REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 02/07/2019)
INDICE
TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 : FINALITA'
ART. 2 : FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
ART. 4:SANZIONI
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 5: FRUIBILITA' DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 6: INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L. N. 48/2017
ART. 7: LUMINARIE
ART. 8: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
ART. 9: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO
ART. 10: ARTICOLI PIROTECNICI E FUOCHI D'ARTIFICIO
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
ART. 11: SICUREZZA E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
ART .12 AREE ED IMMOBILI DISMESSI O OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE
ART. 13 OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI
ART. 14: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
ART. 15: NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
ART. 16: RAMI E SIEPI
ART. 17: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI
COMMERCIALI
ART. 18: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE
ART. 19: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
ART. 20: OGGETTI MOBILI
ART. 21: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA
SVOLTE ALL'APERTO
ART. 22: ACCENSIONE DI FUOCHI
ART. 23: UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
ART. 24: ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE
ART. 25: ATTIVITÀ SVOLTE DAI GESTORI DI PUBBLICI ESERCIZI, DI ESERCIZI
COMMERCIALI E ARTIGIANALI PER LA TUTELA DELLA QUIETE E DEL
DECORO URBANO
ART. 26: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI
ART. 27: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO
ART. 28: DEPOSITI ESTERNI
TITOLO 5 : ANIMALI
ART. 29: CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI
ART. 30: CANI
ART. 31: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO
DEL CENTRO ABITATO
ART. 32: PROTEZIONE FAUNA SELVATICA
TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA
ART. 33: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
ART. 34: ATTIVITA' DI VENDITA IN FORMA ITINERANTE
ART. 35: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
ART. 36: ALTRE ATTIVITA' DI VENDITA SU AREA PUBBLICA
ART. 37: BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO
ART. 38: INTERVENTI PER CONTRASTARE L'ABUSO DI ALCOL DA PARTE DI
MINORENNI
TITOLO 7 : VARIE
ART. 39: DIVIETO DI ACCATTONAGGIO
ART. 40: ARTISTI DI STRADA
ART. 41: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
ART. 42: BAGNI
ART. 43: CONTRASSEGNI DEL COMUNE
TITOLO 8 : USO E SALVAGUARDIA DEI GIARDINI PUBBLICI -
CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ART. 44: DEFINIZIONI
ART. 45: CAMPO DI APPLICAZIONE
ART. 46: MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'
ART 47: ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
ART. 48: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
ART. 49: SPECIFICAZIONI
ART. 50: DIVIETI GENERALI
ART. 51: NORMA GENERALE
TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 52: ENTRATA IN VIGORE
ART. 53: NORMA FINALE
TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 : Finalità
1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune di Palma di Montechiaro, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, al fine di:
· prevenire ed eliminare pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mediante un insieme organico di precetti atti a preservare la collettività cittadina da situazioni danno, malattia, calamità e pericolo anche potenziale e con misure tese a prevenire fenomeni d'illegalità diffusa e di degrado sociale;
· tutelare la convivenza, la qualità della vita collettiva e la più ampia fruibilità dei beni comuni;
· salvaguardare la civile convivenza, la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, il decoro della città, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
· contribuire a garantire la protezione del patrimonio artistico, ambientale e culturale;
2) Per " incolumità pubblica" s'intende l'integrità fisica della popolazione, mentre per sicurezza urbana" s'intende, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 20 febbraio 2017, n.14convertito in legge n. 48/2017, il bene pubblico che si riferisce, specificamente, alla vivibilità e al decoro della città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione di natura urbanistica, sociale e culturale al recupero delle aree o di siti degradati, all'eliminazione di fattori di marginalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità e di esclusione sociale, alla prevenzione della criminalità, alla promozione della cultura, del rispetto della legalità e dell'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui ricorrono prioritariamente, lo Stato, la Regione, il Comune, anche con interventi integrativi, nel rispetto delle rispettive competenze.
3) Il presente Regolamento si applica su tutto il territorio comunale; in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
4) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana
Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale non di competenza esclusiva dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni.
