REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E/O SOSTA DEI VEICOLI ALL'INTERNO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CONTROLLATA DA VARCHI ELETTRONICI ISTITUITA NEL CENTRO STORICO E NEL LUNGOMARE DI QUESTO COMUNE. (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 02/07/2015)
INTRODUZIONE
Il presente regolamento riporta le norme con cui viene disciplinato l'ingresso dei veicoli privati e pubblici nella Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) dotate di impianti per la rilevazione elettronica degli accessi ai sensi dell'articolo 17,comma133-bis, dellalegge15 maggio1997,n. 127, introdottodall'art.2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n.191, istituite all'interno del perimetro del centro storico di questo Comune e nel Lungomare di Marina di Palma, così come meglio saranno stabilite dalle Deliberazioni della Giunta Comunale.
L'attuazione delle Zone a Traffico Limitato mireranno ad:
a) Alzare e rafforzare la qualità del Centro Storico e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luoghi d'arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza;
c) Rilevare il transito dei veicoli in violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico ai varchi delle Z.T.L. e nel rispetto della riservatezza, secondo le prescrizioni emesse dal
Garante della Privacy con provvedimento del 29/04/04, procedere alla irrogazione delle relative sanzioni.
d)Ridurre il traffico veicolare consentendo il transito ai cittadini residenti e a tutti gli aventi diritto;
e) Migliorare la sicurezza urbana apportando una riqualificazione dello stesso;
f) Rendere il centro storico e il lungomare di Marina, più fruibili per i pedoni con grande sollievo per i residenti.
g) Conoscere i volumi residui di traffico ai varchi per fasce orarie sia dei veicoli in infrazione che di quelli autorizzati e pianificare eventuali modifiche alla circolazione;
h) Ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico.
Tale limitazioni permetteranno di avere delle zone all'interno delle quali, i residenti, i turisti e la cittadinanza tutta, potranno riscoprire le bellezze artistiche, le Vie, le Piazze valorizzando i percorsi pedonali.
I varchi elettronici saranno costituiti da telecamere che leggeranno il numero di targa del veicolo in transito ed al passaggio del veicolo registra il numero della targa inviandolo al sistema di controllo che verifica se è autorizzato.
In mancanza di autorizzazione il trasgressore sarà soggetto alla sanzioni previste dalle norme del C.d.S.
I dati e le immagini del transito vengono trattati nel rispetto delle norme sulla privacy (decreto legislativo n. 193/2003).
Nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.),nelle quali l'accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, la sosta potrà essere consentita ai residenti negli spazi di sosta riservati disponibili, non in contrasto con le regole del Codice della Strada. La sosta in modo temporaneo sarà invece consentita anche ad altri autorizzati previa l'esposizione del disco orario, posto in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.
L'individuazione delle Zone a Traffico Limitato, il periodo di attivazione, il periodo di validità dei permessi e le categorie degli utenti saranno individuati con Deliberazione della Giunta Municipale.
La disciplina della circolazione e sosta dei veicoli all'intero della Z.T.L. sarà disposta con apposita Ordinanza da emanarsi a cura del Comandante del Corpo Polizia Municipale.
ART. 1
DEFINIZIONI E AMBITI DI APPLICAZIONE
a) ZONA A TRAFFICO LIMITATO (di seguito ZTL):area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitate a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli ai sensi dell'art. 3, c.1, n. 54, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada).
b) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI:
dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato, prodotta in sostituzione delle normali certificazioni, relativa agli stati, qualità personali e fatti elencati dall'art.46 del D.P.R. 28/12/2000n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
c) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ: dichiarazione resa e sottoscritta all'interessato concernente stati, fatti o qualità personali (non compresi tra quelli previsti per l'autocertificazione),anche se relativi ad altri soggetti, che siano a diretta conoscenza dell'interessato stesso ai sensi dell'art.47del D.P.R.28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
Chi dichiara il falso decade immediatamente dal beneficio ottenuto a seguito della dichiarazione ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
ART. 2
OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di rilascio, i termini di validità dei contrassegni da esporre obbligatoriamente sul cruscotto dei veicoli per l'accesso alla ZTL e si applica a tutti i soggetti pubblici e privati che necessitano
di accedere alla ZTL a bordo di un autoveicolo in esecuzione dell'Ordinanza del Comandante Polizia Municipale che definisce la disciplina della circolazione e/o sosta nella Zona a Traffico Limitato.
