IL SINDACO
Visto l'art.21 della legge 10 aprile 1951,n.287, come sostituito dall'art.3 della legge 5 maggio 1952 n. 405, recante norme sull'aggiornamento periodico degli albi definitivi dei Giudici Popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello;
Rilevato che nel corso del corrente anno dovra' essere disposto l'aggiornamento dei predetti albi;
INVITA
tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 287 del 10.4.1951, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 12 della stessa legge, a presentare entro il 31 luglio 2015, domanda presso la sede dei Servizi Demografici Via Alpi 69, per essere iscritti nell'Albo dei Giudici Popolari delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello.
I cittadini richiedenti devono aver compiuto il trentesimo anno di eta' e non aver superato il sessantacinquesimo anno di etā.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: