuto comunale, trascorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, il primo giorno del mese succes-sivo a quello della scadenza della compiuta pubblicazione.

 
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Art. 26 Norma transitoria

 

Nella prima applicazione del presente regolamento, la gestione degli impianti di rilevanza primaria potrà essere affidata al soggetto tra quelli elencati all'art. 18 che milita nel più alto grado sportivo.

 
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