ART. 3
PERMESSI DI ACCESSO E/O SOSTA ALLA Z.T.L.
CARATTERISTICHE PERMESSI
Considerato che all'interno della Z.T.L. è possibile sia la sola circolazione che l'eventuale sosta dei veicoli (nei casi previsti dal presente regolamento) saranno realizzati due tipi di permessi (contrassegni) in modo da differenziare quelli adibiti alla
sola circolazione del veicolo e quelli adibiti alla circolazione e/o alla sosta del veicolo.
a) Uno con il simbolo "P" che consente la circolazione e la sosta all'interno della Z.T.L.nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e della relativa Ordinanza.
b) Uno senza il simbolo "P" che consente la sola circolazione nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e della relativa Ordinanza.
Il titolare del contrassegno ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati dichiarati al momento del rilascio e l'eventuale decadimento degli stessi entro10 giorni al verificarsi dell'evento.
Il rilascio di nuovo contrassegno a seguito di modifica, sostituzione, deperimento ecc. è soggetto al pagamento delle spese vive quantificate in € 5,00. Eventuali ulteriori adeguamenti saranno deliberati dalla Giunta Municipale.
Il Corpo di Polizia Municipale provvede alla verifica periodica della permanenza dei requisiti che hanno generato il rilascio dei contrassegni.
ART. 4
PERMESSO PER LA CIRCOLAZIONE E/O SOSTA DEL VEICOLO
Il permesso sarà di colore BIANCO con un bordo BLU come di seguito descritto.
FRONTE (lato da esporre):
1.Categoria del Permesso;
2.Numero del permesso;
3.Simbolo Parcheggio (solo per le tipologie aventi diritto alla sosta);
4.Ologramma del Comune di Palma di Montechiaro;
5.Dati del veicolo e targa;
6.Scadenza del permesso nei casi in cui sia prevista.
RETRO:
1.Generalità degli utilizzatori del permesso con foto formato tessera;
2.Eventuali note e prescrizioni.
ART. 5
RICHIESTA PERMESSI E RILASCIO DEL CONTRASSEGNO
I Contrassegni (permessi) saranno rilasciati su richiesta degli interessati con domanda da inoltrare al Corpo della Polizia Municipale.
I contrassegni dovranno essere esposti in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo ed esibiti a richiesta degli Agenti preposti al controllo.
Il lato da esporre è quello frontale recante la tipologia del contrassegno e i dati identificativi del veicolo.
In caso di smarrimento o distruzione o sottrazione del contrassegno, il duplicato, previo pagamento delle spese vive, potrà essere rilasciato dagli stessi uffici solo previa dichiarazione del richiedente, sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la predetta circostanza.
Ogni contrassegno è valido sino al momento della sua scadenza e fino a quando sussistono le condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali è stato rilasciato.
Venendo meno tali requisiti è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto contrassegno per non incorrere nelle sanzioni previste.
ART. 6
PERMESSO PER MEDICI IN VISITA DOMICILIARE URGENTE -M
Il medico che ha pazienti convenzionati residenti all'interno della ZTL deve produrre un'autocertificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Agrigento e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL citando il numero della deliberazione del Consiglio
dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Agrigento che attesta il possesso di questo requisito.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno e relativa autorizzazione:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Agrigento;
2.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di avere pazienti convenzionati all'interno della ZTL citando il numero della deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei MediciChirurghied Odontoiatri della Provincia di Agrigento che attesta il possesso di questo requisito;
3.Fotocopia Carta di circolazione o del certificato provvisorio di circolazione del veicolo da autorizzare;
4.Fotocopia Polizza Assicurativa del veicolo da autorizzare;
5.Fotocopia valido documento d'identità e codice fiscale.
