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Modifica Regolamento generale delle Entrate comprensivo delle regole per l'esercizio dell'autotutela, degli istituti deflativi e dello "statuto dei diritti del contribuente" approvato con deliberazione commissariale n.216/2004 e modificato con deliberazione C.C. n.56/2012 e successiva deliberazione C.C. n.25 del 10 maggio 2016

 
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Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 10 maggio 2016 è stato modificato il Regolamento generale delle entrate comprensivo delle regole per l'esercizio  dell'autotutela, degli istituti deflattivi e dello statuto dei diritti del contribuente" approvato con deliberazione commissariale n.216 del 23.12.2004 e modificato con deliberazione commissariale n.216 del 23.12.2004 e modificato con deliberazione consiglio comunale n.56 del 5.9.2012.


 
  1. Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento
  2. Art. 2 - Entrate tributarie comunali
  3. Art. 3 - Statuto del contribuente
  4. Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari
  5. Art. 5 - Certezza delle norme e garanzia partecipativa
  6. Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali
  7. Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali
  8. Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi
  9. Art. 9 - Assistenza al contribuente
  10. Art. 10 - Oggetto
  11. Art. 11 - Materie oggetto di interpello
  12. Art. 12 - Procedura ed effetti
  13. Art. 13 - Legittimazione e presupposti
  14. Art. 14 - Contenuto delle istanze
  15. Art. 15 - Inammissibilità delle istanze
  16. Art. 16 - Oggetto dell'adesione
  17. Art. 17 - Ambito dell'adesione
  18. Art. 18 - Competenza
  19. Art. 19 - Attivazione del procedimento
  20. Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
  21. Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
  22. Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio
  23. Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
  24. Art. 24 - Esito negativo del procedimento
  25. Art. 25 - Modalità di pagamento
  26. Art. 26 - Perfezionamento ed effetti della definizione
  27. Art. 27 - Conciliazione giudiziale
  28. Art. 28 - Oggetto
  29. Art. 29 - Effetti
  30. Art. 30 - Competenza
  31. Art. 31 - Valutazione
  32. Art. 32 - Perfezionamento e sanzioni
  33. Art. 33 - Oggetto e cause ostative
  34. Art. 34 - Ravvedimento del contribuente
  35. Art. 35 - Esimenti
  36. Art. 36 - Esercizio dell'autotutela
  37. Art. 37 - Effetti
  38. Art. 38 - Regole generali per la riscossione
  39. Art. 39 - Dilazione dei debiti non assolti
  40. Art. 40 - Definizione e versamenti
  41. Art. 41 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo
  42. Art. 42 - Rimborsi
  43. Art. 43 - Accollo
  44. Art. 44 - Compensazione
  45. Art. 45 - Interessi
  46. Art. 46 - Sospensione del versamento
  47. Art. 47 - Norme di rinvio
 

CAPO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

 
  1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art.52 del d.lgs 15 dicembre 1997, n.446 disciplina le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di efficienza, equità, efficacia, economicità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n.212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega 23/2014.
  2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie impomibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
  3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrato con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.
 

Art. 2 - Entrate tributarie comunali

 
  1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
 

Art. 3 - Statuto del contribuente

 
  1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente"
    1. chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
    2. pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
    3. semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
    4. rapporti di reciproca correttezza e collaborazione;
  2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
    1. Diritto di interpello
    2. Accertamento con adesione
    3. Reclamo e mediazione
    4. Autotutela
    5. Compensazione
    6. Dilazione di pagamento
 

Art. 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

 
  1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
  2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
  3. I regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli stessi.
 
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Art. 5 - Certezza delle norme e garanzia partecipativa

 
  1. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.
  2. Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione del provvedimento, è garantito in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o del rapporto tributario. Restano esclusi dal contraddittorio gli atti di mera liquidazione del tributo formulata su dati certi e noti al contribuente.
 

Art. 6 - Pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali

 
  1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
    1. servizio di front office e on line;
    2. affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
  2. Presso gli sportelli dell'ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi. I medesimi atti sono visionabili nel sito internet del Comune di Palma di Montechiaro.
  3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
 

Art. 7 - Rapporti con associazioni, CAAF e ordini professionali

 
  1. Il Comune informa i centri di assistenza fiscale, le associazioni di categoria e gli ordini professionali dei contenuti delle delibere adottate in materia di tributi locali nonché dei pareri emessi nell'ambito dell'esercizio del diritto di interpello, che rivestano interesse generale. Nella copia dei pareri è omesso ogni riferimento identificativo dei soggetti interpellati e dei loro elementi patrimoniali.
 

Art. 8 - Comunicazioni di atti e notizie al Servizio Tributi

 
  1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal medesimo contribuente. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di velocizzare la definizione della situazione.
 

Art. 9 - Assistenza al contribuente

 
  1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta dell'interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e dell'individuazione dell'interessato.
  2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo con proprio provvedimento disciplina le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
  3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente.
 
