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  1. Il Comune
    1. Regolamenti
      1. Regolamento per la concessione delle autorizzazioni di transito e/o transito e sosta dei veicoli all'interno della zona a traffico limitato controllata da varchi elettronici istituita nel centro storico
      2. Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza per contrastare l'abbandono dei rifiuti nel territorio comunale
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      8. Regolamento degli Uffici e dei Servizi
      9. Regolamento TARSU
      10. Regolamento per la concessione dei contributi
      11. Regolamento generale delle Entrate
      12. Modifica Regolamento generale delle Entrate 2016
      13. Regolamento Contenzioso e Affari Legali (non più in vigore)
      14. Regolamento per funzionamento Commissione Comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo
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      16. Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali
      17. Regolamento per la disciplina dell'Attività di Estetista
      18. Regolamento Servizi di noleggio con conducente
      19. Regolamento per l'esercizio del Commercio su aree pubbliche
      20. Regolamento per i Trasporti Funebri
      21. Regolamento Edilizio
      22. Regolamento per la Disciplina dell'autonomia contabile del Consiglio comunale
      23. Regolamento per la Sponsorizzazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico
      24. Regolamento per la disciplina dell'Attività di Acconciatore
      25. Regolamento per la Concessione Cittadinanza Onoraria e Benemerita
      26. Regolamento di assistenza Economica
      27. Regolamento Pubbliche Affissioni e Diritto Pubblicità
      28. Regolamento sul Procedimento Amministrativo sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza
      29. Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Comunali
      30. Nuovo Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF
      31. Regolamento per la fruibilità del Palazzo Ducale e del Castello
      32. Regolamento spese di rappresentanza e interventi rappresentativi manifestazioni e convegni
      33. Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
      34. Regolamento per i Gemellaggi
      35. Regolamento di Polizia Mortuaria e Piano Regolatore del Cimitero
      36. Regolamento Comunale della Consulta per le Pari Opportunità
      37. Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e volontariato
      38. Regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza delle cariche elettive
      39. Regolamento per la gestione dei parcheggi a pagamento
      40. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture
      41. Regolamento Idrico 2017
      42. Carta dei servizi sistema idrico integrato 2017
      43. Regolamento per l'approvazione del canone concessorio non ricognitorio
      44. Regolamento "Baratto Amministrativo" ( ANNULLATO)
      45. Regolamento Definizione Agevolata Ingiunzioni di Pagamento
      46. Regolamento IUC
      47. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente
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Regolamento per la Concessione dei Contributi ad Enti ed Associazioni

 
 

L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed in attuazione di quanto prescritto dall'art.13 della L.r. n.10/91, determina le forme di garanzia per la concessione di contributi o altri benefici economici a favore di enti pubblici e privati e società, per la realizzazione di manifestazioni e lo svolgimento di attività ordinarie annuali, nei seguenti settori di intervento: culturale, sportivo e turistico, nonché attività di volontariato ad interesse pubblico.
 
Il presente Regolamento è composto di n.16 articoli.

 
  1. Art. 1 - Finalità
  2. Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo
  3. Art. 3 - Presentazione delle istanze
  4. Art. 4 - Documentazione richiesta
  5. Art. 5 - Procedimento istruttorio e concessioni del contributo
  6. Art. 6 - Criteri per la concessione di contributi
  7. Art. 7 - Documentazione per la liquidazione dei contributi
  8. Art. 8 - Liquidazione dei contributi e vigilanza
  9. Art. 9 - Dicitura attestante la partecipazione del Comune
  10. Art. 10 - Decadenza
  11. Art. 11 - Variazione del programma e revoca dei contributi
  12. Art. 12 - Responsabilità
  13. Art. 13 - Patrocinio
  14. Art. 14 - Albo dei contributi
  15. Art. 15 - Programmazione di attività di iniziativa comunale
  16. Art. 16 - Disposizione transitoria
 