Art. 3 : Accertamento delle violazioni
1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunalidelegati dal Sindaco, o di enti ed aziende erogatori di pubblici servizi, funzionari dell'A.R.P.A e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione comunale, a personale di altri organi preposti alla vigilanza.
2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3)All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono, altresì, procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 689/1981
4) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.
Art. 4 : sanzioni
1) La violazione di disposizioni del regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'organo comunale competente.
2) Alla contestazione della violazione delle disposizionidel regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla L. 689/1981 entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono opporre formale contestazione agli organi preposti. In tutte le ipotesi in cui il presente regolamento preveda che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nella L. 689/1981 salvo le modifiche e le deroghe previste dalle norme di questo titolo.
3) Ogni violazione alle disposizioni del Regolamento e ogni abuso relativo ad una concessione o autorizzazione comporta l'obbligo di far cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto, nonché dell'eventuale reiterazione della violazione.
5) Quando la violazione accertata sia riferita a norma speciale, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentata violata.
6) In caso di violazione delle norme del presente Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione conseguano danni a beni comuni il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7) Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento in cui non vi sia espressamente indicata la sanzione amministrativa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00
TITOLO 2 : SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 5 : Fruibilità di spazi ed aree pubbliche
1) Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici, da parte di tutta la collettività.
2 )E' considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano e cioè:
· il suolo di dominio pubblico, vale a dire quello di dominio privato gravato da servitù ad uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
· i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
· le acque interne ossia i fiumi la porzione di mare interna alla linea di base, ovvero alla linea di bassa marea della costa;
· i monumenti e le fontane;
· le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità e il cui decoro devono essere salvaguardati;
· gli impianti e le strutture ad uso comune, collocati sui beni indicati nei punti precedenti.
3) Per fruizione di beni comuni s'intende il liberoe generalizzato uso degli stessi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme del presente di questo Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventiva concessione o autorizzazione.
4) Per l'utilizzazione di beni comuni l'uso particolare che è fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. Tale utilizzazione è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
Art. 6 : Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017
1) Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso:
· le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
· l'area adiacente il Palazzo Ducalee biblioteca comunale Falcone Borsellino, Via Carlo Marxe Piazza S. Rosalia;
· il complesso monumentale del Cimitero, sue pertinenze e strade limitrofe;
· il complesso monumentale comprendente Cattedrale, e le sue pertinenze entro 100 metri
· il complesso monumentale del Monastero S.S. Rosario e le sue pertinenze entro 100 metri;
· Palazzo degli Scolopi sede del Comune di Palma di Montechiaro l'area comprendente le vie Fiorentino,Via Verdi e Via Dante;
· l'area comprendente il Poliambulatorio "Giulio Castellino"e le suepertinenze entro 100 metri;
· l'area comprendente il Cine - Teatro Chiaromonte, PiazzaMatteotti;
· Marina di Palma : Lungomare Todaro
La violazione del disposto normativo di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 300,00.
Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
Art. 7 : Luminarie
1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio del montaggio la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. Nella comunicazione devono essere indicati i tempi di validità della stessa.
2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.
3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al settore competente del Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
5) Al termine del periodo di permanenza delle luminarie indicato nella comunicazione presentata al competente settore le luminarie e gli allestimenti di cui ai commi precedenti devono essere rimossi entro e non oltre 60 giorni.
6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonchè le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti "incaricati di eseguire i lavori" .
7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4) e 5) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 8 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari
1) Previo consenso della proprietà,non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo."
2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
Art. 9 : Atti vietati su suolo pubblico
1)A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune di Palma di Montechiaro è vietato:
a) lavare i veicoli;
b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili;
c) lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
d) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
e) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
f) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
g) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
h) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e di sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici esercizi o comunque a pubblica utilità;
i ) arrampicarsi sui monumenti, pali , arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici.
l) " non raccogliere gli escrementi degli animali posseduti"
2) E' fatto divieto su aree pubbliche nonché in quelle private soggette a uso pubblico, di consumare ogni genere di bevanda alcolica in contenitori di ogni genere. Il divieto non si applica per le consumazioni effettuate all'interno di pubblici esercizi e nelle aree concesse per il plateatico ai pubblici esercizi nonché nelle aree immediatamente adiacenti, durante l'orario di apertura.