ART.7
PERMESSO RESIDENTI -R
I residenti all'interno della Z.T.L. hanno diritto ad avere contrassegni che permettono di circolare e/o sostare all'interno della Z.T.L. nei parcheggi riservati in mancanza di un posto
auto in un garage, in area privata e/o in un garage ad uso pubblico all'interno della ZTL.
Nell'ipotesi in cui un residente sia titolare di posto auto privato o rinunci all'uso di un posto auto privato non potrà ottenere alcun permesso per sostare all'interno della Z.T.L.
Nel caso in cui venga accertata la proprietà/disponibilità di posto auto privato ad un residente si provvederà d'ufficio alla revoca del permesso eventualmente concesso per la
sosta ed il conseguente rilascio del permesso per la sola circolazione.
È quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada per quei residenti che hanno a disposizione un posto macchina privato o un garage.
In considerazione del limitato numero di posti disponibili per la sosta delle autovetture, il rilascio del suddetto permesso non dà diritto alla riserva del posto auto, bensì consente
di fruire degli spazi di sosta realizzati su area pubblica fino ad esaurimento della disponibilità, nel rispetto delle norme del codice della strada e della segnaletica esistente.
Pertanto, in caso di spazi insufficienti dovranno essere comunque rispettati i limiti e i divieti del C.D.S. resi noti dalla segnaletica stradale.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca la disponibilità o l'indisponibilità all'uso esclusivo di un garage o posto macchina privato indicando i riferimenti catastali.
2.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
3.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il residente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di non essere in possesso
di altri contrassegni.
Il Corpo Polizia Municipale periodicamente (almeno ogni 6 mesi o annualmente) la permanenza della residenza anagrafica degli intestatari del contrassegno, disabilitando d'ufficio i contrassegni intestati a persone non più residenti all'interno della ZTL.
Il residente che trasferisce la propria residenza in altro luogo (Via-Piazza -ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Il residente che trasferisce la residenza in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
ART. 8
PERMESSO NON RESIDENTI -NR
La circolazione dei veicoli dei cittadini non residenti è consentita all'interno della Z.T.L. qualora essi abitino o siano domiciliati all'interno della Z.T.L. previa comprovata documentazione(contratto d'affitto ecc.).
Il Corpo di Polizia Municipale se necessario effettuerà gli accertamenti necessari per verificare/riscontrare quanto dichiarato dal non residente, ove in caso di falsa dichiarazione oltre
alla revoca immediata dal beneficio ottenuto sarà soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Dato il numero limitato degli stalli di sosta da poter istituire sul suolo pubblico, i cittadini non residenti, esclusivamente gli autorizzati, hanno diritto ad avere contrassegni che permettono la sola circolazione all'interno della Z.T.L. ed è quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada pubblica, salvo quella temporanea di seguito indicata e regolata da disco orario.
La sosta del veicolo è altresì consentita temporaneamente all'interno della Z.T.L. anche nei parcheggi riservati ai residenti, per un tempo massimo di DUE ORE con obbligo di esposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esposto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione dei componenti il nucleo familiare utilizzatori del permesso.
2.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
3.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il non residente che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di non essere in possesso di altri contrassegni.
Il non residente/domiciliato che trasferisce in altro luogo (Via - Piazza - ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Il non residente/domiciliato che trasferisce in altro Comune o all'esternodella Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
ART. 9
PERSONE ANZIANE - PERSONE ANZIANE DA SOLE -AS
Le persone "anziane" (residenti o non residenti) che vivono da sole o che non siano munite di autovetture possono richiedere il permesso per la persona/parente che presta loro assistenza fornendo i dati anagrafici e il numero di targa del veicolo utilizzato ed ogni altro dato richiesto nel presente regolamento.