Art. 1 - Finalità

 
  1. L'Amministrazione Comunale, con il presente Regolamento, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali ed in attuazione di quanto prescritto dall'art.13 della L.r. n.10/91, determina le forme di garanzia per la concessione di contributi o altri benefici economici a favore di enti pubblici e privati e società, per la realizzazione di manifestazioni e lo svolgimento di attività ordinarie annuali, nei seguenti settori di intervento: culturale, sportivo e turistico, nonché attività di volontariato ad interesse pubblico;
  2. Rientrano nel settore culturale le seguenti iniziative:
    1. allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazioni su aspetti della vita culturale e della storia della città;
    2. organizzazione di convegni, rassegne, festivals, aventi carattere culturale, scientifico, artistico, di rilevante interesse per la comunità;
    3. organizzazione e sostegno di attività teatrali e musicali di pregio artistico, con particolare riferimento ai settori di produzione, scuola, ricerca, sperimentazione e delle tradizioni artigianali e popolari;
    4. attività cinematografica, fotografica e produzione di audiovisivi e video aventi scopi didattici, culturali e scientifici;
    5. ricerche intorno agli aspetti urbanistici, architettonici, ambientali, tendenti ad evidenziare l'esigenza di una migliore qualità della vita;
    6. sviluppo di quelle attività culturali che possano porsi come fattori di crescita e di modernizzazione delle infrastrutture cittadine;
    7. conservazione ed accrescimento dei patrimoni artistici e culturali;
    8. attività ricreative e del tempo libero giovanile. 
  3. Rientrano nel settore sportivo le seguenti iniziative:
    1. organizzazione e realizzazione di manifestazioni di rilevante interesse sportivo;
    2. promozione e sviluppo di attività ordinarie annuali finalizzate alla pratica dello sport a favore dei giovani, dei meno giovani e degli anziani attraverso il loro coinvolgimento in attività sportive e ricreative;
    3. attività e promozione sportiva per associazioni formate da soggetti portatori di handicaps;
    4. interventi in favore di enti che siano dotati di impianti idonei alla pratica di sports, attraverso la realizzazione di corsi o scuole di avviamento sportivo.
  4. Rientrano nel settore turismo le seguenti iniziative:
    1. organizzazione di manifestazioni, convegni, esposizioni, mostre, rassegne, festivals di richiamo turistico;
    2. iniziative per rilanciare e diffondere l'immagine della città di Palma di Montechiaro, delle tradizioni, dei costumi popolari;
    3. organizzazione, incentivazione e sviluppo di iniziative trainanti nelle attività turistiche e valorizzazione del territorio e delle risorse cittadine.
  5. L'Amministrazione incentiva le manifestazioni ed attività nei diversi settori d'intervento promosse dai giovani di età inferiore ai 30 anni, e quelle rivolte allo sviluppo del fanciullo ed alla formazione dei giovani.
 
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Art. 2 - Soggetti ammessi al contributo

 
  1. Sono ammessi alla concessione di contributi, di cui al presente regolamento, gli enti pubblici e privati, le associazioni, le cooperative, le fondazioni, altre istituzioni di carattere privato anche non aventi personalità giuridica, purchè costituite e dotate di Statuto, che non perseguono finalità di lucro e che svolgono le attività indicate nei settori di intervento, di cui all'art.1;
  2. Sono altresì ammessi alla concessione di contributi i comitati promotori appositamente costituiti per la realizzazione di manifestazioni di elevato valore scientifico, sportivo e turistico - culturale.
 
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Art. 3 - Presentazione delle istanze

 
  1. Le istanze per la concessione di contributi, corredate dalla prescritta documentazione, devono pervenire al protocollo generale di questo Comune entro la data del 30 dicembre di ogni anno, antecedente a quello cui si riferisce l'iniziativa; 
  2. Le istanze devono essere presentate in carta da bollo a firma del responsabile legale, ed essere redatte, a pena di irricevibilità, in conformità allo schema di domanda allegato al presente regolamento. Saranno rigettate le domande non conformi allo schema allegato; 
  3. In particolari ed eccezionali ipotesi, in presenza di avvenimenti storici, artistici, culturali, sportivi, di rilevante interesse per la città ed aventi carattere straordinario, l'Amministrazione comunale, sentite le Commissioni consiliari competenti, nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, può concedere contributi anche in deroga a quanto prescritto al 1 comma del presente articolo. In questi casi, l'istanza di concessione, corredata dalla prescritta documentazione, deve pervenire all'Amministrazione comunale almeno 60 giorni prima della data fissata per la realizzazione della manifestazione.
 
