1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Regolamento Cosap

Il regolamento, approvato con deliberazione Commissariale n. 4/2017, disciplina le tipologie, le modalità ed i termini per la concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

 
 
 

 

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

 
 

Articolo 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

  • 1.  Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni - autorizzazioni relative a:   
    1. a) occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; 
    2. b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio; 
    3. c) occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti; 
    4. d) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
  • 2.  Le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
  • 3.  Criteri di determinazione del canone;
  • 4.  Agevolazioni speciali;
  • 5.  Modalità e termini per il pagamento del canone;
  • 6.  Accertamento e sanzioni;
  • 7.  Disciplina transitoria.
 

Articolo 2- CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

  1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, che comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
  2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
 

Articolo 3- PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

  1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
  2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i,  e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241, recepita con la legge regionale n.10/1991.
  3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.
 

Articolo 4- ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  • 1.  L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione all'amministrazione della relativa domanda, redatta in carta legale, nella quale devono essere indicati:
    1. a) I dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
    2. b) L'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
    3. c) L'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
    4. d) L'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
    5. e) La descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
    6. f) L'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
  • 2.  La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione.
 

Articolo 5- TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

  1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
  2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni trenta dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo per le occupazioni permanenti nonché di giorni quindici per le occupazioni temporanee.
  3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
 

Articolo 6 - ISTRUTTORIA

  1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
  2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro cinque giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
  3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente entro giorni dieci dalla ricezione della raccomandata.
  4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
  5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
 

Articolo 7 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

  1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
  2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota  dovrà far parte integrante del provvedimento.
 

Articolo 8 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

  1. 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal dirigente del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri: - marca da bollo
 

Articolo 9 - CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

  • 1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
    1. a) La misura esatta dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
    2. b) La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata
    3. c) Gli adempimento e gli obblighi del concessionario.
 

Articolo 10 - PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

  1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
  2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
  3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
  4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
 

Articolo 11 - REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
  2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia non si fa luogo alla restituzione del canone già corrisposto.
 

Articolo 12 - DECADENZA DALLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

  • La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
    1. - violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione)
    2. - violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc...)
    3. - mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
 

Articolo 13 - SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
  2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con indicazione degli elementi di cui all'art.4
  3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.
 

Articolo 14- RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.

  1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
  2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.4 del regolamento almeno due mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di quindici giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
  3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
 

Articolo 15- ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

  1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
 

Articolo 16- OCCUPAZIONI D'URGENZA

  1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
  2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.
 

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

 
 

Articolo 17 - OGGETTO DEL CANONE

  • 1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7 del D.Lgs n.285/1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atto deliberativo della Giunta Municipale n.568 del 02/08/1994.
  • 2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
  • 3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle seguenti tipologie di occupazioni:
    1. a) occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici, come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi;
    2. b) occupazioni effettuate dagli enti pubblici di cui all'art.87 lett. c) del T.U.I.R. finalizzate esclusivamente ad attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, culturali, nonché da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato e dagli enti non commerciali di cui al D.Lgs n.460/1997;
    3. c) occupazioni con passi carrabili, con tende o simili, fisse o retrattili, a fronte di esercizi pubblici commerciali, con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
    4. d) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività non aventi finalità di lucro; e) occupazioni poste in essere dai portatori di handicap o quelle realizzate a favore degli stessi da altri soggetti;
    5. f) occupazioni permanenti del sottosuolo per la realizzazione di opere atte a garantire la staticità dei fabbricati a tutela dell'integrità fisica della collettività.
  • 4. Il canone non è applicabile per coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
 

Articolo 18- SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE

  1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione dell'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
  2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione
 

Articolo 19 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

  1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
  2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate per un anno intero.
  3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno. 4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.
 

Articolo 20 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in tre categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA PRIMA CATEGORIA