Per la circolazione e/o la sosta possono essere autorizzate massimo DUE PERSONE E DUE veicoli complessivi, deputati all'assistenza delle predette persone anziane.
Dato il numero limitato degli stalli di sosta presenti sul suolo pubblico, il richiedente ha diritto ad avere contrassegni che permettono la sola circolazione all'interno della Z.T.L. ed è quindi
vietata la sosta nei parcheggi su strada pubblica, salvo quella temporanea di seguito indicata e regolata da disco orario.
Per le prestazioni assistenziali ai suddetti anziani e possibile sostare temporaneamente anche nei parcheggi riservati ai residenti, per un tempo massimo di DUE ORE con obbligo di sposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esposto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca che la persona (anziana/anziano) viva da sola o non sia munita di autovettura con espressa indicazione della persona, familiare
(dati anagrafici) che presta assistenza con indicazione del tipo di veicolo e targa allegando la seguente documentazione:
a)Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
b)Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
La persona indicata dall'anziano che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di non essere in possesso di altri contrassegni.
La persona anziana che trasferisce in altro luogo (Via-Piazza -ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
La persona anziana che trasferisce in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. La stessa sanzione si applica al proprietario del veicolo per omessa comunicazione.
ART. 10
ATTIVITA PRODUTTIVE UBICATI NELLA Z.T.L. -c
Leattività produttive comprendono tutte le attività (somministrazione alimenti e bevande, artigiani, Uffici, ecc.)
Dato il numero limitato degli stalli di sosta presenti sul suolo pubblico, i titolari di attività produttive con sede all'interno della Z.T.L., hanno diritto ad avere contrassegni che permettono la
sola circolazione all'interno della Z.T.L. per raggiungere garage, area o posto macchina privato e/o effettuare piccole operazioni di carico e scarico merci negli orari consentiti ed è quindi
vietata la sosta nei parcheggi su strada pubblica, salvo quella temporanea di seguito indicata e regolata da disco orario.
Per le operazioni di carico e scarico è possibile sostare temporaneamente anche nei parcheggi riservati ai residenti, per un tempo massimo di TRENTA MINUTI con obbligo di esposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esposto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Il permesso è intestato solo al titolare dell'attività.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA.
2.Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui si evinca la disponibilità all'uso esclusivo garage, area o posto macchina privato debitamente documentato da idonea planimetria e dati
catastali.
3.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
4.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il titolare dell'attività commerciale che non ha un veicolo di proprietà ma né utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di
non essere in possesso di altri contrassegni.
Il titolare dell'attività che la trasferisce in altro luogo (Via- Piazza-ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Il titolare dell'attività che trasferisce l'attività in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
ART.11
PERMESSO TIPO - M
TRASPORTO MERCI - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO (permanenti - consuetudinarie - ripetitive)
Gli autocarri:
1.Autocarri adibiti al trasporto generi alimentari deperibili, medicinali, plasma, trasporto valori mezzi blindati.
2.Autocarri in uso ad agenzie di recapito e ditte di trasporto c/o terzi per facilitare la distribuzione comune delle merci.
3.Autoveicoli destinati al trasporto di preziosi.
4.Autoveicoli a servizio degli agenti di commercio regolarmente iscritti alla CCIA della provincia di Roma, qualora dichiarino di trasportare un campionario voluminoso o pesante.
potranno ottenere un solo permesso di circolazione adibiti al trasporto merci con peso a pieno carico fino a 3,5t - Larghezza massima di mt.2,00 - Altezza massima mt 2,70 potranno accedere alla Z.T.L. solo se dotati di contrassegno cheli autorizzi all'ingresso nelle fasce orarie indicate da apposita Ordinanza.
c)Non potranno invece accedere alla Z.T.L., gli autocarri, con peso a pieno carico superiore a 3,5t
d)Non potranno invece accedere alla Z.T.L., gli autocarri con peso a pieno carico inferiore a 3,5t ma con Larghezza massima superiore a mt. 2,00 - Altezza massima superiore a mt 2,70
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno di transito e sosta per le operazioni di carico e scarico merci:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA. Per le imprese che trasportano in conto terzi: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all' iscrizione all'Albo Trasportatori di cose per conto terzi.