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Art. 4 - Documentazione richiesta

 
  1. Per la concessione di contributi, i soggetti di cui all'art.2 devono presentare la seguente documentazione in duplice copia: 
    1.  l'istanza, a firma del legale rappresentante ed autenticata ai sensi di legge, indirizzata al Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro;
    2. atto costitutivo autenticato, con allegato Statuto, (qualora non si tratti di enti pubblici), dal quale si evinca l'assenza di finalità di lucro. Nel caso in cui la copia dell'atto costitutivo e dello Statuto siano in possesso dell'Amministrazione in quanto già prodotti in occasione di precedenti richieste, è sufficiente allegare una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante la persistente validità dei suddetti atti;
    3. relazione dettagliata della manifestazione, o dell'attività, per cui si chiede il contributo, con la specificazione degli scopi e della rilevanza sul piano settoriale o di promozione sociale ed economica ed altresì con la indicazione dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature, della organizzazione e di quant'altro è necessario per la realizzazione della iniziativa proposta, e da cui risultino i nominativi dei soggetti impiegati, i suoi destinatari, l'eventuale collaborazione di altri enti ed istituzioni nonché le modalità di accesso al pubblico;
    4. bilancio preventivo relativo alla manifestazione o all'attività sottoscritto dal legale rappresentante, analiticamente suddiviso dalle singole voci che lo compongono, con indicazione delle risorse di cui il soggetto richiedente dispone e dal quale si evincono, oltre al contributo richiesto al Comune anche gli eventuali contributi richiesti ad enti pubblici e privati. I soggetti richiedenti dovranno garantire la copertura delle spese preventivati con fondi propri, con minimo del 15% dei costi, per la realizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni o delle attività, ad esclusione delle istituzioni scolastiche. Si intendono per fondi propri le quote ed i versamenti volontari degli associati, le sponsorizzazioni ed il ricavato della eventuale vendita di biglietti;
    5. documentazione delle principali manifestazioni già realizzate e delle attività già svolte, anche con il concorso dell'Amministrazione comunale; 
  2. Per la concessione di contributi per lo svolgimento di attività ordinarie annuali, i soggetti di cui all'art.2 devono altresì produrre il bilancio consuntivo, con allegata delibera di approvazione da parte degli Organi statutari competenti, della gestione precedente entro e non oltre 15 giorni dalla sua data di approvazione, qualora sia intervenuto per l'anno precedente il concorso finanziario dell'Amministrazione Comunale;
  3. Per la concessione di contributi alle scuole sono sufficienti la domanda, il preventivo di spesa, il programma delle attività da svolgere e la documentazione di cui alla lettera e). La domanda va presentata entro i termini dell'art.3.
 
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Art. 5 - Procedimento istruttorio e concessioni del contributo

