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Regolamento per l'approvazione del canone concessorio non ricognitorio

 
 

Con deliberazione n.65 del 30 settembre 2015, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'approvazione del canone concessorio non ricognitorio


 
  1. Art. 1 - Oggetto del regolamento
  2. Art. 2 - Canone di Concessione non ricognitorio
  3. Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone
  4. Art. 4 - Superficie soggetta a canone
  5. Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone
  6. Art. 6 - Determinazione del canone
  7. Art. 7 - Pagamento del canone
  8. Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi
  9. Art. 9 - Rimborsi
  10. Art. 10 - Riscossione coattiva
  11. Art. 11 - Disposizioni transitorie finali
 

Art. 1 - Oggetto del regolamento

 

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Palma di Montechiaro del Canone di concessione non ricognitorio previsto dagli articoli 25 e 27, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992.
Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Soggetto attivo del canone è il Comune di Palma di Montechiaro.

 

Art. 2 - Canone di concessione non ricognitorio

 

Ai sensi del primo comma dell'art.25 del D.Lgs 30 aprile 1992, n.285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale, sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.
Sono soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Palma di Montechiaro esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.
Sono soggette, inoltre, a canone le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale che sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio.
Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, prive di strutture infisse direttamente o indirettamente al suolo.




 

Art. 3 - Tipologia di concessioni soggette a canone

 

Le occupazioni del suolo, sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazioni di servizi pubblici, in regime di concessione amministrativa sono soggette, oltre che al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche, anche al pagamento di un canone di concessione non ricognitorio, per la parte eccedente il COSAP:
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano le seguenti tipologie di concessioni permanenti:

  1. condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche, E/m (metro lineare);
  2. pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico €/ms (metro quadrato);
  3. sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate. € cadauno;
  4. occupazioni permanenti di aree per istallazione di Stazioni radio base per telefonia mobile e simili €/m2
 

Art. 4 - Superficie soggetta a canone

 

La superficie da assoggettare al canone di concessione non ricognitorio si determina in base all'effettiva occupazione ed è misurata a seconda della tipologia a corpo (cadauno) o in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.
Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Palma di Montechiaro per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dalla proiezione ortogonale al suolo del lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno dell struttura).

 

Art. 5 - Soggetto obbligato al pagamento del canone

 

Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

 
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Art. 6 - Determinazione del canone

 

Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Palma di Montechiaro ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'allegato a), e decorrono dal primo gennaio 2015.
Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con determinazione del Sindaco, da adottarsi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.
Nel caso di mancato aggiornamento annuale delle tariffe da parte del Sindaco, si applicano quelle in vigore nell'anno precedente.
Il pagamento del canone deve essere effettuato attraverso versamento sul conto corrente intestato al Comune di Palma di Montechiaro - Servizio di tesoreria - con arrotondamento all'euro superiore in caso di frazione uguale o superiore a 50 centesimi, all'euro inferiore in caso di frazione fino a 49 centesimi di euro.
Il canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aee pubbliche (COSAP) eventualmente dovuta per l'occupazione permanente.

 

Art. 7 - Pagamento del canone

 

Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazioni maggiori o uguali a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.
Per le annualità successive a quella di rilascio, il pagamento del canone annuo deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno in corso.
In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile. Per l'anno 2015 il termine massimo per il pagamento del canone è fissato entro trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso di invito al pagamento.

 

Art. 8 - Accertamento, sanzioni ed interessi

 

Il soggetto gestore dell'entrata controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.
Il soggetto gestore dell'entrata provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, uno specifico avviso di messa in mora, con invito ad adempiere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.
La notifica degli avvisi di cui al comma precedente deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.
Fermo restando il disposto dell'art.20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n.285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

 

Art. 9 - Rimborsi

 

Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

 

Art. 10 - Riscossione coattiva

 

La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:
- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.
Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

 
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Art. 11 - Disposizioni transitorie finali

 

Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal Caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applicano tali nuove norme.
E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento. A norma dell'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal primo gennaio 2015.

 

 

Allegato a)

TARIFFE (per tipologie di concessioni

Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa

TIPOLOGIA
TARIFFA
Condutture sotterranee per la distribuzione di gas ed energia elettrica. Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, teleriscaldamento, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche
€ 3,00 al metro lineare
Altre condutture ed impianti di qualunque natura non ricomprese nel punto precedente ad esclusione delle condutture del servizio idrico di distribuzione dell'acqua potabile e fognatura
€ 3,00 al metro lineare
Pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico
€ 30,00 al metro quadrato
Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche di qualsiasi materiale realizzate
€ 20,00 cadauno
Occupazione permanente di area per installazione stazione radio base per telefonia mobile e simili
€ 15.000,00 fino a 31 mq
€ 20.000,00 da 31 e fino a 61 mq
€ 25.000,00 da 62 mq e oltre