3.Per le imprese che trasportano in conto proprio: dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all' iscrizione alla C.C.I.A.A.
4.Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, contenente il numero di targa i dati dell'autocarro adibito al trasporto merci risultanti dal libretto di circolazione dell'autocarro stesso,
ovvero copia del libretto di circolazione.
In relazione alla natura di tale permesso lo stesso avrà una validità di un anno rinnovabile a richiesta dell'interessato. Trascorso tale periodo l'autorizzazione sarà revocata.
ART. 12
PERMESSI - TRASPORTO PREZIOSI -O
I rappresentanti di preziosi, gli orefici, gli artigiani orafi, salvo ulteriori categorie di soggetti che effettuano trasporto valori a condizione che tali categorie siano individuate con atti dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, possono ottenere un solo apposito permesso che gli consenta di circolare nella Z.T.L. quando debbano raggiungere il negozio con la merce, con la possibilità di sostare per il solo tempo necessario all'operazione.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA. Fotocopia della carta di circolazione del veicoloo del certificato provvisorio di circolazione.
3.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il titolare dell'attività commerciale che non ha un veicolo di proprietà ma ne utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di
non essere in possesso di altri contrassegni.
Il titolare dell'attività commerciale che trasferisce l'attività in altro luogo (Via -Piazza- ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
Il titolare dell'attività commerciale che trasferisce l'attività in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
ART. 13
ENTI PUBBLICI -E
I veicoli intestati ad Enti Pubblici e Società di pubblico servizio con partecipazione maggioritaria degli Enti Locali e/o dello Stato, se contrassegnati con scritta e/o simbolo, saranno dotati di permesso di circolazione.
Potranno essere rilasciati permessi di circolazione anche ai mezzi non muniti di scritta e/o simbolo che siano adibiti a svolgere pubblico servizio ,purché i suddetti Enti pubblici o Società di pubblico servizio con partecipazioni maggioritarie di Enti Locali e/o dello Stato, ne abbiano disponibilità e ne facciano richiesta tramite i soggetti preposti per legge a rappresentarne all'esterno la volontà assumendosene la piena responsabilità.
Le richieste dovranno essere strettamente correlate ai compiti imposti ai richiedenti dalle norme che disciplinano la loro attività istituzionale e dovranno evidenziare e comprovare che l'attività stessa non potrebbe essere espletata senza un costante accesso in Z.T.L.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
2.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
ART. 14
PERMESSI GIORNALISTI ED EMITTENTI PRIVATE -T
Ai giornalisti, regolarmente iscritti all'Albo Professionale, che fanno parte delle redazioni dei giornali aventi cronaca locale, verrà rilasciato, previa certificazione della Soc.Editrice/Emittente
Radio Televisiva, un solo permesso di libera circolazione per la Z.T.L..
Ai fotoreporter ed agli operatori audio/video che fanno parte integrante delle redazioni dei giornali aventi cronaca locale verrà rilasciato, previa certificazione della Soc.Editrice/Emittente
Radio Televisiva, un solo permesso di libera circolazione per la Z.T.L.
Alle emittenti pubbliche e private, che trasmettono notiziari, saranno rilasciati n°2 permessi di libera circolazione per la Z.T.L. intestati o in uso alla redazione, per le autovetture adibite al trasporto di attrezzature tecniche.
Per le attività giornalistiche è possibile sostare temporaneamente anche nei parcheggi riservati ai residenti, per un tempo massimo di DUE ORE con obbligo di esposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esporto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Fotocopia della tessera ODG in corso di validità -Copia del certificato iscrizione ODG.
2.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione.