 
  1. Le istanze pervenute verranno istruite ai sensi dell'art.5 della L.r.del 30 aprile 1991 n.10;
  2. Delle istanze corredate dalla prescritta documentazione, viene predisposta apposita scheda tecnico - informativa secondo lo schema di cui all'allegato B;
    1. - 2 bis) una volta acquisita l'istanza agli atti d'ufficio è fatto obbligo al responsabile del Settore di dare comunicazione all'interessato dell'avvio al procedimento sulla richiesta con l'indicazione dei seguenti elementi;
    2. l'oggetto del procedimento promosso;
    3. l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
    4. l'ufficio in cui potrà essere presa visione degli atti; 
  3. Il responsabile del procedimento istruttorio valuta, ai sensi dell'art.6 della L.r. n.10/91, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento ed espleta tutti gli adempimenti necessari per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria;
  4. Le istanze di concessione contributo e/o benefici economici relative a manifestazioni e/o attività di carattere culturale turistico e sportivo saranno assegnate per il procedimento istruttorio al settore servizi culturali, biblioteca, tempo libero, mentre le istanze relative ad attività di volontariato ad interesse pubblico e quelle inoltrate per qualsiasi delle finalità previste dal presente Regolamento dalle Istituzioni Scolastiche saranno assegnate per il procedimento istruttorio al Settore Servizi Sociali e Pubblica Istruzione;
  5. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di cui all'art.3 comma 1, delle istanze che sono state respinte. Il Consiglio comunale, nell'ambito della sua attività di controllo, è tenuto ad esprimersi sul ricorso nella sua prima riunione utile. Ove anche il Consiglio comunale rigetti l'istanza, l'interessato potrà ricorrere nelle forme di legge. L'istanza di contributo per lo sport, una volta istruita - deve essere esaminata dalla Commissione competente, ed in caso di persistente o difforme intendimento della commissione e della Giunta Municipale la questione dovrà essere sottoposta all'esame del Consiglio comunale, nella sua funzione di indirizzo, al fine di garantire, per l'Ente, uniformità di comportamento;
  6. Per le istanze accolte, con atto di Giunta Municipale, le comunicazioni relative alla concessione del contributo vengono date agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dalla data di esecutività del relativo provvedimento;
  7. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato;
  8. I contributi concessi non danno diritto a continuità per gli anni successivi.
 
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Art. 6 - Criteri per la concessione di contributi

 
  1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nei relativi capitoli di competenza, il criterio di attribuzione dell'intervento partecipativo finanziario è fissato nella misura percentuale massima del 50% (cinquanta per cento), rapportata al bilancio preventivo, prodotto dai soggetti richiedenti. Tale percentuale può essere elevata all'80% per le attività culturali, ricreative e sportive svolte da handicappati e disabili. Alle associazioni di volontariato che espletino attività assistenziali ed umanitari, occasionali o ordinarie annuali, di rilevante interesse pubblico, in conformità alla legislazione sul volontariato, può essere erogato un contributo pari a rimborso delle spese sostenute, comprese quelle per locali ed attrezzature, purchè utilizzate per lo svolgimento dei servizi assistenziali, con esclusione di qualsiasi spesa per compensi al personale;
  2. In sede di liquidazione dei contributi concessi, l'importo totale del contributo sarà proporzionato all'ammontare complessivo del bilancio consuntivo, e non potrà superare quello concesso in base al preventivo;
  3. Nel caso in cui il bilancio consuntivo, dovesse risultare inferiore del 30% (trentacinque per cento), rispetto al bilancio preventivo, si procederà alla revoca del contributo concesso;
  4. In ogni caso, l'intervento partecipativo finanziario da erogare non può superare il tetto massimo fissato in L.30.000.000 (trenta milioni) annuali per soggetto di cui all'art.2;
    1. - 4 bis In deroga al punto 4 nei casi in cui il Comune intenda finanziare un progetto di sponsorizzazione della città di Palma di Montechiaro attraverso una o più società sportive, che partecipi per almeno 20 prestazioni a manifestazioni organizzate almeno di rilevanza regionale con coinvolgimento di una grande quantità di pubblico, che miri a propagandare in maniera positiva l'immagine della città e favorire al massimo tutte le attività sportive in grado di allontanare i giovani da qualsiasi devianza, per questa fattispecie, il contributo erogato dal Comune sarà fino ad un massimo del 90% delle spese sostenute dalla Società, dedotti i contributi concessi a qualsiasi titolo da altri Enti Pubblici. In questo caso nella società da sponsorizzare, deve far parte del Consiglio di Amministrazione della Società il Sindaco o un suo delegato. Il contributo sarà concesso: il 60% dopo l'accoglimento della richiesta ed il rimanente 40% dopo l'approvazione del rendiconto dell'intera somma ammessa a contributo. Inoltre il 20% della somma richiesta dovrà essere utilizzato in favore della partecipazione in suddette attività dei minori. Detto importo dovrà essere specificato nel rendiconto.
  5. Nella concessione dei contributi, l'amministrazione comunale deve tenere in particolare conto i seguenti elementi: 
    1.  scopi e rilevanza sul piano sociale, economico e culturale; 
    2.  elencazione delle manifestazioni ed attività svolte; 
    3.  programma dell'attività o manifestazioni con particolare riferimento al numero, ai luoghi, alle modalità di accesso al pubblico;
    4. elenco dei soggetti impegnati nell'attività o manifestazione;
    5. destinatari dell'iniziativa proposta;
    6. entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
    7. previsioni di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
    8. piano pubblicitario;
    9. altri elementi utili indicati dai soggetti richiedenti, a sostegno della richiesta dell'intervento partecipativo finanziario;
  6. La scelta e l'entità del contributo concesso devono essere motivate con riferimento agli elementi, di cui al comma precedente, che risultano dalla scheda tecnico - informativa, predisposta dal responsabile del servizio, vistata dal Capo ripartizione e dalla relazione di cui all'art.4 lettera C) del presente Regolamento;
  7. Alle scuole dell'obbligo Statali viene concesso annualmente un contributo pari allo stanziamento di bilancio per le piccole manutenzioni, acquisti di sussidi didattici ed attrezzature. Tale contributo viene concesso preventivamente dalla Giunta Municipale, senza le formalità di cui al presente regolamento e dovrà essere rendicontato dalle scuole beneficiarie. Quest'ultime potranno fruire di detto contributo soltanto dopo la rendicontazione di quello ricevuto dall'Amministrazione Comunale nel precedente esercizio finanziario.
 
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Art. 7 - Documentazione per la liquidazione dei contributi

 
  1. Dopo la conclusione delle manifestazione delle attività, l'Amministrazione comunale provvederà, su richiesta del beneficiario, alla liquidazione e pagamento del contributo concesso;
  2. A tal fine il beneficiario del contributo dovrà presentare entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'attività o manifestazione la seguente documentazione: 
    1.  relazione della manifestazione realizzata, o dell'attività svolta, unitamente al materiale pubblicitario utilizzato; 
    2.  bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo alla manifestazione realizzata o all'attività svolta, approvato dai competenti organi statuari. Nel bilancio consuntivo deve essere riportato il contributo concesso dall'Amministrazione comunale, come «accertato» e non «riscosso»;
    3. originale delle fatture e documenti giustificativi delle spese afferenti le manifestazioni o iniziative per la quota parte del contributo da liquidare da parte del Comune e copia fotostatica autenticata delle fatture e documenti giustificativi delle spese per l'intero ammontare, escludendo da essi: 
    4. spese per affitto locali adibiti a sede del soggetto richiedente; 
    5. spese, a qualsiasi titolo, relative all'organizzazione ed alla gestione dello stesso soggetto richiedente; 
    6. pranzi, cene non inserite nel programma dell'attività e/o della manifestazione; 
    7. compenso ai soci, ad eccezione di quelli previsti dalla legge; 
    8. le scuole e gli enti pubblici possono allegare copie autenticate delle fatture e dei documenti giustificativi.
    9. dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, resa ai sensi dell'art.20 e previa ammonizione dell'art.26 della L. 4.1.1968 n.15, con la quale si attesti: 
    10. l'entità di eventuali contributi, di qualsiasi genere, concessi da altri enti pubblici e privati;
    11. che tutti i titoli giustificativi di spese o fatture presentati, unitamente alla relazione ed al bilancio consuntivo, si riferiscono effettivamente alla manifestazione o attività ammessa al contributo concesso dall'Amministrazione comunale di Palma di Montechiaro;
    12. che il legale rappresentante non è decaduto dal mandato ricevuto ed è abilitato a percepire somme da enti pubblici e privati e di avere assolto, inoltre, agli obblighi di legge in materia fiscale, previdenziale e di collocamento, e che tale dichiarazione è liberatoria ai fini della liquidazione del contributo concesso;
    13. certificato antimafia, ai sensi della normativa vigente.
    14. eventuale numero di partita IVA e/o codice fiscale del legale rappresentante; 
  3. Trascorso infruttuosamente il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla data di realizzazione della manifestazione o dell'attività svolta, in assenza della presentazione della documentazione, richiesta nel presente articolo, si procederà alla revoca del contributo concesso.
 
