Il presente regolamento è composto di n. 11 articoli.
Per il periodo 15 giugno - 31 ottobre, salvo diverse disposizioni da emanare con ordinanze sindacale è fatto divieto:
Tutti i proprietari di terreni confinanti con strade comunali e provinciali all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale.
Tutti i residui provenienti dalla pulitura dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a mt.1 0,00 dal ciglio o dalla scarpata delle strade.
E' obbligatorio incominciare la falciatura delle messi, da quelle che si trovano più vicino alle
strade pubbliche; le messi appena falciate debbono essere trasportate nelle aie;
Nelle aie debbono essere osservate le seguenti norme:
I detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali costruzioni ed impianti una zona di rispetto, sgombra completamente da foglie, rami, sterpi, ecc ... per un raggio di almeno 10 (dieci) metri.
Le sterpaglie, la vegetazione secca in genere ed i rifiuti persistenti in prossimità e lungo strade pubbliche e private, fabbricati ed impianti, confini di proprietà devono essere eliminati fino alla distanza di mt.10,00.
All'atto della semina e per quanto possibile in fasi successive, negli appezzamenti di grande estensione devono essere predisposte ogni 200 (duecento) metri in direzioni ortogonali, delle fasce completamente prive di vegetazione di ampiezza pari almeno all'altezza del fusto più alto con -minimo di metri 10,00 (metri), considerati in proiezione orizzontale.
Per la pulitura di coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, agrumeti, vigneti e orti è possibile procedere alla distruzione dei residui solo neJ1e prime ore della giornata e comunque fino alle ore 6,30 (sei e trenta) e solo esclusivamente se la zona circostante è zappata, per un raggio di metri 10,00 (dieci) .
In ogni caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi, nemmeno per le finalità espresse nel presente articolo, nelle giornate ventose, nei periodi di scirocco e caldo afoso e nei periodi immediatamente successivi.
Chiunque scopra un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni, nel rispetto della relativa normativa regionale, è obbligato a dame immediatamente AVVISO alle persone del luogo per lo spegnimento, al Comando dei Carabinieri, al Sindaco o all'Ufficio di Protezione Civile costituito presso il Comune per far intervenire i Vigili del Fuoco del più vicino distaccamento ed avvisare il personale del comando di Stazione Forestale Provinciale di competenza.
Fermo restando le norme previste dagli art. 423 e 449 del Codice Penale, le VIOLAZIONI alle norme di cui al presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecunaria di somma variabile da Euro 51,64 (Euro Cinquantuno/64) a €.258,23 (Euro duecentocinquatotto/23) per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, cosi come prescritto dal comma 3° dell'art.40 della L:R. 16/1996 e successivi modifiche ed integrazioni.
Per le violazioni del I comma dell'art. 2 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad Euro 0,52 (Euro zerocinquatadue) per ogni metro lineare di. scarpata confinante con la strada.
Per le violazioni di cui al II comma dell'art.2 e violazioni dell'art.6 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 25,82 (Euro Venticinque/82) a Euro 77,47 (Euro Settantasette/47).
Per le violazioni di cui all'art.5 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da€.51,64 (Euro Cinquantuno/64) a Euro l03,29 (Euro Centotre/29).
Per le violazioni di cui agli articoli 1,3,4 e 8 e nel caso in cui non si sviluppano incendi si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da Euro 51,64 (Euro Cinquantuno/64) a Euro 103,29 (Euro Centotre/29).
La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Capo dell'Amministrazione.
Nel caso di accertata violazione degli artt. "2" I° e 2° comma, "5" e "6", fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal precedente art. "10", gli Uffici Comunali accertatori provvederanno a diffidare i proprietari del fondo ad effettuare gli interventi previsti dal Regolamento entro un congruo termine da stabilirsi in relazione all'entità dei lavori.
La mancata esecuzione dell'intervento oggetto di diffida, nel termine prescritto, comporterà, "l'esecuzione d'ufficio" delle opere necessarie per la "messa in sicurezza" dell'area, nel rispetto degli Standard prescritti dal presente regolamento, con rivalsa nei confronti della ditta inadempiente ..
Tutte le azioni di rivalsa dovranno seguire le procedure previste dalle vigenti normative per il recupero di somme da parte della Pubblica Amministrazione e saranno curate dal responsabile dell'Ufficio di ragioneria.
I procedimenti di "esecuzione d'ufficio" saranno proposti dal responsabile dell'Ufficio Ambiente o Tecnico, o da un suo delegato, ed affidati nel rispetto delle procedure prescritte dai regolamenti comunali e dalla normativa sugli interventi urgenti.