Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.
Il Regolamento è composto di n. 16 articoli.
Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina i compiti della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art.141 e seguenti del R.D. 06.05.1940 n.635, "Regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", R.D. 18.06.1931 n.773, così come modificato dall'art.4 del D.P.R. 28.05.2001 n.311 e definisce indirizzi procedurali ai fini del rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 del R.D. 18.06.1931 n.773.
Fermo stando quanto disposto dal D.M. 19.08.1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo", ai fini del presente regolamento:
La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito definita commissione) è nominata con atto del Sindaco, resta in carica per tre anni, venuta a scadenza per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione.
La Commissione è così composta:
Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.311/2001, per ogni componente la commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.
Alla Commissione così composta, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto oggetto di verifica, potranno essere aggregati, ove se ne ravvisi la necessità, uno o più esperti in acustica o altra disciplina tecnica, nonchè su richiesta dei medesimi, un rappresentante degli esercizi di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.
In applicazione dell'art.3 comma 6 del decreto del Ministero dell'Interno, 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, la composizione dell'organo collegiale è integrata con funzioni consultive da un rappresentante del CONI, nei casi in cui oggetto dell'attività di verifica di competenza della commissione sia un impianto sportivo.
I membri aggregati sono nominati, unitamente ai membri ordinari, con il medesimo atto. L'esperto in elettrotecnica può essere nominato fra i dipendenti del Comune o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, in possesso di specifica professionalità tecnica.
L'esperto in acustica può essere nominato fra i dipendenti dell'ARPAV, in possesso di specifica professionalità tecnica o fra i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.
L'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione, comporta la decadenza della nomina, la decadenza è disposta dal Sindaco su proposta della Commissione.
La struttura organizzativa della Commissione è rappresentata dall'ufficio Protezione Civile, composta da
personale dello stesso ufficio.
Le competenze dell'ufficio di protezione civile in particolare sono:
La Commissione Comunale di vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) esercita la propria attività riguardo a:
Sono esclusi da! campo di attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS):
I locali e i luoghi di cui a] precedente comma, utilizzati anche occasiona]mente per spettacoli. trattenimenti e riunioni, ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996 in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, devono congiuntamente alla denuncia di inizio attività sostitutiva della licenza di cui all'art. 68 O 69 del R.D. n.773/1931, presentare al Comune prima dell'inizio della manifestazione: la idoneità statica delle strutture allestite. la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati ai sensi della legge 46/90 a firma di tecnici abilitati. la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.
La Commissione di cui agli artt. 140 e 141/bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza provvede, ai fini dell'applicazione dell'art.80 del T. U.L.P.S., a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita. così come previsto dall'art.142 esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo così come modificato dall'art.4 della Legge 28.05.2001 n.311
In particolare la Commissione provvede a:
Le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono richiesti. anche ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS di competenza comunale in base all'articolo 19 del D.P.R. n.616/1977, per i locali e gli impianti con capienza complessiva superiore a 200 (duecento) persone.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute all"art.141 comma 2°, del Regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S. per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 (duecento) persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali. firmata per presa visione anche dal committente. nella quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno ed il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico sanitarie. In occasione di pubblici spettacoli organizzati dal!' Amministrazione Comunale. la predetta relazione tecnica può essere redatta da un geometra. architetto o da un ingegnere dipendente della stessa, purchè svolga la propria attività all'interno degli uffici tecnici, anche se non iscritto all'albo.
L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata. Il fatto che non siano cambiate le attrezzature e non siano modificati gli allestimenti è attestato da tecnico abilitato documentato con planimetrie di quanto dichiarato.
In occasione delle richieste di licenza ex artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, prima dello svolgimento della manifestazione, un'autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990, decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Nel caso di cui ai commi precedenti del presente articolo, il rilascio della licenza e gli effetti della stessa sono subordinati al rispetto delle prescrizioni e condizioni per le quali era già stata concessa l'agibilità.
Per i locali e gli impianti (sia fissi che temporanei) di pubblico spettacolo aventi una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti, in luogo della Commissione, sono sostituiti da una relazione redatta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o all'albo degli architetti o al collegio dei geometri o al collegio dei periti industriali, che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministero dell'Interno 19/08/1996 e successive modifiche, nonché il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti. Resta inteso che per le attività temporanee e permanenti con capienza superiore a 100 persone permane il rispetto delle normative in materia di sicurezza e antincendio.
La relazione da allegare alla domanda/denuncia deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea. successivamente deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dell'attività temporanea dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità, ai sensi della Legge 46/90, a firma di tecnico abilitato e collaudo tecnico funzionale per gli impianti esistenti,
Qualora si tratti di attività di pubblico spettacolo a carattere permanente in locali fissi l'esame progetto resta. comunque, demandato alla competenza della Commissione.
Il Presidente. sentita la Commissione. con proprio provvedimento individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all·art.14l comma 1° lett. e) del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ed il funzionamento dei meccanismi di sicurezza, i componenti delegati sono individuati con le modalità indicate all'art.141 bis, comma 9) del predetto regolamento.
Ai componenti delegati spetta il compito di accertare le eventuali "prescrizioni strutturali" imposte dalla Commissione.