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CAPO II - DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 10 - Oggetto

 
  1. Il presente capo è formulato ai sensi dell'art 52 del d.lgs n.446/1997, dell'art.11 della legge n.212/2000, degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs 156/2015 e disciplina il diritto di interpello di cui alla lettera a) del meesimo art.11 per i tributi comunali applicati nel Comune di Palma di Montechiaro.
 

Art. 11 - Materie oggetto di interpello

 
  1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano  condizioni di obiettiva incertezza.
  2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
 

Art. 12 - Procedura ed effetti

 
  1. L'amministrazione risponde alle istanze nel termine di novanta giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell'amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
  2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
  3. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'art.5, comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
  4. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
  5. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
 

Art. 13 - Legittimazione e presupposti

 
  1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residentim e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
 

Art. 14 - Contenuto delle istanze

 
  1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
    1. i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
    2. l'oggetto sommario dell'istanza;
    3. la circostanza e specifica descrizione della fattispecie;
    4. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
    5. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
    6. l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
    7. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
  2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
  3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
 
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Art. 15 - Inammissibilità delle istanze

 
  1. Le istanze sono inammissibili se:
    1. sono prive dei requisiti di cui all'art.14;
    2. non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art.13;
    3. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art.11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
    4. hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
    5. vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
    6. il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'art.5, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
  2. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art.11 della legge 27 luglio 2000, n.212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
 

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 16 - Oggetto dell'adesione

 
  1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art.50 della legge 449/1997 e dell'art.52 del d.lgs 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto di accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19 giugno 1997, n.218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
  2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.
 

Art. 17 - Ambito dell'adesione

 
  1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabiledi elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal ca,po di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
  2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.
 

Art. 18 - Competenza

 
  1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funazionario responsabile del tributo.
 

Art. 19 - Attivazione del procedimento

 
  1. Il procedimento può essere attivato:
    1. dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso;
    2. su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non proceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
    3. su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
  2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.
 
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Art. 20 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

 
  1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
    1. il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
    2. gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
    3. il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
    4. il nominativo del responsabile del procedimento.
  2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
  3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
  4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
 

Art. 21 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

 
  1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza, in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
  2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.
  3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
  4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
  5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. la definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, stingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
  6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
  7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
  8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
  9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
  10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.
 

Art. 22 - Svolgimento del contraddittorio

 
  1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
  2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
 

Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

 
  1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.
 

Art. 24 - Esito negativo del procedimento

 
  1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
  2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.
 
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Art. 25 - Modalità di pagamento

 
  1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
  2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
  3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
  4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
 
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Art. 26 - Perfezionamento ed effetti della definizione

 
  1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art.25, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
  2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
  3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
    1. qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
    2. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
  4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
  5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
 

Art. 27 - Conciliazione giudiziale

 
  1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.
 

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

 

Art. 28 - Oggetto

 

Il presente capo disciplina il procedimento amministrativo dell'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'art.17 - bis del d.lgs 546/1992 come modificato dal d.lgs 156/2015 e siapplica alle controversie instaurate dal 1° gennaio 2016 sugli atti tributari emessi dal Comune di palma di Montechiaro nei limiti del valore indicato dal successivo comma 2.
Ai sensi del comma 4 dell'art.17 - bis del d.lgs 546/1992 per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore determinato secondo le disposizioni di cui all'art.12, comma 2 del d.lgs 546/1992, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

 

Art. 29 - Effetti

 
  1. Con la presentazione del ricorso l'ufficio trasmette al ricorrente, anche in forma telematica, una comunicazione nella quale sono indicati:
    1. l'ufficio competente;
    2. l'oggetto del procedimento promosso;
    3. il responsabile unico del procedimento, competente anche all'adozione dell'atto finale;
    4. la data entro la quale deve concludersi il procedimento;
    5. l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
  3. Il termine per la costituzione in giudiziodel ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2.
  4. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
  5. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del d.lgs 546/1992.
 

Art. 30 - Competenza

 
  1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi del d.lgs 546/1992 devono indicare:
    1. il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
    2. le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
  2. Quando, per ragioni organizzative o di dimensione dell'ente, la figura dell'istruttore e quella del funzionario che ha adottato l'atto coincidono, nella comunicazione deve essere indicata la figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione, compatibilmente con la struttura organizzativa.
  3. Con apposito atto di giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'ente.
  4.  
 

Art. 31 - Valutazione

 
  1. L'ufficio, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo:
    1. all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
    2. al grado di sostenibilità della pretesa;
    3. al principio di economicità dell'azione amministrativa.
  2. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione del ricorso, l'ufficio procedente adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento che può concludersi con:
    1. l'accoglimento totale del reclamo;
    2. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
    3. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente  nonché le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
  3. Al fine di agevolare la definizione della controversia, l'ufficio può invitare il contribuente a trasmettere memorie o altri documenti utili nonché convocare un incontro, anche su istanza del contribuente.
 

