I comodati nel 2016 vanno considerati come abitazioni "ordinaria" che godono della riduzione del 50% della base imponibile, sia ai fini IMu che TASI, a condizione che non si tratti di abitazioni di lusso (A/, A/8 e A/9).
La riduzione spetta a condizione che il comodante possieda al massimo due abitazioni che insistono nello stesso Comune, di cui una utilizzata come propria abitazione principale e l'altra concessa con contratto di comodato registrato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio) che la utilizza come propria abitazione principale.
Si precisa che il comodante non deve avere altri immbobili in Italia.
A decorrere dall'anno 2016, non è più dovuta l'IMU per i terreni agricoli, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art.7 del d.lgs 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.
L'aliquota IMU per le aree edificabili è del 9,40
Scadenza per pagamento acconto 16 giugno 2016
Scadenza per pagamento saldo 16 dicembre 2016