SI RENDE NOTO,
in
applicazione dell'art.6, comma 5 della legge regionale 31 luglio 2003, n.10, al
fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli ostacoli di ordine
economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti, il Dipartimento
Regionale Famiglia e Politiche Sociali, nei limiti dello stanziamento
disponibile, pari a € 220.000,00, prevede l'assegnazione di un Bonus di
1.000,00 euro per la nascita di un figlio, da erogare attraverso i Comuni
dell'Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.
Al fine
di ottimizzare i criteri di assegnazione del beneficio e distribuire equamente
lo stesso per i nati nell'arco di tutto l'anno in corso, si predisporranno due
elenchi, rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre. L'amministrazione si
riserva di erogare il contributo semestralmente o annualmente in funzione della
disponibilità di Bilancio regionale.
Per la
redazione delle due graduatorie, si procederà secondo i criteri di seguito
elencati.
· stima del parametro reddituale (ex D.P.C.M
5 dicembre 2013, n. 159): i nuclei familiari con minor reddito ISEE avranno
priorità;
· stima del numero dei componenti del nucleo
familiare: a parità del precedente requisito, i nuclei con maggior numero di
componenti avranno priorità;
· data di nascita dei minori: a parità dei
precedenti requisiti, sarà considerato l'ordine cronologico delle nascite.
Possono
presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di
impedimento di quest'ultimo, uno dei soggetti esercenti la potestà parentale,
in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o comunitaria
ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di
soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione
Siciliana al
momento del parto o dell'adozione; i soggetti in possesso di permesso di
soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da
almeno dodici mesi al momento del parto;
- nascita del bambino nel territorio della
Regione Siciliana;
- indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare
del richiedente non superiore ad € 3.000,00.
Alla determinazione dello stesso
indicatore concorrono tutti i componenti del nucleo familiare ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
L'attestazione ISEE dovrà comprendere il nato
per il quale si richiede il beneficio.
L'istanza
dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall'Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, secondo le forme della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 46 e seguenti, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e da ritirare presso l'Ufficio Servizi
Sociali di Via Madonie n. 20, presso l'U.R.P. di Palazzo degli Scolopi o da
scaricare dal sito www.comune.palmadimontechiaro.ag.it, e presentata
all'ufficio del Protocollo del Comune entro e non oltre:
- il 28/08/2020, per i
nati o gli adottati dal 1° gennaio al 30 giugno 2020;
- il 30/10/2019
per i nati dal 1° luglio al 30 settembre 2020;
- il 29/01/2021 per i
nati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.
All'istanza
deve essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia del documento di riconoscimento
dell'istante in corso di validità, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato
nell'anno 2020 dagli Uffici abilitati;
- in caso di soggetto extracomunitario,
copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell'eventuale provvedimento di
adozione.
La
presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini
dell'ammissione al beneficio.
Il
beneficio non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere
cumulato con analoghe provvidenze o indennità.
Palma di Montechiaro, 24/07/2020
Il Capo Area "Servizi al Cittadino" F.F.
Dr. Rosario Zarbo