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Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente

 
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Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/08/2018, è stato approvato il Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente


 
  1. Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
  2. Art. 2 - Istituzione dell'Albo dei Legali esterni
  3. Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco
  4. Art. 4 - Iscrizione nell'Albo
  5. Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo
  6. Art. 6 - Contratto
  7. Art. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali
  8. Art. 8 - Registro degli incarichi
  9. Art. 9 - Cancellazione dall'Albo
  10. Art. 10 - Pubblicità
  11. Art. 11 - Norme di rinvio
 

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

 

Art. 2 - Istituzione dell'Albo dei Legali esterni

 

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dei Servizi Legali, secondo le modalità di seguito descritte. L'Albo è unico ed è suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso:

L'iscrizione nell'Albo avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
In via di prima attuazione, l'iscrizione all'Albo sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dei Servizi Legali, di un Avviso pubblico sull'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente. Successivamente alla fase istitutiva, il suddetto Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute.
L'iscrizione all'Albo consegue all'esame sulla regolarità e completezza delle istanze pervenute e della documentazione allegata, da effettuarsi a cura del Responsabile dei Servizi Legali, con l'ausilio di personale dallo stesso designato, con apposito provvedimento.
Ad eccezione degli studi associati e delle società di professionisti, verrà escluso il singolo professionista che abbia richiesto l'iscrizione a più di tre sezioni. Eventuali esclusioni verranno comunicate agli interessati nei modi di legge.
I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Albo in ordine strettamente alfabetico.
L'iscrizione nell'Albo non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito.
In via del tutto eccezionale, e dandone adeguata motivazione, l'Amministrazione ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

 

Art. 3 - Requisiti per l'inserimento nell'elenco

 

Nell'Albo possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

  1. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  2. godimento dei diritti civili e politici;
  3. capacità a contrarre con la P.A.;
  4. assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
  5. iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (cinque) anni per l'inserimento nelle sezioni relative al contenzioso amministrativo e penale e da almeno 3 (tre) anno per l'inserimento nella sezione relativa al contenzioso civile e del lavoro, per i professionisti privi dell'abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori;
  6. assenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato, in relazione anche a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
  7. non avere in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Palma di Montechiaro ;
  8. essere in possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale.
 

Art. 4 - Iscrizione nell'Albo

 

L'iscrizione all'Albo ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni (max 3) dell'elenco a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente.

 

Art. 5 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

 

Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Capo Area Servizi Legali, previa delibera di costituzione in giudizio. La scelta sarà effettuata a seconda della tipologia del contenzioso, previa informale procedura di valutazione del curriculum e dell'offerta economica, attingendo i nominativi in numero non inferiore a tre e nel rispetto dei seguenti principi:

Per gli incarichi conferiti si procederà alla pubblicazione nella speciale sezione "Amministrazione trasparente" del Comune. È sempre obbligo del Capo Area Servizi Legali, prima di affidare il servizio, acquisire l'offerta economica proposta dal professionista.
Espletata la procedura, il Responsabile dei Servizi Legali procederà, con propria determinazione, ad aggiudicare il servizio e a darne comunicazione agli interessati.
Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione.
Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati.
Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune. È dovere del Responsabile dei Servizi Legali, prima dell'affidamento dell'incarico, verificare la disponibilità economica-finanziaria dell'Amministrazione.

 

Art. 6 - Contratto

 

All'atto di conferimento dell'incarico, il professionista sottoscriverà apposito contratto che dovrà espressamente avere il seguente contenuto e dovrà contemplare le attività qui di seguito indicate senza ulteriori oneri per l'Ente:

  1. l'indicazione del valore della causa;
  2. il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D.M. n. 55/2014 come disposte nel successivo articolo;
  3. l'obbligo del professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate;
  4. l'obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
  5. l'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente e che dovrà essere allegato all'atto di incarico;
  6. l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, il rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali;
  7. l'obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
  8. l'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
  9. l'indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
  10. la garanzia della propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.
 

Art. 7 - Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Liquidazione spese legali

 

Il corrispettivo (onorari) al professionista esterno sarà determinato assumendo , quale valore i parametri tariffari minimi ricavabili dalle tabelle forensi allegate al D.M. Della Giustizia n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, con la riduzione unica percentuale che sarà offerta dal legale in occasione della presentazione del preventivo antecedente al conferimento dell'incarico.
L'onorario da liquidare al professionista dovrà essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto a e alle caratteristiche della prestazione legale, e comunque nel rispetto dei parametri  vigenti.
Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il compenso liquidato giudizialmente sarà riscosso dall'Ente.
In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
Il responsabile dei Servizi Legali provvederà all'impegno della spesa e alla relativa liquidazione, previa verifica della rispondenza con la tariffa pattuita.
Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile dei Servizi Legali  potrà autorizzare anticipazioni o saldare la somma preventivata, a fronte dell'emissione della parcella da parte del professionista, nel termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.
Il Comune di Palma di Montechiaro rimborserà al professionista incaricato le spese vive che dovessero essere necessarie per l'espletamento dell'incarico conferito (a titolo esemplificativo, contributo unificato e simili), purché previamente autorizzate dal Responsabile dei Servizi Legali che dovrà adottare apposito provvedimento di impegno di spesa, a seguito di presentazione della documentazione fiscale a comprova delle spese sostenute da parte del professionista.

 

Art. 8 - Registro degli incarichi

 

Il Responsabile dei Servizi Legali provvederà, oltre alla tenuta e revisione dell'Albo, alla tenuta e aggiornamento del Registro, anche su sopporto informatico, degli incarichi legali nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  1. generalità del professionista;
  2. oggetto sintetico dell'incarico;
  3. estremi dell'atto di incarico;
  4. importo/i del compenso preventivato e liquidazione/i effettuate.
 

Art. 9 - Cancellazione dall'Albo

 

Il Responsabile dei Servizi Legali dispone la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'Albo dei professionisti che:

  1. abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Albo;
  2. non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  3. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  4. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente;
  5. abbiano promosso giudizi avverso l'Ente o assunto incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
  6. abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.
 

Art. 10 - Pubblicità

 

L'Albo dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il registro degli incarichi sono resi pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'albo pretorio e sul portale web dell'Ente.
Gli incarichi di cui al presente regolamento sono pubblicati, a cura del responsabile dei Servizi Legali, sul sito istituzionale - Sez. Amministrazione Trasparente - in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.
I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

 

Art. 11 - Norme di rinvio

 
  1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
 
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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