3) E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo èsoggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una sommada€ 25,00 ad € 500,00.
Art. 10 : Articoli pirotecnici e fuochi d'artificio
1) Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso purchè legalmente riconosciuto in tutto il Centro Storico.
2) Al di fuori del Centro Storico, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune di Palma di Montechiaro.
3) E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso purchè legalmente riconosciuto, in tutto il territorio del Comune di Palma di Montechiaro in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale.
4) E' sempre fatto obbligo ai proprietari di animali d'affezione di vigilare e attivarsi affinché il disagio determinato dagli scoppi non porti gli animali alla fuga esponendoli al rischio di smarrimento e/o investimento.
5) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.
TITOLO 3 : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Art. 11: Sicurezza e manutenzione degli edifici e delle aree
1) I proprietari, i locatari ed i concessionari di beni immobili hanno l'obbligo di mantenere i fabbricati, le loro pertinenze e le aree in condizioni di decoro e sicurezza, nonché di porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana.
Tali condizioni devono essere garantite, dagli stessi soggetti, anche nelle aree urbane edificabili, le stesse aree devono, inoltre, essere mantenute in condizioni da evitare ristagni e manutenute con attività di pulizia, disinfestazione e sfalcio.
2) I proprietari, i locatari ed i concessionari di aree di cantiere o di edifici incompleti, ove le opere realizzate comprendano spazi interrati o che possano determinare comunque ristagno di acqua, devono essere sempre riempiti con adeguato materiale o prosciugati costantemente in modo da evitare il ristagno.
3) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
4) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
5) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
6) Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dagli stessi soggetti di cui al punto 1)
7) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
8) Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree coltive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
10) In tutte le ipotesi di cui ai commi precedenti, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree di cantiere, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad unmassimo di € 500,00.
Art. 12 : Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive
1) Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
2) Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 30 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 25,00 ad unmassimo di € 500,00, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di porre rimedio al fatto contestato entro il termine che sarà intimato con accertamento, avendo riguardo ai tempi tecnici ritenuti necessari per il compimento dell'opera..." e comunque non oltre i 30 giorni dalla data del verbale di accertamento della violazione".
Art. 13 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri
1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi nonché la cessazione dell'attività vietata.
Art. 14 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano
1) Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 635 e 639 del codice penale sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, e/o autorizzazione degli uffici Comunali preposti nei casi previsti dalla normativa vigente",...è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.
Art. 15 : Nettezza del suolo e dell'abitato
Fatto salvo quanto dispostodalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:
1 ) E ' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di cinque metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2) E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, sul quale il locale prospetta.
3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 16 : Rami e siepi
1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo " di degrado del decoro urbano",o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 17 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali
Fatto salvo quanto dispostodalle norme vigenti in materia di tutela ambientale:
1) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2) I titolari di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali sono tenuti a provvedere alla rimozione giornaliera di bottiglie, lattine ed altri contenitori di bevandederivanti dalla loro attività, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
3) La violazione di cui al comma 1 precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5) Al fine di prevenire il sorgere di situazioni di degrado urbano, è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali che operano sull'intero territorio comunale e temporaneamente sfitti o, comunque, non utilizzati, di custodire e mantenere la proprietà attraverso le seguenti attività :
· pulizia costante delle saracinesche, e delle vetrine;
· rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.
La mancata pulizia ed il ripristino del decoro entro 15 giorni dalla contestazione o notifica dell'illecito comporta l'applicazione della sanzione da E 100,00 a 600,00.
Art. 18 : Esposizione di panni e tappeti
1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti similari su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o oltre la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
TITOLO 4 : NORME DI TUTELA AMBIENTALE
Art. 19: Ripari ai pozzi, cisterne e simili
1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).
Art. 20: Oggetti mobili
1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 21 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto
1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 22 : Accensioni di fuochi
1) E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2), o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2) Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione.
La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento.
Il Comune e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).
3) Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata.
4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art. 59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).
7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8) Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 23 : Utilizzo di strumenti musicali
1) E' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 07,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
Art. 24: Attività produttive ed edilizie rumorose
1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrino nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle 20.00 dei giorni feriali." La attività edilizia è vietata nelle località balneari, dal 20 luglio al 20 agosto"
3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.