3.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Art. 15
SERVIZI PRIMARI -S
I titolari di un'attività lavorativa che eroghi servizi primari (NETTEZZA URBANA- GAS - ACQUA - FOGNATURE - ENEL- ecc- ) servizi tecnologici a rete di particolare urgenza e rilevanza per utenti o clienti residenti nella Z.T.L. anche qualora non si tratti di imprese artigiane ma svolgano attività di pronto intervento sulla rete o sugli apparati collegati nonché le ditte che installano e fanno manutenzione di ascensori ,possono ottenere contrassegni per la sola circolazione con mezzi di servizio con peso a pieno carico inferiore a 3,5t - Larghezza massima non superiore a mt. 2,00.
Per lo svolgimento della funzione ispettiva/lavorativa è possibile sostare temporaneamente anche nei parcheggi riservati ai residenti, per un tempo massimo di DUEORE con obbligo di esposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esposto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione con i dati dell'iscrizione alla CCIAA
2.Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o copia dei contratti o documentazione attestante il contenuto della attività svolta.
3.Fotocopia della carta di circolazione del veicoloo del certificato provvisorio di circolazione.
4. Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il titolare dell'attività lavorativa che cessa l'attività è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
ART. 16
PERMESSI STUDI PROFESSIONALI, IMPRESE, RAPPRESENTANZE E ISTITUZIONI PRIVATE, RELIGIOSE, BANCHE UBICATI NELLA Z.T.L. -AP
Dato il numero limitato degli stalli di sosta presenti sul suolo pubblico ,i titolari o collaboratori di imprese, di attività professionali, di rappresentanze e istituzioni private, religiose, di banche,
con sede all'interno della Z.T.L hanno diritto ad avere contrassegni che permettono la sola circolazione all'interno della Z.T.L. ed è quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada pubblica.
La sosta del veicolo è consentita solo all'interno di garage, area o posto macchina privato ed è quindi vietata la sosta nei parcheggi su strada pubblica. Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente) con i dati della titolarità dell'impresa o attività professionale.
2.Fotocopia della carta di circolazione del veicolo o del certificato provvisorio di circolazione
3.Fotocopia della polizza assicurativa e del relativo contrassegno.
Il titolare dell'attività, venute meno le condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno, è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
ART. 17
VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE INVALIDE
I veicoli al servizio delle persone disabili possono accedere liberamente alla Zona a Traffico Limitata anche negli orari vietati vi sono due possibilità:
a) COMUNICAZIONE TARGA DI CORTESIA:
Il cittadino con ridotta mobilità presenta la richiesta al Corpo di Polizia Municipale e comunica la targa del veicolo prevalentemente utilizzato.
Quindi, la targa viene inserita nell'elenco degli autorizzatial transito. (Questa comunicazione è utile se si accede alla ZTL abbastanza frequentemente.)
b) COMUNICAZIONE TARGA TRANSITO OCCASIONALE:
Il cittadino con ridotta mobilità può richiedere "aposteriori" che un transito venga autorizzato. In questo caso è necessario regolarizzare il transito entro 72 ore dall'accesso,inviando agli
indirizzi/numeri e con le modalità indicate ne rispettivo modulo di richiesta i seguenti documenti:
I. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'invalido con la quale dichiara che nel giorno/ora/luogo era effettivamente a bordo del veicolo (specificare modello -targa) che è entrato all'interno della Z.T.L.
II.Fotocopia dell'autorizzazione disabili.
III.Fotocopia di un documento di identità dell'intestatario dell'autorizzazione disabili
IV.Fotocopia della Patente di Guida del Conducente.
Il cittadino con ridotta mobilità può richiedere anche preventivamente che un transito venga autorizzato. In questo caso è necessario che trasmetta la documentazione sopra indicata al Corpo di Polizia Municipale almeno 6 ore prima, agli indirizzi/numeri e con le modalità indicate nel rispettivo modulo di richiesta.