Entro il termine, di volta in volta fissato, l'esito dei controlli ed accertamenti deve essere comunicato al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza.
Nei casi urgenti e indifferibili derivanti dal riscontro di carenze sostanziali in ordine alle condizioni di solidità, sicurezza ed igiene, il Presidente trasmette immediatamente a1le autorità competenti l'esito dei controlli e degli accertamenti per le determinazioni del caso.
L'intervento della Commissione per i locali e impianti fissi, deve essere richiesto con domanda in bollo, utilizzando il modello di cui all'allegato a), corredata dalla documentazione di cui all'allegato b), diretta al Sindaco, da presentarsi almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere è richiesto.
Per le manifestazioni a carattere temporaneo, alla convocazione della commissione si provvederà successivamente alla richiesta di licenza, presentata ai sensi dell'art.68 del TULPS, con allegata la documentazione di cui all'allegato c), al momento del sopralluogo l'ente organizzatore dovrà produrre la documentazione prevista nell'allegato d).
Qualora non sia indicato il termine entro cui si desidera che sia esaminato il progetto o realizzato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile della Commissione.
L'avviso di convocazione ai componenti della Commissione, contenente la data, il luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo, nonché gli argomenti oggetto di trattazione, deve essere inviato con avviso scritto, anche a mezzo fax e/o via telematica; nei casi di urgenza anche telefonicamente.
Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne dà tempestiva comunicazione al segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinchè intervenga alla riunione. L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione, salvi i casi d'urgenza, con lettera raccomandata a.r
Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto. funzionari di altri servizi ed uffici comunali, in relazione a11a specifica natura degli interventi su cui deve essere formulato il parere.
A richiesta potrà essere ascoltato il soggetto che richiede la licenza per il pubblico trattenimento e spettacolo ai fini dell'illustrazione del progetto e de1riniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.
La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica.
l sopralluoghi saranno effettuati. di norma dal lunedì al venerdì non festivi, antecedentemente alle ore 14.00. Nel caso di attività a carattere temporaneo. eccezionalmente, su motivata richiesta del soggetto interessato. potranno essere prese in considerazione diverse soluzioni.
Per la validità delle riunioni occorre la presenza di tutti i componenti. Le riunioni si tengono di norma presso gli Uffici del Comune e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di convocazione.
L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo, del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e l'assenza dei membri aggregati, in quanto componenti non obbligatori quando non ricorrono casi di locali ed impianti con specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.
In caso di impedimento a partecipare alla riunione o al sopralluogo, da parte di un componente obbligatorio, il parere della Commissione s'intende validamente espresso qualora il componente assente provveda per tempo a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente.
Nella seduta della Commissione sono esaminate tutte le domande iscritte all'ordine del giorno e le eventuali ulteriori, pervenute fuori termine, che la Commissione ritenga, comunque, di esaminare.
Qualora non tutti i membri siano presenti entro 30 (trenta) minuti dall'ora convenuta per la seduta, il Presidente dichiara deserta la seduta ed eventualmente fissa una nuova data per la riconvocazione.
Il parere del1a Commissione relativo alle istanze esaminate in sede di riunione e/o sopral1uogo deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori ed essere redatto su apposito verbale, firmato da tutti i componenti e affidato alla custodia dell'ufficio di segreteria,
Il verbale di riunione, al quale deve essere allegato copia del relativo avviso di convocazione, deve indicare i nomi dei componenti presenti, contenere una concisa esposizione dei lavori svolti, delle decisioni assunte e devono essere riportati:
Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e da tutti i componenti presenti e comunicato all'interessato per iscritto (anche via fax o via telematica) a cura del Segretario.
Quest'ultimo invierà ulteriore copia agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione.
Le spese di sopralluogo della Commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi richiede l'intervento.
Ai componenti esterni non dipendenti pubblici (esperto in elettrotecnica ed esperto in acustica) sarà erogato un compenso convenuto. con i tecnici stessi. nelle convenzioni d'incarico, mentre al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato spetta un compenso unico per tutte le sedute della medesima giornata di Euro 25.00.
AI Segretario della Commissione spetta un'indennità di Euro 50.00 per ogni seduta della commissione nella medesima giornata, a fronte del maggior carico di lavoro derivante dall'attivazione di questo nuovo servizio.
La quantificazione della spesa sarà notificata alla ditta interessata con l'invio della comunicazione dell'avvio del procedimento.
l predetti importi devono essere corrisposti al Comune tramite versamento sul c/c postale
intestato a "Comune di _____________ - Servizio Tesoreria" n.
Nel caso di parchi divertimento. spettacoli viaggianti. ecc. nei quali solitamente operano più soggetti non collegati tra loro. le spese di collaudo saranno indicate nella comunicazione, a ciascun operatore. di assegnazione dell'area. inviata dal Comando di Polizia Locale.
Nel caso di seduta dì collaudo andata deserta per mancato intervento di un componente. non saranno richieste ulteriori spese alla ditta richiedente.
La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo. comporta la non effettuazione dello stesso.
Per quanto non espressamente indicato nella presente normativa. si rinvia alle vigenti disposizioni in materia.
Le presenti norme hanno validità fino all'eventuale emanazione di nuove norme in materia. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali e gli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione prevista.