4) L'attività di smaltimento di vetro, lattine e altro materiale anche in contenitori all'uopo predisposti, tale da creare rumori che possano arrecare disturbo al riposo delle persone e' vietato dalle ore 23.00 alle ore 06.00.
5) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 07.00 salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
6) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di
rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.
7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3), 4)5) 6) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e/o l'attività non consentita.
Art. 25 : Attività svolte dai gestori di pubblici esercizi, di esercizi commerciali e artigianali per la tutela della quiete e del decoro urbano
1) Fatta salva l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, i titolari o gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali, artigianali e di servizio, ivi compresi i circoli privati titolari di autorizzazione alla attività di somministrazione devono provvedere all'adozione di misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica nonché di limitazione alla libera fruibilità degli spazi pubblici adiacenti il locale.
In particolare sono tenuti a:
a) adottare misure idonee per evitare che i comportamenti degli avventori, eventualmente stazionanti nelle immediate adiacenze del locale, possano determinare un disturbo ai residenti e/o ad altre attività;
b) esporre all'interno del locale appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma bevande alcoliche all'esterno dei locali e degli spazi di pertinenza.
2) si ritiene assolto l'obbligo previsto alla lettera a) del comma precedente qualora i soggetti indicati al comma stesso sottoscrivano con l'Amministrazione Comunale accordi ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/90 e ss. mm. ii. Che prevedano l'assunzione a carico dei medesimi di precisi impegni quali ad esempio:
- la formazione del personale per il mantenimento del regolare svolgimento dell'attività di impresa;
- l'utilizzo di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, in attuazione dell'art. 3 del D.M. 6/10/2009.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 lett.a), in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa,
l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativada € 25,00 a € 500,00.
3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00.
Art. 26 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali
1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari,ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.
Art. 27 : Uso dei dispositivi antifurto
1) Fermo restando quanto prescritto dal codice della strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo in modo tale che il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2)La disposizione del 1 comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.
3) Chiunquevioli le disposizionidel presente articolo di cui al comma 1 è soggetto all'applicazione delle norme del codice della strada (art. 155) con sanzione da € 42,00 a € 173,00.
4) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comm2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 51,00 a € 309,00.
5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 28 : Depositi esterni
Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno di pneumatici se non protetti da apposite coperture.
Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 5 : ANIMALI
Art. 29 : Custodia e tutela degli animali
1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle strade pubbliche
c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
d) non raccogliere gli escrementi degli animali posseduti
2) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
3)E' vietato effettuare attività di allevamento di animali domestici senza la prescritta autorizzazione. La detenzione di un esiguo numero di animali da cortile ( fino a 10), tipo galline o conigli, per uso familiare, è consentita agli uffici comunali competenti ma, devono essere garantite condizioni igieniche tali da non arrecare disturbi e disagi. La sanzione amministrativa è quella prevista nel comma 2.
4)E' vietato abbandonare animali domestici.
5)E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
6) Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 4 è soggetto a quanto previsto dall'art. 727 c.p. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 5, è soggetto a sanzione amministrativa ex art 182 c.d.s.
Art. 30: Cani
1)Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
2)I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
3)Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
Art. 31 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato
1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato salvo diversa prescrizione dell'ufficio competente.
2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 32 Protezionedella fauna selvatica
1)Il divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2)E' vietata la distribuzione di nidi di uccelli o tane di altrianimali.
3)E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
4)Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne il mantenimento ed il trasporto in modo da evitare di pericolo.
5)Chiunque violi le disposizioni del presente articolo,di cui al comma 1,2 e 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00; Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, di cui al comma 3 incorre nei provvedimenti previsti dall'art. 727 c.p.
TITOLO 6 : POLIZIA ANNONARIA
Art. 33 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato
1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
Pertanto, è vietato:
a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92.
Art. 34 : Attività di vendita in forma itinerante
1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né parzialmente a terzi.
3) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
4) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
5) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 5 metri.
6) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.
7) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
8) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
9) Salvo che la violazione non sia già disciplinata da normativa nazionale le violazioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 77,00 a € 462,00 con conseguente regolarizzazione dell'attività.