ART. 18
PERMESSI TEMPORANEI -T
È consentito il transito e la sosta secondo le prescrizioni di volta in volta riportate sul contrassegno.
Il contrassegno viene rilasciato, per:
a) Carico-scarico oggetti pesanti, ingombranti, merci deperibili;
b) trasporto di persone con temporaneo impedimento della deambulazione;
c) rappresentanti di commercio con campionario pesante o ingombrante;
e) imprese cui è stata rilasciata concessione in ZTL per lavori o traslochi;
f) accesso a posto auto privato di cui l'interessato ha la temporanea disponibilità (dimostrabile con atto scritto);
g) servizi di pubblica utilità temporanei;
h) eventi, manifestazioni particolari;
i) accompagnamento di alunni di asili nido, scuole dell'infanzia ed elementari o altre strutture ricettive (se presenti all'interno della Z.T.L.)
j) clienti di autorimesse, autofficine.
l) sussistenza temporanea dei requisiti previsti per il rilascio di contrassegni permanenti;
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1)Richiesta- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rappresentando e documentando le necessità di transito e/o sosta nella ZTL indicando i dati del veicolo e la targa. L'interessato
deve presentare richiesta al Corpo di Polizia Municipale almeno cinque giorni prima rappresentando la necessità di accesso alla ZTL, allegando idonea documentazione di cui sopra. l'Ufficio vista la sussistenza dei requisiti, previo pagamento delle spese di istruttoria, provvede al rilascio del contrassegno per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività.
Su ogni contrassegno può essere inserito un solo numero di targa.
ART. 19
CONTRASSEGNI TEMPORANEIT PER EVENTI E CERIMONI -F (matrimoni, battesimi, funerali, ecc...)
Gli interessati devono presentare con un anticipo rispetto all'ingresso di almeno dieci giorni prima, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al Corpo di Polizia Municipale indicando per
ogni evento un massimo di DUE targhe delle autovetture utilizzate, il varco di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio.
Non saranno rilasciate autorizzazione per lo svolgimento di Cresime o Comunioni.
Viene rilasciato un contrassegno temporaneo per ciascuna autovettura con l'indicazione dell'orario di accesso alla ZTL nonché della eventuale sosta per un tempo massimo di DUE ORE con obbligo di esposizione del disco orario ben visibile (da apporsi sul lato interno del parabrezza visibile all'esterno ed indicante l'ora d'arrivo).
In caso di sosta con disco orario non esposto o scaduto il veicolo sarà soggetto a sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalle norme del C.d.S.
Nel caso di funerali le Agenzie Funebri devono comunicare al Corpo di Polizia Municipale. con un anticipo rispetto all'ingresso entro 24 ore dall'evento un massimo di QUATTRO VEICOLI utilizzati, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo della cerimonia, l'orario di inizio.
I parenti del defunto possono altresì richiedere l'autorizzazione per QUATTRO VEICOLI seguente modo:
a) comunicare al Corpo di Polizia Municipale con un anticipo rispetto all'ingresso entro 24 ore dall'evento il numero di targa dei VEICOLI utilizzati, l'orario di ingresso, i varchi di ingresso, il luogo
della cerimonia, l'orario di inizio.
b) comunicare "a posteriori" che un transito venga autorizzato. In questo caso è necessario regolarizzare il transito entro 72 ore dall'accesso.
Per l'autorizzazione dei veicoli dei parenti del defunto la richiesta secondo le modalità indicate nel punto a) e b) può essere presentata anche dall'Agenzia Funebre incaricata per lo svolgimento del funerale.
Elenco dei documenti necessari per il rilascio del contrassegno:
La richiesta del contrassegno (permesso) dovrà essere predisposta su apposita domanda in bollo, alla quale dovrà essere allegata:
1.Richiesta- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rappresentando e documentando le necessità di transito e/o sosta nella ZTL. indicando i dati del veicolo e la targa.
Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma né utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di non essere in possesso di
altri contrassegni.
Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto archiviate.
