Comune di Palma di Montechiaro - Testata per la stampa

Regolamento TARSU (modificato dal Regolamento IUC)

 
 (93.84 KB)scarica regolamento TARSU del comune di palma di montechiaro in formato PDF (93.84 KB).
 

Il presente regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n.9 del 29 febbraio 2000, disciplina le tipologie degli immobili,  le modalità ed i termini per  il pagamento della tassa.


 
  1. Art. 1 - Oggetto e presupposto della tassa
  2. Art. 2 - Riduzione di tariffa
  3. Art. 3 - Locali ed aree tassabili
  4. Art. 4 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa
  5. Art. 5 - Esclusione della superficie tassabile
  6. Art. 6 - Destinazione promiscua
  7. Art. 7 - Esclusione dalla tassa
  8. Art. 8 - Soggetti passivi - solidarietà
  9. Art. 9 - Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali
  10. Art. 10 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
  11. Art. 11 - Tariffe per le aree scoperte
  12. Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso
  13. Art. 13 - Esenzioni
  14. Art. 14 - Agevolazioni - riduzioni
  15. Art. 15 - Costo di spazzamento
  16. Art. 16 - Classificazione delle superfici tassabili
  17. Art. 17 - Tariffe
  18. Art. 18 - Parametri
  19. Art. 19 - Articolazione delle categorie
  20. Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento
  21. Art. 21 - Servizio stagionale
  22. Art. 22 - Denunce
  23. Art. 23 - Lotta all'evasione
  24. Art. 24 - Accertamento
  25. Art. 25 - Riscossione
  26. Art. 26 - Controllo dei dati
  27. Art. 27 - Accesso agli immobili
  28. Art. 28 - Accertamento per presunzione semplice
  29. Art. 29 - Funzionario Responsabile
  30. Art. 30 - Rimborsi
  31. Art. 31 - Contenzioso
  32. Art. 32 - Sanzioni
  33. Art. 33 - Norme abrogate
  34. Art. 34 - Pubblicità del regolamento
  35. Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento
 

Art. 1 - Oggetto e presupposto della tassa

 
  1. Per il servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, indicati al n.1 punto 1.1.1., lettera "a", della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, giusta quanto statuito dalla legge 22 febbraio 1994, n.146) svolto in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi, è istituita la tassa annuale, disciplinata dal presente regolamento ed applicata in base alle tariffe con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme che seguono.
  2. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio, regolamentato dal capitolato speciale di appalto, è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa. Per quanto riguarda le case coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
  3. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1996 nella misura ridotta stabilita dal successivo art.2.
 

Art. 2 - Riduzione di tariffa

 
  1. Nelle zone di cui all'art.1, 3° comma, sulle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni ed equiparati nei contenitori vicini ad a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrale e di fatto servita:
    1. riduzione del 60% se il contenitore trovasi ad una distanza superiore a 500 metri.
    2. riduzione del 65% se il contenitore trovasi ad una distanza superiore a 700 metri.
    3. riduzione del 70% se la distanza del contenitore trovasi oltre i 1000 metri.
  2. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato, con apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di effettiva esecuzione del servizio.
  3. Se il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio, di attività dell'utente, il tributo è dovuto nella misura ridotta di cui al comma 1. L'irregolare funzionamento del servizio è accertato con deliberazione della Giunta Comunale, su relazione del responsabile del servizio.
 

Art. 3 - Locali ed aree tassabili

 
  1. Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti ivani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso. Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc...) cge accessori (anticamere, ripostigli, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense, armadi a muro, spogliatoi, soffitte - se praticabili -, soppalchi, scale) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, loggioni, verande coperte) adibiti:
    1. ad abitazioni;
    2. a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
    3. all'esercizio di alberghi, locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato scoperto o coperto;
    4. ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
    5. a circoli, sale da ballo e divertimento, a sale gioco, a discoteche e ad altri servizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
    6. a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, ad autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
    7. a collegi, convitti, monasteri, orfanotrofi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc...);
    8. ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche, sindacali, ad enti di assistenza, a caserme.
  2. Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte, ove possono prodursi rifiuti urbani, adibiti a:
    1. campeggio, rimessaggio campers e roulottes;
    2. stazioni balneari;
    3. distributori di carburante;
    4. sale da ballo ( piste da ballo, area ballo, servizi, area parcheggio, ecc....);
    5. banchi di vendita all'aperto, mercati rionali ed infrasettimanali;
    6. piscine, palestre e simili;
    7. posteggio, stoccaggio e deposito di merci e materie;
    8. servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristorante, pizzerie, osterie e simili);
    9. attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
    10. pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
    11. attività ricreative, circoli ed associazioni private.
 