Art. 35 : Occupazioni per esposizione di merci
1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
3) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1) è soggetto alle sanzioni amministrative previste nel vigente Regolamento COSAP e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessazione dell'attività non consentita.
Art. 36 - Altre attività di vendita su area pubblica
1) Nell'ambito di manifestazioni ed eventi regolarmente autorizzati o che si possono tenere liberamente, nei quali sono previste attività di vendita su area pubblica o di uso pubblico o in luogo aperto al pubblico potranno intervenire:
a) operatori appartenenti a categorie professionali definite (commercio, produzione agricola, artigianato, ecc....), regolarmente iscritti ai registri camerali;
b) soggetti che espongono e/o vendono le proprie opere d'arte o dell'ingegno creativo, (definite dall'art. 4, comma 2, lett. h, D.Lgs. n. 114/1998);
c) soggetti che espongono e/o vendono oggetti propri usati altrimenti destinati alla dismissione e allo smaltimento (cosiddetto "riuso" DG ER n. 151/2014) e soggetti che vendono e/o scambiano in occasione di mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche;
d) minori di anni 18 che vendono scambiano in manifestazioni loro riservate, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale;
e) enti pubblici ovvero persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
Le attività di cui sopra sono autorizzate dal Dirigente del Settore attività produttive, previa valutazione di rispondenza con la manifestazione o evento, fatte salve le norme igienico sanitarie, di tutela dei beni storici artistici e culturali e di uso del suolo pubblico. E' in ogni caso necessaria la presentazione, da parte del richiedente, responsabile della manifestazione o evento, di un elenco nel quale sono riportati i dati identificativi dell'impresa o del soggetto che esercita l'attività di vendita, la categoria di appartenenza e, nel caso di cui alla lett. a., gli estremi identificativi dell'autorizzazione di cui è in possesso e l'Ente che l'ha rilasciata.
2) Le attività di vendita effettuate in maniera occasionale e non professionale, da parte degli Enti del terzo settore di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 117/2017, quando si svolgono su suolo pubblico o di uso pubblico necessitano solo dell'acquisizione della relativa autorizzazione o concessione.
Art. 37 : Bevande in contenitori di vetro
1 ) Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo:
a) è sempre vietata agli esercenti di attività artigianali del settore alimentare, circoli o altri punti di ristoro la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, fatto salvo il consumo sul posto unitamente ad alimenti;
b) dalle ore 22:00 alle ore 07:00 del giorno successivo è vietato, a tutti gli esercenti attività diverse da quelle precedenti, vendere per asporto o consumo sul posto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine, salvo diversa disposizione contenuta in apposite ordinanze emesse dal Sindaco;
2) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui al precedente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 462,00.
Art. 38 : Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni
1) Fermo quanto previsto dall'art. 14-ter, commi 1 e 2 Legge 30 marzo 2001, n. 125 (come modificato da D.L. 158/2012 e successiva modifiche e integrazioni), salvo che il fatto non costituisca reato, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, è vietata la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche, anche diluite, di qualsiasi gradazione ai minori di anni 16. Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.
2) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza dei divieti di somministrazione, vendita e cessione di alcolici ai minorenni attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche.
3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 500 euro.
4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00.
5) Se le violazioni di cui ai commi 1) e 2) sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, in caso di recidiva il Sindaco disporrà la chiusura dell'esercizio per tre giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta.
TITOLO 7 : VARIE
Art. 39 : Divieto di Accattonaggio
1)E' vietato la questue e la richiesta di elemosina molesta di qualsiasi genere in tutto il territorio comunale.
2) E' da intendersi questue molesta se effettuata con modalità insistenti, petulanti o minacce o, comunque, tali da creare pericolo o intralcio alla circolazione veicolare o pedonale e che crei, comunque intralcio all'ingrasso in civili abitazioni, esercizi commerciali o direzionali in genere, ovvero in prossimità di luoghi ove sussiste la presenza di persone più deboli o grande afflusso di persone. E', pertanto, vietato:
· all'interno ed in prossimità dei mercati su area pubblica;
· nelle aree di sosta e di fermata dei mezzi pubblici, nelle aree antistanti e retrostanti il Poliambulatorio;
· all'ingresso o nelle adiacenze dei luoghi di culto;
· all'ingresso e nelle adiacenze delle aree cimiteriali;
· davanti o nelle immediate vicinanze degli ingressi degli esercizi commerciali ed artigianali, agenzie ed uffici pubblici e privati;
· sulla carreggiata in genere e in prossimità delle intersezioni stradali.
