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Regolamento "Baratto Amministrativo"

 
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Con deliberazione n.64 del 30 settembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento sul "Baratto Amministrativo"
- Annullato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio n. 23 del 07.06.2017


 
  1. Art. 1 - Riferimenti legislativi
  2. Art. 2 - Il Baratto Amministrativo
  3. Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo
  4. Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali
  5. Art. 5 - Identificazione del numero di moduli
  6. Art. 6 - Destinatari del baratto
  7. Art. 7 - Obblighi del richiedente
  8. Art. 8 - Registrazione dei moduli
  9. Art. 9 - Obblighi del Comune verso il richiedente
 

Art. 1 - Riferimenti legislativi

 

L'art.24 della legge n.164 del 2014 "Misure di agevolazioni della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio" disciplina la possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.
Gli interventi possono riguardare assistenza alle scolaresche, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutulizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano.

 

Art. 2 - Il Baratto Amministrativo

 

Con il concetto di "baratto amministrativo" si introduce la possibilità di applicare l'art.1 del presente regolamento in corresponsione del mancato pagamento del tributo comunale TARI già scaduta o canone idrico, limitando in questa fase sperimentale il baratto a servizi o forniture rese dal comune e quindi le attività si configurerebbero come contropartita dovuta. Offrendo all'ente comunale, e quindi alla comunità territoriale, una propria prestazione di pubblica utilità, integrando il servizio già svolto direttamente dai dipendenti e collaboratori comunali.
Tale agevolazione si cumula con altri interventi di sostegno sociale ed è considerata la prima forma di intervento di politica sociale in luogo di beneficienza pubblica, alla quale è possibile accedere in assenza dell'opportunità del "baratto amministrativo".

 

Art. 3 - Applicazione del baratto amministrativo

 

Il "baratto amministrativo" viene applicato, in forma volontaria, ai cittadini residenti che hanno tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre del biennio precedente alla presentazione della domanda, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. I destinatari del "baratto amministrativo" non possono occupare, in alcun modo, posti vacanti nella pianta organica del Comune ed inoltre la prestazione non può essere considerata attività di lavoro subordinato, ma una prestazione di lavoro di natura occasionale.

 

Art. 4 - Individuazione dell'importo complessivo e limiti individuali

 

Entro il 31 marzo di ogni anno il responsabile di servizio Ragioneria e il responsabile del servizio Tributi del Comune sono chiamati a predisporre un riepilogo dell'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente, al fine di fissare con atto di Giunta comunale l'importo complessivo annuo del "baratto amministrativo" fino ad un limite di € 15.000,00, importo rideterminabile a misura della compatibilità con la disponibilità di bilancio.
In sede di predisposizione di bilancio di previsione, la giunta congiuntamente all'ufficio tecnico, individua i possibili progetti indicati dall'art.24 del Dl 164/2014.
Successivamente all'approvazione dei progetti verrà data pubblicità, cosicché i cittadini interessati potranno dare adesione, mediante appositi moduli di lavoro.
Il responsabile del progetto dovrà effettuare il relativo impegno di spesa ed il pagamento delle somme mediante compensazione contabile per i tributi dovuti.
L'ufficio ragioneria ricevuto l'atto di liquidazione emetterà i relativi mandati di pagamento e li verserà a compensazione.

 

Art. 5 - Identificazione del numero di moduli

 

La Ripartizione Lavori Pubblici di concerto la Ripartizione Servizi a Rete del Comune, predispone un progetto di cui all'art.24 della legge n.164 del 2014 come contropartita dell'importo fissato nell'art.4 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli composto n.8 ore ciascuno per l'ammontare complessivo, tenuto conto del valore simbolico di € 60,00 per ciascun modulo e del limite individuale di € 780,00 per famiglia e dei vincoli previsti dall'art.24 della legge 164/2014.
E' data possibilità al Responsabile dell'Ufficio Tecnico di individuare un Tutor, fra i dipendenti del proprio ufficio, al fine di delegare le attività di coordinamento per la realizzazione del progetto.

 
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Art. 6 - Destinatari del baratto

 

I destinatari del "baratto amministrativo" sono residenti maggiorenni, con un indicatore ISEE non superiore a € 10.600,00 e che hanno tributi comunali non pagati, iscritti a ruolo e non ancora regolarizzati. Possono presentare domanda compilando l'apposito modello entro il 30 aprile di ogni anno. Per l'anno 2015, la scadenza per la consegna della domanda è fissata al 30 settembre 2015. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo" la graduatoria privilegerà le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo la seguente tabella:
Presupposto per accedere al baratto amministrativo è l'esistenza di morosità al 31 dicembre del biennio precedente, per l'importo non inferiore ad € 500,00;
Situazione
Punteggio

Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del Comune, ovvero l'ordine di consegna nel corso della giornata per le domande del medesimo giorno).
L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" può essere svolta dal richiedente stesso o, in parte, o totalmente conferita ad altro soggetto facente parte del medesimo nucleo familiare.
Il mancato rispetto per 3 volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico è causa di decadenza della partecipazione al progetto con il solo riconoscimento come titolo di credito degli interventi compiuti sino a quella data sommato ad pagamento integrativo per cassa fino a totale estinzione del tributo.
I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del Comune, di cartellino e vestiario identificativo.

 

Art. 7 - Obblighi del richiedente

 

Il destinatario del "baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio supporto in modo spontaneo e gratuito, in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'ente. E' tenuto a svolgere le proprie funzioni con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento delle mansioni affidategli. In particolare, deve comunicare tempestivamente al Responsabile di servizio o, ove nominato al Tutor, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere la propria mansione.
Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, riconoscendo n.8 ore di partecipazione al "baratto amministrativo" ogni € 60 di tributo simbolico da versare.

 

Art. 8 - Registrazione dei moduli

 

In apposito registro sono riportati i giorni in cui tali moduli di intervento sono esplicati, al fine di conteggiare il monte ore destinato dal singolo "baratto amministrativo". Lo svolgimento delle attività di cui al "baratto amministrativo" può essere compiuto sotto la supervisione di un dipendente comunale già presente sul cantiere, ovvero in maniera indipendente su indicazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.
Proprio per il carattere sociale dell'iniziativa, l'espletamento del monte ore può avvenire all'occorrenza anche nei giorni festivi, previa autorizzazione del responsabile dell'Ufficio Tecnico.

 

Art. 9 - Obblighi del Comune verso il richiedente

 

Il Comune provvede a fornire gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività, ivi inclusa una copertura assicurativa.
Qualora le attività di cui all'art.1 richiedano competenze particolari e specifiche diverse da quelle possedute dai beneficiari del "baratto amministrativo" purché dichiarate nel modulo di domanda del "baratto amministrativo", il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, con modalità da concordare con i richiedenti stessi che sono tenuti a partecipare.

 
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 (84.82 KB)scarica la delibera Comm. c.c. 23 di annullamento (84.82 KB).
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