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Ripassiamo il Codice della Strada.-

Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.

Sulla strada, non possono circolare, senza copertura assicurativa, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi filoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi.

Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.(art. 170 bis Dlg. 209/2005).

La compagnia di assicurazioni, con preavviso di almeno trenta giorni, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto ed a mantenere operante per ulteriori quindici giorni, le garanzie prestate con il contratto scaduto. (Art. 22 legge 221/2012 ).

SANZIONE PREVISTA: Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00.

La sanzione e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del  veicolo  per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di  cui  all'art. 1901,  secondo  comma,  del  codice  civile. 
La   sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi'  ridotta  alla meta'  quando  l'interessato  entro  trenta  giorni   dalla contestazione  della  violazione,   previa   autorizzazione dell'organo accertatore, esprime  la  volonta'  e  provvede alla  demolizione  e  alle  formalita'  di  radiazione  del veicolo. In tale caso l'interessato  ha  la  disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per  le operazioni di  demolizione  e  di  radiazione  del  veicolo previo  versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una cauzione pari all'importo della  sanzione  minima  edittale previsto dal comma 2 dell'art-193 CDS. Ad avvenuta demolizione certificata a norma  di  legge,  l'organo  accertatore   restituisce   la cauzione,  decurtata  dell'importo  previsto  a  titolo  di sanzione amministrativa pecuniaria.

L'organo accertatore, trattiene il documento di circolazione ed ordina che la circolazione del veicolo sia fatta subito cessare e che lo stesso, sia "prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'accertatore o, se è il caso, concordato con il trasgressore

E' necessario l'intervento del carro attrezzi, poiché il veicolo privo di assicurazione non può circolare.
Ciclomotori e motocicli devono essere affidati in depositeria per 30 giorni ed il proprietario al termine di detto periodo, potrà richiederne l'affidamento.
Il veicolo viene rimesso nella disponibilità dell'avente diritto quando si è provveduto entro sessanta giorni dalla contestazione, al pagamento della sanzione e delle spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché alla corresponsione del premio di assicurazione per almeno 6 mesi.

Dopo la scadenza dei termini per effettuare il pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso, il verbale viene inviato al prefetto e costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo.

In caso di acquisto di polizze on-line o con le assicurazioni telefoniche, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono fatti pervenire, mediante il servizio postale al domicilio del contraente, entro il termine di cinque giorni.
In questo periodo, la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, trasmessa mediante fax o per via email, è considerata equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno. (art. 11 Reg. Isvap n. 13 del 6/2/2008).

Nel caso in cui sia fatto circolare un veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa, con documenti assicurativi falsi o contraffatti, è sempre disposto il sequestro del veicolo per la confisca amministrativa oltre la sospensione della patente per un anno, a carico dell'autore della violazione.-