  1. CORSO ODIERNA, (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA D. AQUILINO FINO ALL'INCROCIO CON CORSO SICILIA)
  2. VIA BELLINI (DA PIAZZA MATTEOTTI A VIA CANGIAMILA)
  3. VIA IV NOVEMBRE (TRATTO COMPRESO TRA SALITA COLLEGIO E PIAZZA MAZZINI)
  4. VIA ABATE MELI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MAZZINI E VIA CANGIAMILA)
  5. VIA VERDI (TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA SANT'ANGELO E VIA CANGIAMILA)
  6. VIA DANTE (TRATTO COMPRESO TRA VIA CANGIAMILA E INCROCIO VIA ROSSO)
  7. VIA GENERALE MONTALTO (TRATTO COMPRESO DA PIAZZA GARIBALDI A VIA FIORENTINO)
  8. VIA CRISPI (INCROCIO VIA VERDI A PIAZZA REGINA MARGHERITA)
  9. VIA AMENDOLA (TRATTO COMPRESO DA PIAZZA GARIBALDI A VIA CASTELLINO ANDREA)
  10. VIA ROMA (DA PIAZZA PROVENZANI FINO A VIALE PIETRO NENNI)
  11. VIA DON MINZONI (DALLA CHIESA MADRE A INCROCIO VIA ROMA)
  12. VIA TURATI (TRATTO COMPRESO DA VIA CARLO MARX FINO A INCROCIO CON VIA ARIOSTO)
  13. LARGO TOSELLI
  14. PIAZZA BONFIGLIO
  15. LUNGOMARE TODARO
  16. VIALE MEDITERRANEO
  17. VIA NINO BIXIO ( DA VIA TURATI A CORSO ODIERNA)
  18. VIA ROSARIO TANNORELLA (DA VIA TURATI A CORSO ODIERNA)
  19. VIA EMPEDOCLE (TRATTO COMPRESO INCROCIO VIA CASTELLINO ANDREA FINO A VIA R. TANNORELLA)
  20. SALITA DUOMO
  21. PIAZZA DUOMO
  22. PIAZZALE ANTILLE
  23. PIAZZA GATTOPARDO
  24. PIAZZA REGINA MARGHERITA
  25. PIAZZA DOMENICO PROVENZANI
  26. PIAZZA SANT'ANGELO
  27. PIAZZA MAZZINI
  28. PIAZZA VITTORIO EMANUELE
  29. PIAZZA GARIBALDI
  30. PIAZZA MATTEOTTI
  31. PIAZZA LIBERTA'
  32. PIAZZA SANTA ROSALIA
 

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II CATEGORIA

 

VIA CANGIAMILA (TRATTO DA VIA ABATE MELI A VIA ROMA)
VIA S. TENENTE PALMA
CORSO SICILIA
VIA LEONARDO DA VINCI (TRATTO COMPRESO DA VIA RAFFAELLO A VIA TIEPOLO)
VIA FIUME D'ITALIA (FINO A PIAZZA PACINI)
VIA TRAPANI (TRATTO COMPRESO CORSO ODIERNA FINO A VIA CATANIA)
PIAZZA DOMENICO AQUILINO
PIAZZA SANT'ANTONINO
VIA LEOPARDI (DA PIAZZA D. AQUILINO A VIA BECCARIA)

 

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA III CATEGORIA

 

TUTTE LE AREE E SPAZI PUBBLICI CHE NON RIENTRANO NELLE DUE PRECEDENTI CATEGORIE.

 

Articolo 21 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE

  • 1. Occupazioni temporanee
  • A) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o lineare è di:

Occupazione del suolo

I categoria
II categoria
III categoria
€ 1,82
€ 1,62
€ 1,29
 

Occupazione del soprasuolo/sottosuolo

I categoria
II categoria
III categoria
€ 1,04
€ 0,90
€ 0,80
 
  • B) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, la misura di cui al comma 1) è moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 24 del presente regolamento;
  • C) per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il valore di cui al successivo articolo 24 del presente regolamento, è determinata a fasce orarie: dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è dovuto il  75% della tariffa giornaliera prevista; dalle ore 14.00 alle ore 23.59 è dovuto il  20% della tariffa giornaliera prevista; dalle ore 00.00 alle ore 7.00 è dovuto il  5% della tariffa giornaliera prevista;
  • 2. Occupazioni permanenti:
  • Per le occupazioni permanenti di suolo e di spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati è determinata nella misura percentuale del sei per cento ( 6% ) della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1 lettera A). Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e soprasuolo, la tariffa annua per metri lineari è determinata nella misura percentuale del nove per cento ( 9% ) della tariffa giornaliera stabilita, per la specifica categoria di riferimento, per le occupazioni temporanee di cui al comma 1, lettera
 

Articolo 22 - COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE

  1. Il coefficiente  di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art.21 del presente regolamento
 

Articolo 23 - PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE

  • A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:
  • Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere
  • Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con qualsiasi manufatto, posto in essere dai privati, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari;
  • Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultanti dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo.
  • Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti.
  • Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
  • Passi carrabili
  • Sono considerati passi carrabili tutte le interruzioni di marciapiede, ed in particolare quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  • La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale da accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
  • I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, senza alcun manufatto (c.d. "passi a raso") non danno luogo all'applicazione del canone; è fatto salvo il canone dovuto per la eventuale ulteriore concessione di cui all'art.46 c.3, del DPR 495/92 (Regolamento di attuazione del Codice della Strada).
  • Ai fini della determinazione della tariffa del passo carrabile, di cui all'art.21, si procederà moltiplicando i metri lineari per i coefficienti di cui all'art.24. Ove non via sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
  • B) OCCUPAZIONI  TEMPORANEE:
  • Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere
  • Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A) del precedente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc...), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e delle entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.
  • Occupazioni nei mercati settimanali
  • Per i mercati settimanali il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
  • Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.
  • Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia
  • Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc... finalizzati all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre fare riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.
 

