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Regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e di Governo

Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 19 del 17 maggio 2013.
 
Il Regolamento è composto di  n. 5 articoli.

 
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    REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO

     
     

                                                                                 INTRODUZIONE
     
    Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art.41 - bis del T.U.E.L., come novellato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche dall'art.1 comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.) disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo dell'Ente.

     

    Art. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

     

    Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art.41 - bis del T.U.E.L., come novellato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche dall'art.1 comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.).

     
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    Art. 2 - AMBITO OGGETTIVO

     

    Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente.
    La dichiarazione riguarda:

    1. i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati;
    2. i beni immobili e mobili registrati posseduti;
    3. le partecipazioni in società quotate e non quotate;
    4. la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie.

    La dichiarazione è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base del Modello fac-simile allegato A) e consolida la situazione patrimoniale alla data della dichiarazione, che deve essere resa:

    1. ad inizio mandato, entro 30 giorni dalla data di proclamazione degli eletti alla carica per i consiglieri ed entro 30 giorni dalla data del decreto di nomina per gli assessori;
    2. a fine mandato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali;
    3. annualmente nel mese di gennaio, restando inteso che la situazione reddituale è quella desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi e la consistenza patrimoniale è quella risultante alla data del 31/12.

    In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione è resa entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     
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    Art. 3 - MODALITA' DI PUBBLICITA' DEI DATI

     
    1. La dichiarazione deve essere trasmessa dai soggetti obbligati all'Ufficio Segreteria entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
    2. La dichiarazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria, è pubblicata annualmente, nel mese di febbraio, sul sito internet dell'Ente.
     
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    Art 4 - SANZIONI

     

    Per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di dichiarazione di cui al presente regolamento, ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro duemila ad un massimo di Euro ventimila.
    L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato nel Sindaco, nei confronti dei componenti della Giunta e nel Presidente del Consiglio nei confronti del Consiglio comunale.
    Nel caso di inottemperanza del Sindaco o del Presidente del Consiglio organo competente è rispettivamente il Vice Sindaco e il Vice Presidente.
    Si fa rinvio alle disposizioni recate dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.

     
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    Art. 5 - ENTRATA IN VIGORE

     

    Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

     
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