ART. 20
REGOLARIZZAZIONE DEI TRANSITI ENTRO LE 48 ORE SUCCESSIVE AL TRANSITO
Può essere regolarizzato un singolo transito in Z.T.L. avvenuto per:
1.Medico per visita domiciliare urgente per paziente residente in Z.T.L.;
2.Manutentore chiamato per intervento di emergenza;
3.Autorizzato con vettura sostituiva;
4.Taxi o veicoli adibiti a noleggio con conducente;
5.Veicoli pubblici adibiti trasporto medicinali urgenti;
6.Veicoli per trasporto merci deteriorabili.
Nei casi previsti l'interessato deve comunicare, con dichiarazione sostitutiva di atto
dinotorietà, entro 48 ore dall'accesso non comprensive dei giorni di sabato, domenica e festivi, i motivi del transito indicando numero di targa dell'autoveicolo ed allegando comprovante certificazione/documentazione a giustificazione dell'ingresso in Z.T.L.
Il richiedente che non ha un veicolo di proprietà ma né utilizza uno in locazione o concesso in uso deve allegare alla predetta documentazione anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante il rapporto giuridico tra il richiedente e l'effettivo proprietario dell'autoveicolo utilizzato dal richiedente e/o dai componenti del nucleo abitativo e di non essere in possesso di
altri contrassegni.
Le richieste prive della suddetta documentazione saranno considerate irricevibili e pertanto archiviate.
ART. 21
SANZIONI
Riepilogo di tutte le sanzioni e ulteriori ipotesi di irregolare utilizzo, fermo restando le sanzione del Codice della Strada per le quali si applicano quelle previste dallo stesso C.d.S.:
1. Il residente che trasferisce la residenza in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. Il non residente/domiciliato che trasferisce in altro luogo (Via - Piazza - ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
3. Il non residente/domiciliato che trasferisce in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
4.La persona anziana che trasferisce in altro luogo (Via-Piazza -ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
5. La persona anziana che trasferisce in altro Comune o all'esterno della Z.T.L .è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro .La stessa sanzione si applica al proprietario del veicolo per omessa comunicazione.
6. Il titolare dell'attività produttiva (somministrazione alimenti e bevande, artigiani, Uffici, ecc.) che la trasferisce in altro luogo (Via -Piazza- ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
7. Il titolare dell'attività produttiva (somministrazione alimenti e bevande, artigiani, Uffici, ecc.) che trasferisce l'attività in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
8. Il titolare dell'attività commerciale (preziosi) che trasferisce l'attività in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
9. Il titolare dell'attività commerciale (preziosi) che trasferisce l'attività in altro luogo(Via- Piazza-ecc..) interno della Z.T.L è obbligato a richiedere la variazione/aggiornamento del permesso
rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
10. Il titolare dell'attività lavorativa (nettezza urbana - gas - acqua - fognature - enel- ecc..) che cessa l'attività è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
11. Il titolare dell'attività commerciale (studi professionali, imprese, rappresentanze e istituzioni private, religiose, banche) che trasferisce l'attività in altro Comune o all'esterno della Z.T.L. è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro
12. Il titolare dell'attività (studi professionali, imprese, rappresentanze e istituzioni private, religiose, banche), venute meno le condizioni che hanno dato luogo al rilascio del contrassegno, è obbligato a riconsegnare il permesso rilasciato pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
13. È vietato l'uso di fotocopie dei contrassegni, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
14. Chi transita nella Z.T.L. con un contrassegno in una via diversa di quella autorizzata, soggiace all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro;
15. Chi utilizza il contrassegno per attività diversa da quella per la quale è stata rilasciata soggiace alla sospensione per un mese e alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. In caso di recidiva nell'arco di una anno ne consegue la revoca definitiva;
16. Chi altera il contrassegno soggiace alla sospensione del titolo per 2 mesi e alla sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Per i residenti sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a
500 euro.
Il Comandante della P.M.
Domanti Salvatore