Art. 4 - Locali ed aree non assoggettabili a tassa

 
  1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 

Art. 5 - Esclusione della superficie tassabile

 
  1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
  2. Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività ridotta del 30%.
 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 6 - Destinazione promiscua

 
  1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui viene svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
 

Art. 7 - Esclusione dalla tassa

 
  1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanza in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati Esteri;
  2. Sono, altresì, esclusi dalla tassa i locali adibiti a sedi di uffici e servizi comunali o/a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.
 

Art. 8 - Soggetti passivi - solidarietà

 
  1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui agli artt. 2, 3 e 5 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
 

Art. 9 - Condominio - Multiproprietà - Centri Commerciali

 
  1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.1. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni.
  2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti da rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
  3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2, di presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
 

Art. 10 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

 
  1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, 
  2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art.9, comma 2; 
  3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 
  4. In caso di mancata presentazione della denuncia, nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 
  5. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultino predisposti all'uso. 
  6. Lo stato di non predisposizione all'uso deve essere comprovato da apposita autocertificazione con firma autenticata, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas o di arredamento. Resta impregiudicata la facoltà del Comune di procedere ad accertamenti. 
  7. I locali e le aree con destinazione diversa da quella abitativa, si considerano predisposti all'uso se allacciati ai servizi di rete o dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.
 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 11 - Tariffe per le aree scoperte

 
  1. Sono computate nel limite del 50% le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite.
  2. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde per la parte eccedente i 200 metri quadrati.
  3. La riduzione delle superfici di cui al precedente comma 1 è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
 

Art. 12 - Tariffe per particolari condizioni d'uso

 
  1. La tariffa unitaria, viene ridotta, per particolari condizioni d'uso come dal seguente prospetto:
 
Descrizione
Riduzione percentuale
a) Abitazione con unico occupante
30
b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo
30
c) I locali diversi dalle abitazioni dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi
30
d) Utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale
33
e) Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale
30
 
 

Art. 13 - Esenzioni

 
  1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:
 
  1. gli stabili, e le relative aree, adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
  2. gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, compresi i locali della canonica, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelo del culto in senso stretto.
 

Art. 14 - Agevolazioni - riduzioni

 
  1. La tariffa unitaria è ridotta fino al 60% nei confronti di abitazioni occupate da persone, sole o col proprio nucleo familiare, nullatenenti, in condizioni di accertata indigenza, limitatamente ai locali abitati direttamente. Dette agevolazioni sono concesse previa richiesta scritta e documentata fatta dagli interessati all'Ufficio Affari Sociali entro i termini previsti dall'ufficio stesso e dopo eventuali accertamenti degli organi competenti. Gli elenchi dei contribuenti con gli importi stimati delle agevolazioni, vengono approvati ogni anno dalla Giunta comunale su proposta deliberativa dell'Ufficio Affari Sociali, entro e non oltre il 10 settembre dell'anno precedente alla competenza, e trasmessa, dopo il visto di esecutività, all'ufficio tributi.
  2. Le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti procedono ad un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo dei rifiuti, accertato e certificato dal competente ufficio, cui compete il controllo del servizio, che agevoli lo smaltimento ed il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, sono tassate con tariffa agevolata ridotta del 20%. Gli elenchi dei contribuenti con gli importi stimati delle agevolazioni vengono approvati ogni anno dalla Giunta comunale entro e non oltre il 10 settembre dell'anno precedente alla competenza e trasmessa, dopo il visto di esecutività, all'ufficio tributi;
  3. A partire dal Bilancio preventivo relativo all'esercizio 1997 è individuato nella parte "SPESA" un apposito capitolo denominato " spesa fiscale " dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle agevolazioni e delle esenzioni, per la perdita di gettito prevedibile e la conseguente copertura con risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio in cui è operata l'iscrizione suddetta. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e2 del presente articolo possono essere concesse fino a copertura del capitolo di spesa denominato "Spesa fiscale" che non può avere uno stanziamento superiore al 3% dell'importo totale di entrata del ruolo dell'esercizio precedente a quello di competenza. 
  4. La tassa è ridotta del 25% qualora sulle superfici imponibili, destinate ad uso diverso da civile abitazione, si producono rifiuti assimilati agli urbani, effettivamente ed obiettivamente avviati al recupero o riutilizzo. La riduzione è accordata a richiesta di parte, dietro presentazione di idonea documentazione attestante quanto sopra richiesto, a decorrere dall'anno successivo.
 