Art. 32 - Perfezionamento e sanzioni

 
  1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
  2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art.8 d.lgs 19 giugno 1997, n.218.
  3. Ai sensi dell'art.8 d.lgs 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nela comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
  4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
  5. L'accordo costituisce tutolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
  6. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
 

CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 33 - Oggetto e cause ostative

 
  1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
  2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
  3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.
 

Art. 34 - Ravvedimento del contribuente

 
  1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
    1. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
    2. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;
    3. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
    4. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
  2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
 

Art. 35 - Esimenti

 
  1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
  2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
 

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 36 - Esercizio dell'autotutela

 
  1. Il Funzionario responsable del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
  2. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
  3. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
    1. errore di persona;
    2. errore logico o di calcolo;
    3. errore del presupposto;
    4. doppia imposizione;
    5. mancata considerazionedi pagamenti;
    6. mancanza di documentazione successivamente sanata;
    7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
    8. errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
  4. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
    1. l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
    2. il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;**vi è pendenza di giudizio;
    3. il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
  5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
  6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
  7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.
 
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Art. 37 - Effetti

 
  1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
  2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
 

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 38 - Adesione agli atti di imposizione

 
  1. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, la riscossione coattiva dei tributi può essere effettuata con:
    1. la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b) del d.lgs 446/1997;
    2. la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione, applicabile fino all'attuazione delle norme che contemplano la cessazione delle attività per le entrate dei comuni.
  2. In regime di proroga normativa (d.l. 70/2011), la riscossione coattiva può continuare ad essere gestita dall'Agente della riscossione di cui all'art.3 del d.l. 203/2005.
  3. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al r.d. 639/1910:
    1. sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il d.m. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
  4. **l e altre spese non rientranti nel d.m. 21 novembre 2000 sono approvate dalla giunta comunale in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettiva del processo di lavoro.
  5. I pagamenti delle somme dovute a titolo di Tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.
 

CAPO VIII - DILAZIONE - RIMBORSO ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 39 - Dilazione dei debiti non assolti

 
  1. ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:
    1. L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro es. 1.000,00 per le attività economiche, enti e associazioni in genere.
    2. Regole generali per l'articolazione delle rate: - da 100,00 a 400,00 euro: fino a sei rate mensili; - da euro 400,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili; - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00: fino dodici rate mensili; - da euro3.000,01 a euro 6.000,00: fino a sedici rate mensili; - da euro 6.000,01 a euro 15.000,00: fino a diciotto rate mensili; - da euro 15.000,01 a euro 30.000,00; fino a venticinque rate mensili; - da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a trentasei rate mensili; - da euro 50.000,01 fino a 70.000,00: fino a quarantotto rate mensili; - oltre euro 70.000,00 fino a sessanta rate mensili.
    3. In ragione della natura dell'attività o della condizione lavorativa, il pagamento delle rate può essere allocato in determinati mesi dell'anno.
    4. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore.
    5. Ogni valutazione in merito al numero di rate concedibili va effettuata sulla base della situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente.
    6. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione , sono ammesse deroghe al piano rate previsto dalla lettera b) del presente comma.
    7. E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
  2. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito in ragione dell'entità dello stesso, e delle possibilità di pagamento del debitore.
  3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art.1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.
  4. Il debitore deve consegnare all'Ufficio tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.
  5. In caso di revoca della dilazione, la stessa può essere riattivata se il debitore salda le rate scadute.
 

Art. 40 - Definizione e versamenti

 
  1. La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
  2. In caso di dilazione su avviso di accertamento, il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione di costi di riscossione.
  3. La dilazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
  4. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
  5. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
  6. Le somme incassate sono imputate con il seguente ordine di copertura:
    1. spese di notifica
    2. costi di riscossione
    3. interessi di mora maturati sino alla data di presentazione dell'istanza di dilazione
    4. sanzioni amministrative
    5. somme dovute a titolo di tributo o altra entrata patrimoniale.
  7. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o dei chiarimenti resi necessari.
  8. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
  9. L'istanza non inibisce l'adozione di nuove misure cautelari, ma preclude le azioni esecutive.
  10. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta la decadenza dalla rateizzazione e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione.
 

Art. 41 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

 
  1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art.26 del d.lgs 46/1999 e nell'art.19 del D.P.R. 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del gruppo Equitalia.
 

Art. 42 - Rimborsi

 
  1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
  2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
 

Art. 43 - Accollo

 
  1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
  2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
    1. generalità e codice fiscale del contribuente;
    2. generalità e codice fiscale dell'accollante;
    3. il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
 

Art. 44 - Compensazione

 
  1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
  2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
    1. generalità e codice fiscale del contribuente;
    2. il tributo dovuto al lordo della compensazione;
    3. l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta;
    4. la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
  3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima apllicazione della compensazione.
 

Art. 45 - Interessi

 
  1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
  2. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente a decorrono datta data dell'eseguito versamento.
 

Art. 46 - Sospensione del versamento

 
  1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.
 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Norme di rinvio

 

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

 
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Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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