Anche per l'anno 2011 rimangono invariate le aliquote ICI.
E' prevista, per i residenti, l'esclusione dal pagamento dell'ICI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione per gli immobili appartenenti alle Categorie A1, A8 e A9. (decreto legge 93/2008)
L'abitazione principale è quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale in cui però il contribuente stesso e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per presunzione è intesa come tale quella in cui si è stabilita la residenza anagrafica. La presunzione è assoluta.
Anche le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantine, ecc...) non pagheranno più l'ICI.
L'immobile in cui abitano solo i familiari del proprietario, le c.d. case in comodato, sono assimilate all'abitazione principale.
Sono assimilate altresì all'abitazione principale:
Ricoverati: L'immobile di cui il proprietario risulti ricoverato in un istituto di ricovero (se non locato a terzi)
Cooperative: Sono assimilate all'abitazione principale le un ità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Non residenti: Non è prevista, nel vigente regolamento comunale, l'assimilazione per i "cittadini italiani" non residenti nel territorio che continueranno ad usufruire della detrazione per l'abitazione principale.
L'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per le altre categorie è del 6,50 per mille.
Per i non residenti l'aliquota prima casa è del 5 per mille con detrazione di € 120,00.
Per eventuali detrazioni/agevolazioni vedi il vigente regolamento comunale ICI