Ripassiamo il Codice della Strada.-
Art. 193. Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile.
Sulla strada, non possono circolare, senza copertura assicurativa, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi filoveicoli, ciclomotori, macchine agricole e rimorchi.
Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha durata annuale, si risolve automaticamente alla sua scadenza e non può essere tacitamente rinnovato.(art. 170 bis Dlg. 209/2005).
La compagnia di assicurazioni, con preavviso di almeno trenta giorni, è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto ed a mantenere operante per ulteriori quindici giorni, le garanzie prestate con il contratto scaduto. (Art. 22 legge 221/2012 ).
SANZIONE PREVISTA: Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849,00 a euro 3.396,00.
La sanzione e' ridotta alla meta' quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilita' verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e' altresi' ridotta alla meta' quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione e alle formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 dell'art-193 CDS. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
L'organo accertatore, trattiene il documento di circolazione ed ordina che la circolazione del veicolo sia fatta subito cessare e che lo stesso, sia "prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'accertatore o, se è il caso, concordato con il trasgressore
E' necessario l'intervento del carro attrezzi, poiché il veicolo privo di assicurazione non può circolare.
Ciclomotori e motocicli devono essere affidati in depositeria per 30 giorni ed il proprietario al termine di detto periodo, potrà richiederne l'affidamento.
Il veicolo viene rimesso nella disponibilità dell'avente diritto quando si è provveduto entro sessanta giorni dalla contestazione, al pagamento della sanzione e delle spese di prelievo, trasporto e custodia, nonché alla corresponsione del premio di assicurazione per almeno 6 mesi.
Dopo la scadenza dei termini per effettuare il pagamento in misura ridotta o per proporre ricorso, il verbale viene inviato al prefetto e costituisce titolo esecutivo per la confisca del veicolo.
In caso di acquisto di polizze on-line o con le assicurazioni telefoniche, il certificato di assicurazione e il contrassegno sono fatti pervenire, mediante il servizio postale al domicilio del contraente, entro il termine di cinque giorni.
In questo periodo, la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, trasmessa mediante fax o per via email, è considerata equipollente al certificato di assicurazione ed al contrassegno. (art. 11 Reg. Isvap n. 13 del 6/2/2008).
Nel caso in cui sia fatto circolare un veicolo intestato al conducente, sprovvisto di copertura assicurativa, con documenti assicurativi falsi o contraffatti, è sempre disposto il sequestro del veicolo per la confisca amministrativa oltre la sospensione della patente per un anno, a carico dell'autore della violazione.-