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EMERGENZA CORONAVIRUS: DIVIETI E RACCOMANDAZIONI PER LA CITTADINANZA - AGGIORNAMENTO

EMERGENZA CORONAVIRUS: Ordinanza Sindacale 18/2020

IL SINDACO ORDINA 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio, si applicano le seguenti misure, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11
marzo 2020:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

 b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

 c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

 d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, aH'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

 e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);  oltre a quanto sopra esposto e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

 f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

 g) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

 h) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

 i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 j)sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrailo, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);

 k) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito  degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito  della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

 l) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

 m) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

 n) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.;

 o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

 p) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;

 q)In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
1) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2) siano  incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
4) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,  con adozione di strumenti di protezione individuale;
5) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine  forme di ammortizzatori sociali;  

 r)  per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;

 s) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8  si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 t)  Per tutte le attività non sospese si esorta al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile;

 u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

 v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


per quanto sopra,
                                                                 SI ORDINA ALTRESÌ:

chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della  Ordinanza n. 17 del 8 marzo 2020, abbia fatto ingresso nel territorio Comunale, dopo aver soggiornato in altre nazioni, regioni italiane ed in qualsiasi luogo dove si sono verificati episodi di contagio dal virus COVID-19, deve rigorosamente comunicare tale circostanza al Comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 

il divieto di tutti gli eventi, feste, anche private che producano assemblamento;

Sull'intero territorio è vietata ogni forma di assambramento di persone, anche, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

la chiusura di tutti i monumenti della città;

l'ingresso ridotto e controllato in rapporto all'ampiezza dei locali al fine di rispettare la distanza minima obbligatoria interpersonale di almeno un metro, in tutte le attività non sospese;

alle attività di consegna a domicilio, da parte delle attività non sospese, è consentita attraverso richiese telefoniche o da remoto, ponendo in essere quanto necessario per il rispetto delle misure di sicurezza, tra le quali indossare una mascherina e guanti monouso; è comunque vietato l'asporto da parte dei cittadini;

l'interdizione degli uffici comunali al pubblico, tranne per casi di estrema urgenza e  previo appuntamento telefonico;

alla Cittadinanza di non uscire da casa, se non per i seguenti motivi urgenti, munedosi di autodichiarazione allegata alla presente ordinanza:
comprovate esigenze lavorative;
situzioni di ncessità ( acquisto alimenti e beni di prima necessità)
motivi di salute;
rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza

la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, l'accesso sarà consentito solo per le operazioni di polizia mortuaria e di sepoltura dei defunti, preventivamente concordato con l'ufficio comunale competente;

estendere al chiusura del mercato settimanale anche i giorni 20 e 27;

Il Sindaco
Stefano Castellino

 

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 (416.24 KB)AUTODICHIARAZIONE ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, N.445 (416.24 KB).
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