Art. 15 - Costo di spazzamento

 
  1. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo pari al 15% a titolo di costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani.
 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 16 - Classificazione delle superfici tassabili

 

Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree secondo l'uso cui sono destinati, sono suddivisi nelle seguenti classi e sottoclassi:

 
  1. Per destinazione a 
    1. archivi, associazioni ed istituzioni (assistenziali, culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, caserme e simili, istituti religiosi, monasteri, orfanotrofi, aziende autonome dello Stato, aziende consortili, biblioteche, circoli (aziendali, culturali, di ritrovo, ricreativi, sportivi), enti di assistenza, enti pubblici non economici, musei palestre annesse alle scuole, scuole pubbliche e private, stazioni remittenza radio-televisivi, uffici pubblici (statali, regionali, provinciali, parastatali, territoriali);
    2. autorimesse, deposito merci, garage e simili, magazzini in genere;
    3. sale cinematografiche e teatrali;
  2. Per destinazione a 
    1. autosaloni, esposizioni di merci e materiali non deperibili, vendita ingrosso beni non alimentari e non deperibili
    2. attività ricreativo-turistiche, campeggi distributori di carburante, stabilimenti balneari
  3. Per destinazione a 
    1. abitazioni (principali, a disposizione, stagionali), autorimessa a servizio dell'abitazione, cantine, dispense loggioni soffitte praticabili
    2. alberghi, alloggi in affitto o comodato, locande, pensionati, villaggi turistici, istituti e case di accoglienza;
  4. Per destinazione a 
    1.  birrerie, caffè e bar, esercizi pubblici in genere, fast-food, paninerie, gelaterie, friggitorie, osterie, pizzerie, pasticcerie, ristoranti, rosticcerie, tavole calde e fredde, trattorie
    2. discoteche e simili, sale da gioco e videogiochi, sale per divertimenti
    3. barbieri, parrucchieri, centri di bellezza, centri per la ginnastica, centri di massaggi, palestre, saune
    4. agenzie automobilistiche, agenzie di viaggi, agenzie di affari, centri di assistenza fiscale e simili, istituti di credito e bancari, istituti ed agenzie e sub-agenzie assicurativi, laboratori di analisi in genere, studi di consulenza, studi legali, studi medici in genere, studi professionali, studi tecnici, uffici commerciali e finanziari
  5. Per destinazione a 
    1. attività artigianali ed industriali con annessi uffici e locali di servizi
    2. fabbro, fotografo, stamperie, fotoriproduzioni, lavoratori di confezioni e riparazioni (calzolai, sartorie, camicerie, modisterie e simili), gommista, meccanico in genere, elettrauto, rilegatorie, tipografia e simili
    3. commercio beni non deperibili, abbigliamento in genere, apparecchi elettrici ed elettrodomestici, articoli casalinghi e per la casa, articoli da regalo, articoli e prodotti per il giardinaggio, articoli igienico-sanitari, attrezzature e macchine ufficio ed informatica, bigotteria, carte e cartoleria, cartolibreria, giornali e riviste, commercio di macchine ed attrezzature, commercio di mobili, commercio prodotti agricoli, ricambi, prodotti farmaceutici e medicali, giocattoli, materiale edile, gioiellerie, orologerie e simili, materiale fotocine-ottico, mercerie, profumerie, pitture, vernici e prodotti chimici, rivendita di monopoli
    4. aree di servizio, artigianato ed industria
  6. Per destinazione a 
    1.  commercio di animali vivi, bevande, caffè pesci e crostacei anche surgelati e congelati, uova e pollame, frutta e verdura, pane e farinacei, prodotti lattiero - caseari, commercio surgelati, alimentari e beni deperibili, macellerie, pollerie, salumerie e simili
    2. depositi di alimentari e beni deperibili, centri all'ingrosso di beni alimentari e beni deperibili, mercatini infrasettimanali e rionali
 

Art. 17 - Tariffe

 
  1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati, nonché al costo di smaltimento.
  2. Le tariffe vengono deliberate dal Sindaco, annualmente, entro i termini ordinari ( 31 ottobre), e comunque quando gli uffici comunali interessati lo riterranno opportuno, sulla base degli elementi di cui ai successivi articoli 18 e 19 e secondo lo schema di calcolo di cui al "Quadro A" allegato al presente regolamento, ed applicate dall'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
  3. La deliberazione delle tariffe, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro 20 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, per la formulazione di eventuali rilievi di legittimità.
 

Art. 18 - Parametri

 
  1. I parametri, principali e/o correttivi, e i criteri di individuazione, classificazione e quantificazione, di cui all'art.65 del D.L.vo n.507/93, verranno periodicamente e quando ne ricorreranno i presupposti, determinati con apposito atto consiliare in ottemperanza al secondo comma dell'art. 79 del già citato D.L.vo 507/93. In prima applicazione e fin quando non verranno monitorate tutte le singole destinazioni di locali ed aree, vengono assunti a base i parametri di produttività media dei rifiuti ed i parametri correttivi riportati nel "Quadro A", allegato al presente.
 