3) E' comunque vietata la richiesta di elemosina con la presenza diminori, con utilizzo di animali ed in ogni caso qualora l'attività venga condotta recando intralcio e rallentamento o pericolo alla circolazione stradale.
4) La mancata ottemperanza a quanto prescritto nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00a € 500,00. Si applica altresì la sanzione accessoria del sequestro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, come disposto dall'art. 20 L.689//81.
Art. 40 : Artisti di strada
1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 27 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2) Lo svolgimento dell'attività degli artisti di strada è in ogni caso vietata:
- davanti all'entrata di chiese o edifici di culto negli orari delle funzioni;
- in prossimità di strutture sanitarie o assistenziali;
- in prossimità di scuole e biblioteche negli orari di fruizione delle stesse.
3) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento C.O.S.A.P..
4) La violazione del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la cessazione dell'attività non consentita.
Art. 41 : Divieto di campeggio libero
1)Fatto salvo quanto previsto in occasione di particolari eventi o manifestazioni di interesse collettivo, individuati con deliberazione della Giunta Comunale, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori
dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Al ServizioManutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 77,00 a € 462,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.
Art. 42 : Bagni
1) Il divieto di balneazioneè disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.
Art. 43 : Contrassegni del Comune
1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
TITOLO 8
USO E SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI - CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO
ART. 44 : Definizioni
Le aree adibite a verde pubblico del Comunesi distinguono in:
VERDE DI ARREDO
E' costituito dagli impianti nei quali il verde è concepito come arredo non fruibile dai cittadini.
Appartengono a questa categoria gli svincoli stradali, le aiuole spartitraffico, le alberature poste nei parcheggi, piazze, piazzali, larghi, zone industriali ed artigianali.
VERDE DI SERVIZIO
E' costituito da tutti gli impianti, con attrezzature e arredi, usufruibili dai cittadini, quali: verde di vicinato e di urbanizzazione secondaria, verde attrezzato ad uso sportivo-ricreativo, giardini annessi ad edifici per servizi aperti alla fruizione degli utenti e/o all'uso pubblico. Delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea coltivata comprendente alberi, arbusti e fiori.
VERDE AD EVOLUZIONE NATURALE
E' costituito da impianti, privi di attrezzature arredi, usufruibili dai cittadini, in cui la vegetazione è lasciata a libera evoluzione.
Art. 45 : CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il verde pubblico ubicato nel Comune di Palma di Montechiaro.
Art. 46 : MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'
1) Il gioco del pallone è vietato quando trattasi di esercizio di attività organizzata sia a livello agonistico che amatoriale.
2) L'uso della bicicletta è vietato sui manti erbosi.
3) Nelle zone di particolare pregio e/o protette, potranno essere adottati, di volta in volta, provvedimenti specifici di limitazione delle attività e/o comportamenti resi pubblici mediante apposita segnaletica.
4) La violazione dei commi 1) e 3) del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
da € 80,00 a € 480,00.
Art. 47: ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Le attività di seguito descritte possono avvenire solo nelle aree a ciò destinate previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio Comunale e nel rispetto delle prescrizioni indicate nell' autorizzazione medesima:
1) installazione di strutture fisse al suolo;
2) organizzazione di gare sportive;
3) attività ricreative pubbliche e private ( feste popolari, concerti, manifestazioni equestri, ecc..);
Le violazioni al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e/o la cessazione dell'attività non autorizzata
Art. 48: MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
Fatti salvi i termini richiesti dal normale svolgimento dell'iter procedurale, chiunque intenda realizzare attività soggette ad autorizzazione, di cui al precedente articolo, dovrà produrre la relativa richiesta al competente Settore almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
Art. 49: Specificazioni
1)Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
a) temporanee:sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, di durata inferiore l'annononché quelle che si rendono necessarie per consentire l'effettuazioni di traslochi, carico e scarico con eventuale deposito temporaneo di materiale nelle vicinanze di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzioni di lavori di manutenzione o di riparazioni di parti pericolanti di edifici.