Articolo 24 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITA' ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI

 
Tipologia di occupazione
Categoria I
Categoria II
Categoria III
Mercato
0,30
0,20
0,15
Distributori di carburanti
0,90
0,80
0,75
Impianti pubblicitari
0,70
0,60
0,50
Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi
0,35
0,30
0,25
Commercio in forma itinerante
0,50
0,45
0,40
Impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia, artigianale
0,30
0,25
0,20
Occupazioni del sottosuolo e soprasuolo per attività diverse da quelle regolamentate dall'art.26 nonché nelle aree di pertinenze pubbliche
0,25
0,20
0,15
Bar, ristoranti, discoteche, negozi ed esercizi pubblici commerciali in genere
0,70
0,50
0,45
Attività sportive e di esercitazione scuola guida
0,30
0,20
0,15
Passi carrabili, "Passi a raso" con cartello, ed altre pertinenze ed accessori
0,60
0,50
0,30
 

Per le tipologie non contemplate si applica il coefficiente previsto per attività similari.

 

Articolo 25 - CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

  • La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:
  • A) OCCUPAZIONI PERMANENTI
  • La misura percentuale della tariffa base prevista a giorno per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (PTB) di cui all'art.21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.24. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e successivamente per 365. Formula: PTB X CE X MQ/ML X 365
  • Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione, è quella annuale, come determinata al comma 1, lettera A).
  • B) OCCUPAZIONI  TEMPORANEE
  • 1. La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art.21 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.24. L'importo così ottenuto va moltiplicato per i metri quadrati o lineari e successivamente per il numero dei giorni di occupazione. Formula: TB X CE X MQ/ML X n. giorni
  • 2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa base (TB) prevista dall'art.21 lettera A) per le categorie di importanza, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art.24 . L'importo così ottenuto va ripartito a fasce orarie (FO) e la risultante moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e successivamente per il numero di giorni di occupazione Formula: TB X CE:MFO X MQ/ML X n. giorni
 

Articolo 26 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

  1. Per  le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc... il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze moltiplicato per € 0,80 per utenza.
  2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore ad € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui al comma 1, effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.
  3. Gli importi di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. 5. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo.
 

Articolo 27 - AGEVOLAZIONI

  1. Il canone, come determinato dall'art.25 del presente regolamento, è ridotto: - per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc.. del  60% - per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente del 20%
  2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%
  3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 100% sino a metri quadrati 100, del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a mille metri quadrati, del 10% per la parte eccedente 1000 metri quadrati.
 

Articolo 28 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

  1. Per le occupazioni permanenti e temporanee, il pagamento del canone va effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione o  concessione mediante versamento diretto sul conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima.
  2. Salvo quanto previsto dall'art.26, comma 5, per le occupazioni permanenti di durata superiore ad anni uno, a decorrere dal secondo anno, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 31 del mese di marzo di ciascun anno.
  3. Salvo quanto previsto dall'art.26, comma 5, per le altre tipologie di occupazioni, per importi superiori ad € 516,46  il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in due rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo e luglio.
 

Articolo 29 - SANZIONI

  1. Per l'omesso pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30% del canone.
  2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento, protratto oltre 30 giorni decorrenti dalla data stabilita per effettuare il versamento. Parimenti deve intendersi omesso pagamento l'ipotesi di mancato versamento della prima rata protratto oltre i trenta giorni di cui sopra.
  3. La sanzione stabilita nel comma 1, è ridotta ad 1/8 nel caso di versamento del canone o delle rate stabilite entro il termine di cui al comma 2.
  4. Per le occupazioni abusive si applica un'indennità pari al canone maggiorata del 30%. Sono permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o  manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si considerano effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
  5. Di applicare, altresì, alle occupazioni abusive la sanzione amministrativa pecuniaria di un importo pari all'ammontare della somma di cui al comma 4, ferme restando quelle stabilite dall'art.20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i.
  6. La decadenza della concessione, intervenuta ai sensi dell'art.12 del presente regolamento, comporta l'equiparazione delle occupazioni eventualmente protratte senza titolo o effettuate in difformità all'atto di concessione/autorizzazione, a quelle abusive, con l'applicazione delle sanzioni accessorie stabilite nel presente articolo.
 

Articolo 30 - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI

  1. L'amministrazione controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione/autorizzazione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
  2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni.
  3. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di cinque anni dalla data di scadenza del termine per l'adempimento.
  4. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui ai precedenti commi 2 e 3.
  5. La riscossione coattiva del canone è effettuata mediante le procedure previste dalla normativa vigente.
  6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori  somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento.
 

Articolo 31 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

  1. Il dirigente preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
 

Articolo 32 - DISCIPLINA TRANSITORIA

  1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, sempre che le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
  2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.
 

Articolo 33 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2017.