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REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

 

AVVISO PUBBLICO

REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

Si comunica che dal 1° dicembre è possibile presentare la Richiesta per beneficiare del REDDITO DI INCLUSIONE 

Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all'esclusione sociale.
Ha carattere universale ed è condizionato alla valutazione della situazione economica ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. 
Il ReI viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà ed è composto da:
         a)   un beneficio economico;
         b)   una componente di servizi alla persona, identificata nel progetto personalizzato, a seguito di una valutazione multidimensionale del  bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà è esclusivamente connessa alla situazione lavorativa, dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del D.lgs n. 150/2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

1.  Destinatari e requisiti.
  L'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo, stabilisce che il ReI è riconosciuto, previa presentazione di apposita domanda, ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, siano in possesso, congiuntamente, di specifici requisiti afferenti la residenza ed il soggiorno, la composizione del nucleo familiare, nonché di ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare del richiedente. 

    1.1.     Requisiti di residenza e di soggiorno.
              1)   cittadinanza dell'Unione o familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);  
              2)   residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.    

   1.2.  Requisiti  familiari.  
            A  -presenza di un componente di età minore di anni 18;  
            B  - presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di un suo tutore; 
            C  - presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto deve essere rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio e può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto);  
            D  - presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 8.000 e 4.800 euro).  

 Infine, va precisato che il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

   1.3.     Requisiti economici.
              1)  valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
              2)  valore dell'ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000;
              3)  valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
              4)  valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
              5)  valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa.  

 Inoltre,
              1)   nessun componente deve essere intestatario, a qualunque titolo o avente piena disponibilità, di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
              2)   nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.    

2.  Decorrenza e durata.

                  Il ReI è concesso a decorrere dall'1 gennaio 2018.
                  Il beneficio economico è concesso per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi. In caso di trasformazione del SIA in ReI la durata del beneficio economico del ReI è corrispondentemente ridotta del numero di mesi per i quali si è goduto del SIA. La durata del SIA eventualmente percepito viene sempre dedotta da quella del ReI, anche laddove la domanda di ReI intervenga dopo il termine della erogazione del SIA.  
                 Superato il limite dei diciotto mesi, può essere rinnovato, per non più di dodici mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione.     

Per informazioni ed assistenza gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 ed il giovedì dalle 16 alle 18, telefonare ai nn. 0922/799231, 0922/799235, 0922/799236 e 0922/799223 o inviare email all'indirizzo servizi.sociali@comune.palmadimontechiaro.ag.it

La domanda per la richiesta di beneficio può essere scaricata dal sito internet del Comune, cliccando sul link sottostante.

Palma di Montechiaro, 28/11/2017

                                                                                                                                     Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
                                                                                                                                                   Dr. Angelo Sardone