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Regolamento Cosap

Il regolamento, approvato con deliberazione Commissariale n. 4/2017, disciplina le tipologie, le modalità ed i termini per la concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 
 
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PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 
 

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

 

Articolo 2- CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

  1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
  2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
 

Articolo 3- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

  1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
  2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i,  e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241, recepita con la legge regionale n.10/1991.
  3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
 

Articolo 4- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Articolo 5- TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
  2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo per le occupazioni permanenti nonché di giorni quindici per le occupazioni temporanee.
  3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
 

Articolo 6 - ISTRUTTORIA

  1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
  2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro giorni dieci dalla ricezione della raccomandata.
  4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
  5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
 

Articolo 7 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

  1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
  2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota  dovrà far parte integrante del provvedimento.
 

Articolo 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

  1. 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: - marca da bollo
 

Articolo 9 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Articolo 10 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

  1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
  2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
  3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
  4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
 

Articolo 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
  2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
 

Articolo 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 

Articolo 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
  2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicazione degli elementi di cui all'art.4
  3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
 

Articolo 14- RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
  2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
  3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
 

Articolo 15- ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

  1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
 

Articolo 16- OCCUPAZIONI D'URGENZA

  1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
  2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
 

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 
 

Articolo 17 - OGGETTO DEL CANONE

 

Articolo 18- SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

  1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione dell'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
  2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione
 

Articolo 19 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

  1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
  2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per un anno intero.
  3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. 4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
 

Articolo 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA PRIMA CATEGORIA

  1. CORSO ODIERNA, (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA D. AQUILINO FINO ALL'INCROCIO CON CORSO SICILIA)
  2. VIA BELLINI (DA PIAZZA MATTEOTTI A VIA CANGIAMILA)
  3. VIA IV NOVEMBRE (TRATTO COMPRESO TRA SALITA COLLEGIO E PIAZZA MAZZINI)
  4. VIA ABATE MELI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E VIA CANGIAMILA)
  5. VIA VERDI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA SANT'ANGELO E VIA CANGIAMILA)
  6. VIA DANTE (TRATTO COMPRESO TRA VIA CANGIAMILA E INCROCIO VIA ROSSO)
  7. VIA GENERALE MONTALTO (TRATTO COMPRESO DA PIAZZA GARIBALDI A VIA FIORENTINO)
  8. VIA CRISPI (INCROCIO VIA VERDI A PIAZZA REGINA MARGHERITA)
  9. VIA AMENDOLA (TRATTO COMPRESO DA PIAZZA GARIBALDI A VIA CASTELLINO ANDREA)
  10. VIA ROMA (DA PIAZZA PROVENZANI FINO A VIALE PIETRO NENNI)
  11. VIA DON MINZONI (DALLA CHIESA MADRE A INCROCIO VIA ROMA)
  12. VIA TURATI (TRATTO COMPRESO DA VIA CARLO MARX FINO A INCROCIO CON VIA ARIOSTO)
  13. LARGO TOSELLI
  14. PIAZZA BONFIGLIO
  15. LUNGOMARE TODARO
  16. VIALE MEDITERRANEO
  17. VIA NINO BIXIO ( DA VIA TURATI A CORSO ODIERNA)
  18. VIA ROSARIO TANNORELLA (DA VIA TURATI A CORSO ODIERNA)
  19. VIA EMPEDOCLE (TRATTO COMPRESO INCROCIO VIA CASTELLINO ANDREA FINO A VIA R. TANNORELLA)
  20. SALITA DUOMO
  21. PIAZZA DUOMO
  22. PIAZZALE ANTILLE
  23. PIAZZA GATTOPARDO
  24. PIAZZA REGINA MARGHERITA
  25. PIAZZA DOMENICO PROVENZANI
  26. PIAZZA SANT'ANGELO
  27. PIAZZA MAZZINI
  28. PIAZZA VITTORIO EMANUELE
  29. PIAZZA GARIBALDI
  30. PIAZZA MATTEOTTI
  31. PIAZZA LIBERTA'
  32. PIAZZA SANTA ROSALIA
 

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

 

VIA CANGIAMILA (TRATTO DA VIA ABATE MELI A VIA ROMA)
VIA S. TENENTE PALMA
CORSO SICILIA
VIA LEONARDO DA VINCI (TRATTO COMPRESO DA VIA RAFFAELLO A VIA TIEPOLO)
VIA FIUME D'ITALIA (FINO A PIAZZA PACINI)
VIA TRAPANI (TRATTO COMPRESO CORSO ODIERNA FINO A VIA CATANIA)
PIAZZA DOMENICO AQUILINO
PIAZZA SANT'ANTONINO
VIA LEOPARDI (DA PIAZZA D. AQUILINO A VIA BECCARIA)

 

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

 

TUTTE LE AREE E SPAZI PUBBLICI CHE NON RIENTRANO NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE.

 

Articolo 21 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

Occupazione del suolo

I categoria
II categoria
III categoria
€ 1,82
€ 1,62
€ 1,29
 

Occupazione del soprasuolo/sottosuolo

I categoria
II categoria
III categoria
€ 1,04
€ 0,90
€ 0,80
 
 

Articolo 22 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

  1. Il coefficiente  di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art.21 del presente regolamento
 

Articolo 23 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

 

Articolo 24 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

 
Tipologia di occupazione
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Mercato
0,30
0,20
0,15
Distributori di carburanti
0,90
0,80
0,75
Impianti pubblicitari
0,70
0,60
0,50
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
0,35
0,30
0,25
Commercio in forma itinerante
0,50
0,45
0,40
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, artigianale
0,30
0,25
0,20
Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo per attività diverse da quelle regolamentate dall'art.26 nonché nelle aree di pertinenze pubbliche
0,25
0,20
0,15
Bar, ristoranti, discoteche, negozi ed esercizi pubblici commerciali in genere
0,70
0,50
0,45
Attività sportive e di esercitazione scuola guida
0,30
0,20
0,15
Passi carrabili, "Passi a raso" con cartello, ed altre pertinenze ed accessori
0,60
0,50
0,30
 

Per le tipologie non contemplate si applica il coefficiente previsto per attività similari.

 

Articolo 25 - CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

 

Articolo 26 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

  1. Per  le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc... il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze moltiplicato per € 0,80 per utenza.
  2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
  3. Gli importi di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
 

Articolo 27 - AGEVOLAZIONI

  1. Il canone, come determinato dall'art.25 del presente regolamento, è ridotto: - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.. del  60% - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente del 20%
  2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%
  3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 100% sino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati.
 

Articolo 28 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

  1. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o  concessione mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.
  2. Salvo quanto previsto dall'art.26, comma 5, per le occupazioni permanenti di durata superiore ad anni uno, a decorrere dal secondo anno, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 31 del mese di marzo di ciascun anno.
  3. Salvo quanto previsto dall'art.26, comma 5, per le altre tipologie di occupazioni, per importi superiori ad € 516,46  il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo e luglio.
 

Articolo 29 - SANZIONI

  1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
  2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per effettuare il versamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i trenta giorni di cui sopra.
  3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta ad 1/8 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
  4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorata del 30%. Sono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o  manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  5. Di applicare, altresì, alle occupazioni abusive la sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari all'ammontare della somma di cui al comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.
  6. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art.12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.
 

Articolo 30 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

  1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
  2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
  3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza del termine per l'adempimento.
  4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
  5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante le procedure previste dalla normativa vigente.
  6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori  somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento.
 

Articolo 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

  1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
 

Articolo 32 - DISCIPLINA TRANSITORIA

  1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
  2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
 

Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.


Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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