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Comune di Palma di Montechiaro

Comando Polizia Municipale
                                                                                                                   Ordinanza n. 341
                                                                                                              del 30 dicembre 2015




                                  I L S I N D A C O

Preso atto che in tutta Italia ogni anno aumenta sempre più il numero di infortuni a causa dell'uso di petardi, botti e fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del capodanno;

Che di fatto l'uso comune di petardi anche di libera vendita sono in grado di provocare danni fisici e, pertanto, costituiscono pericoloper gli utilizzatori e per chi ne venisse colpito;

Che il pericolo sussiste anche per quei prodotti che generano il solo effetto luminoso senza dare luogo a detonazione specialmente se utilizzati in luoghi affollati;

Constatato che in base alla vigente normativa, i Comuni non hanno la possibilità di vietare in via generale ed assoluta la vendita di fuochi pirotecnici presso gli esercizi abilitati, trattandosi di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione;

Ritenuto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato di petardi, botti e fuochi pirotecnici;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 5/8/2008 che stabilisce che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000, e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/6/1931 n. 773;

Viste le Leggi:
- 689/1981;
- 125/2008;
- 94/2009;

Ritenuto di intervenire con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la pubblica e privata incolumità, dandone notizia al Sig. Prefetto di Agrigento;

                                     O R D I N A

Dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2015 e fino alle ore 08,00 del 1 gennaio 2016, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, petardi, mortaretti, bombette e simili.

Eventuali deroghe potranno essere concesse su  richiesta scritta e motivata, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni da parte degli organi preposti.

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 500,00 prevista dall'art. 7 - bis del D.lgs. 267/2000, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi  dell'art. 13, della Legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5 della predetta legge, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni penali e amministrative previste.

Alla seconda infrazione si adotterà, in attuazione dell'art. 9, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287, la sospensione dell'attività da tre a quindici giorni.

Per l'accertamento delle violazioni della presente ordinanza sindacale e per l'applicazione della sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla legge n. 689/1981,
ivi comprese le sanzioni accessorie previste dalla predetta legge.

                                    D E M A N D A

Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

                                     D I S P O NE
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente, nonché resa nota attraverso gli organi locali di informazione e trasmessa alle associazioni di categoria per l'opportuna divulgazione agli associati.

Manda copia della presente:

Prefettura di Agrigento;
Questura di Agrigento;
Comando Compagnia Carabinieri di Licata;
Polizia Municipale;
Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro;
Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro;

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

                                                                                         Il Sindaco
                                                                                       Pasquale Amato