Le occupazioni temporanee sono rinnovabili e a tale scopo il titolare della concessione / autorizzazione deve presentare apposita istanza almeno dieci giorni prima della scadenza.
Qualora le disposizioni in materianon vengono ottemperare, si applicano le norme previste dal codice della strada con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
b) permanenti: sono tali quelle che si distinguono in occupazioni di durata permanente, costituiteda occupazioni stabili con o senza manufatti o impianti, passi ed accessi carrai autorizzati, e in occupazioni effettuate con atto di concessione o autorizzazione di durata superiore all'anno.
2) Qualora le disposizioni in materia non vengono ottemperate è prevista l'applicazione delle norme del codice della strada con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, se l'occupazione avviene su strada pubblica o aperta al pubblico passaggio, ovvero con le sanzioni previste dal Regolamento Comunale COSAP.
3) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
Art. 50: DIVIETI GENERALI
Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
1) alterare e danneggiare in qualsiasi modo e per qualsiasi ragione il suolo, il manto erboso, le piante, gli arbusti o qualsiasi piantagione delle aree destinate a verde pubblico;
2) disturbare con grida e/o rumori di ogni genere; utilizzare strumenti sonori o musicali dopo le ore 24,00;
3) scavalcare recinzioni, transenne o quant'altro collocato a protezione delle strutture esistenti all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale;
4) soddisfare alla proprie necessità fisiologiche al di fuori delle strutture a ciò adibite all'interno delle aree adibite a verde di servizio o verde al evoluzione naturale;
5) accamparsi sulle aree destinate a verde pubblico e adibire le panchine a giaciglio;
6) anticipare o protrarre la presenza nelle aree adibite a verde di servizio o verde ad evoluzione naturale oltre gli orari di
apertura, se stabiliti e debitamente segnalati;
7) porre in sosta i veicoli a motore sulle aree destinate a verde pubblico;
8) calpestare le aree verdi di particolare pregio, individuate da adeguata segnaletica;
9) collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante delle aree destinate a verde pubblico. Affiggere manifesti, cartelli, lanciare o distribuire volantini;
10) danneggiare in qualsiasi modo le attrezzature esistenti all'interno delle aree destinate a verde pubblico;
11) gettare rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
12) Servirsi delle fontane pubblicheper lavare veicoli, animali o qualsiasi altra cosa;
Le violazioni del presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
La violazione del comma 7) del presente articolo comporta inoltre la rimozione del mezzo, secondo le modalità di cui all'art. 159 del Codice della Strada, avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.
13) E' vietato lasciare circolare liberamente animali .
14) E' vietata, altresì, la defecazione dei cani nelle aree attrezzate per i giochi dei bambini per un raggio di 100 metri.
15) I cani possono essere lasciati liberi nelle aree attrezzate ed evidenziate mediante tabelle collocate all'interno del verde di servizio.
16) E' vietato all'interno delle aree adibite a verde di servizio o a verde ad evoluzione naturale effettuare attività di addestramento degli animali, in particolare modo alla difesa o all'attacco.
Le violazionidel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché la cessazione immediata dell'attività non ammessa e/o la rimessa in pristino dei luoghi.
Art. 51 : NORMA GENERALE
1) All'interno delle aree adibite a verde di servizio e verde ad evoluzione naturale sono vietate tutte le attività, le manifestazioni, i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente Regolamento, arrechino danno al verde od alle attrezzature o turbino la quiete delle persone.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle norme legislative vigenti per le singole materie.
TITOLO 9 : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 52 : Entrata in vigore
Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione
Art. 53 : Norma finale
Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico
Responsabile P.O.Servizi Legali e P. M. Il Comandante della P.M. L'Assessore della P.M.
Dott.ssa Rosa Di Blasi Ispettore Gaspare Balistreri Giuseppe D'Orsi