Art. 19 - Articolazione delle categorie

 
  1. L'articolazione delle categorie e delle sottocategorie è effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto dei gruppi di utilizzazione o di attività, riportati nell'art.16 e suscettibili di eventuali variazioni, modifiche ed aggiornamenti periodici.
 

Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento

 
  1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
  2. La misura è determinata dal Sindaco in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita ala categoria contenente voci corrispondenti d'uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.
  3. In mancanza di corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
  4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.L.vo 15 novembre 1993, n.507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.
  5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
  6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.L.vo n.507/93, relative alla tassa annuale.
 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 21 - Servizio stagionale

 
  1. Per le aree ed i locali diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale per un periodo inferiore a 6 mesi l'anno o ad uso non continuativo ma ricorrente, la tariffa unitaria è ridotta del 30%.
  2. La predetta riduzione compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
  3. La riduzione è applicata a condizione che il contribuente nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente ai dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
  4. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.
 

Art. 22 - Denunce

 
  1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta su appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
  2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione, che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazione nonché della loro sede principale legale, o effettiva delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. 
  4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  5. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale o se consegnata all'ufficio protocollo la data di registrazione.
  6. In occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche o di rilascio di autorizzazione concernente i locali ed aree, gli uffici comunali, ferme restando le singole competenze di cui al successivo art.23, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.
 

Art. 23 - Lotta all'evasione

 

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio comunale:

 
  1. Ufficio Anagrafe: dovrà curare l'autodenuncia da parte dell'utente interessato all'immigrazione o al cambio di abitazione ed assicurare la tempestiva trasmissione all'ufficio tributi.
  2. Ufficio Tecnico: dovrà assicurare ogni possibile collaborazione per il controllo delle denunce e degli accertamenti che potranno essere promossi dall'ufficio tributi.
  3. Ufficio di Polizia Urbana: dovrà assicurare il controllo delle denunce e gli accertamenti che potranno essere promossi dall'ufficio tributi.
  4. Ufficio Licenze: dovrà assicurare ogni possibile collaborazione in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza e/o di qualsiasi variazione intervenuta.
 

Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

 

Art. 24 - Accertamento

 
  1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente (dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
  2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.29 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazione, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità.
  3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenente altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso, ed il relativo termine di decadenza.
  4. La Giunta, ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, ove l'ufficio non sia in grado di provvedere autonomamente può, su richiesta del Funzionario Responsabile stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione delle materie imponibili nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
 

Art. 25 - Riscossione

 

Per la riscossione del tributo ed addizionale, degli accessori e delle sanzioni, trova applicazione l'art. 72 del D.L.vo 15/11/93 n.507.

 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 26 - Controllo dei dati

 
  1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.24, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
 

Art. 27 - Accesso agli immobili

 
  1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'Ufficio Tecnico Comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.24, comma 4, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del Responsabile del relativo organismo.
 

Art. 28 - Accertamento per presunzione semplice

 
  1. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2792 del codice civile.
 

Art. 29 - Funzionario Responsabile

 
  1. Il Sindaco designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.
  2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.
 

Art. 30 - Rimborsi

 
  1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione tributaria, l'ufficio dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
  2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.64, commi 3 e 4, del D.L.vo 507/93, è disposto dall'ufficio comunale entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
  3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
  4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto un interesse del 7% ( sette per cento) semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.
 
torna ad inizio pagina.
 

Art. 31 - Contenzioso

 

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

 
 

Art. 32 - Sanzioni

 
  1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la sopratassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.
  2. La sopratassa per l'omessa denuncia è ridotta del al 5% ed al 20% dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore o superiore al mese, prima dell'accertamento.
  3. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sopratassa del 50% della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
  4. Per l'omessa indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario si applica la pena pecuniaria di lire 80.000;
  5. Per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63, comma 4, del D.L.vo 507/93, si applica la pena pecuniaria di lire 80.000;
  6. Per l'inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario, si applica la pena pecuniaria di lire 50.000;
  7. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione;
  8. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionali e sopratassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento fino alla data di consegna all'Intendente di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette;
  9. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, e 3 sono ridotte del 30% nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art.75 del D.L.vo 507/93;
  10. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica una sanzione amministrativa di lire 50.000.
 

Art. 33 - Norme abrogate

 
  1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i regolamenti in materia già in vigore nonché ogni altra disciplina con esso contrastante.
 

Art. 34 - Pubblicità del regolamento

 
  1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7/8/90, n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
 

Art. 35 - Entrata in vigore del regolamento

 
  1. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili dopo il visto di legittimità da parte del CO.RE.CO.
 
torna ad inizio pagina.
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


Chiudi la versione stampabile della pagina e ritorna al sito