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Art. 8 - Liquidazione dei contributi e vigilanza

 
  1. L'Amministrazione comunale liquiderà entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art.7 il contributo concesso; 
  2. L'Amministrazione si riserva di incaricare i propri funzionari per verificare il regolare svolgimento delle manifestazioni o attività programmate ed a tale scopo le associazioni o gli enti destinatari del contributo, sono tenuti a comunicare, almeno 10 giorni prima, l'inizio di detto svolgimento; 
  3. copia della relazione che il funzionario incaricato deve redigere, sarà acquisita alla documentazione di liquidazione.
 
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Art. 9 - Dicitura attestante la partecipazione del Comune

 

I soggetti che ricevono contributi da parte dell'Amministrazione comunale, per la liquidazione di attività istituzionali, sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi (con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione dlle iniziative) che le stesse vengono realizzate con il «Concorso della Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro».

 
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Art. 10 - Decadenza

 

Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione del contributo, decade dal diritto dell'assegnazione del vantaggio economico.

 
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Art. 11 - Variazione del programma e revoca dei contributi

 
  1. Le eventuali variazioni delle iniziative proposte, sia che ne riducano il costo, sia che ne mutino il contenuto e le modalità di svolgimento, dovranno essere formalmente comunicate all'Amministrazione comunale, la quale, si riserva di modificare l'ammontare del contributo, già deliberato in via preventiva, oppure di revocarlo;
  2. Le eventuali deliberazioni della Giunta Municipale di modifica o revoca del contributo sono comunicate dall'Amministrazione comunale, ai soggetti interessati, entro 30 giorni dalla data di adozione del relativo provvedimento;
  3. Nella ipotesi di variazione apportate unilateralmente, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, il richiedente decade automaticamente dal contributo;
  4. Qualora il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni non veritiere, ovvero volutamente abbia omesso di dichiarare fatti o situazioni a lui note, che sarebbero state ostative alla concessione del contributo, decade dal diritto all'assegnazione.
 
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Art. 12 - Responsabilità

 
  1. L'amministrazione comunale non assume, sotto qualsivoglia aspetto responsabilità alcuna in merito alla organizzazione e realizzazione delle manifestazioni o delle attività, ivi compreso la responsabilità per eventuali coperture assicurative. L'assolvimento egli obblighi di legge in materia fiscale, assistenziale e di collocamento ricade esclusivamente sul soggetto beneficiario del contributo;
  2. Il Comune rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra soggetti privati e pubblici ed in generale fra qualsiasi destinatario di interventi finanziari e soggetti terzi, per fornitura di beni, prestazione di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.
 
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Art. 13 - Patrocinio

 
  1. Il patrocinio del Comune di manifestazioni, iniziative, progetti deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale;
  2. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla pubblicazione della iniziative.
 
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Art. 14 - Albo dei contributi

 

E' istituito, presso la ragioneria generale, l'albo dei soggetti beneficiari dei contributi concessi dall'Amministrazione comunale.

 
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Art. 15 - Programmazione di attività di iniziativa comunale

 
  1. La G.M. può predisporre programmi di intervento, nei settori di cui all'art.1 e tra quelli delegati dalla Regione con la L.r. n.1/79 e successive da attuare con la partecipazione o mediante affidamento integrale della gestione ai soggetti di cui all'art.2 o di singoli forniti di professionalità specifica;
  2. Detti programmi, realizzati su iniziativa dell'A.C. saranno sottoposti per l'esame e l'approvazione al Consiglio comunale e potranno essere realizzati con modalità operativa e finanziaria diverse da quelle stabilite nel presente Regolamento appositamente stabilito dal C.C. al momento dell'approvazione.
 
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Art. 16 - Disposizione transitoria

 
  1. Per il corrente anno 1998 sono fatte salve le istanze regolarmente presentate entro il 30 dicembre 1997. Entro 30 giorni dall'avviso pubblico affisso a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento approvato con atto consiliare n.6 del 31.01.1996 potranno essere presentate nuove istanze, mentre quelle già inoltrate entro il 30.12.97 potranno essere integrate in riferimento a suddette modifiche.
 
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