Applicazione del Decreto Assessoriale del 5 marzo 2018 - Disposizioni relative all'attività di panificazione e revoca del Decreto 10 ottobre 2017.
Si informano tutti i panificatori che, a seguito del Decreto dell'Assessore Regionale per le Attività Produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 16 marzo 2018, entrato in vigore in pari data,l'attività di panificazione è vietata per almeno un giorno alla settimana comprensiva dell'obbligo di chiusura per la prima e terza domenica di ciascun mese.
Il sopracitato provvedimento è stato emesso in via sperimentale per un periodo non superiore al 30 giugno 2018.
Si riporta di seguito la Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S
ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - DECRETO 5 marzo 2018.
Disposizioni relative all'attività di panificazione e revoca del decreto 10 ottobre 2017.
L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Visto lo Statuto della Regione;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.248;
Vista la delibera di Giunta regionale n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive di predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed in relazione alle violazioni in materia apposito regime sanzionatorio;
Visto il decreto assessoriale n 2287 del 10 ottobre 2017, che disciplina la materia della panificazione in Sicilia;
Valutate le esigenze rappresentate dalle associazioni di categoria operanti nel sistema produttivo della panificazione e tenuto conto della complessità della tematica in argomento, nonché la necessità di garantire il riposo settimanale e/o domenicale, la salute ed il godimento dei diritti civili degli operatori del settore;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito in via sperimentale per un periodo non superiore al 30 giugno 2018 nelle more della proposta di un provvedimento regolatorio proposto dalle associazioni di categoria;
Decreta:
Art. 1
Attività di panificazione
1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della mera doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altre imprese.
Art. 2
Divieto di panificazione e regime di turnazione
1. L' attività di panificazione è vietata per almeno un giorno alla settimana comprensiva dell'obbligo di chiusura per la prima e terza domenica di ciascun mese.
2. Il sindaco del comune territorialmente competente, ove ricade l'esercizio commerciale, può con provvedimento motivato, sentite le principali associazioni di categoria, sostituire le giornate indicate al comma 1 dando formale comunicazione all'Assessore per le attività produttive di un apposito calendario che regolamenti la turnazione delle attività.
3. Il calendario di cui al precedente comma 2 è trasmesso, a cura dell'amministrazione comunale, all'Assessorato regionale delle attività produttive.
4. L'operatore è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura della propria attività mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.
Art. 3
Requisiti antimafia e professionali per l'esercizio dell'attività di panificazione
e disciplina dei corsi professionali
1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o di emancipazione nel caso di minorenne, nonché alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.
2. L'esercizio dell'attività di panificazione è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo al settore della panificazione;
b) aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.
3. L'Assessorato regionale delle attività produttive predispone, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2.
4. I titolari di aziende della panificazione, che alla data di entrata in vigore della presente legge siano iscritti all'albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio, sono esclusi dall'obbligo della formazione professionale.
5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività.
Art. 4
Abusivismo nel settore della panificazione
1 Salvo quanto previsto dall'articolo 7, chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.
2. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale.
Art. 5
Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica
e vendita del pane a domicilio del consumatore
1. È vietata la commercializzazione del pane su area pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.
2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario.
Art. 6
Disposizioni in materia di confezionamento
1. Il pane deve essere confezionato con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.
2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento.
Art. 7
Sanzioni
1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 400,00 e, in caso di recidiva, il sindaco ordina la chiusura dell'attività per un periodo fino a sette giorni.
2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.
3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.
4. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.
5. L'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il sindaco del comune competente per territorio.
Art. 8
1. Il decreto assessoriale n. 2287 del 10 ottobre 2017, che disciplina la materia della panificazione in Sicilia, è revocato.
2. Con esclusione di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, nelle more della proposta di un provvedimento regolatorio proposto dalle associazioni di categoria, le disposizioni di cui al presente decreto hanno carattere sperimentale e sono valide fino al 30 giugno 2018.
Art. 9
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. Il presente sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, anche nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.
L'Assessore alla Attività Produttive Il Sindaco
Alessandra Fiaccabrino Stefano Castellino