Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con deliberazione n. 19 del 17 maggio 2013.
Il Regolamento è composto di n. 5 articoli.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO
INTRODUZIONE
Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art.41 - bis del T.U.E.L., come novellato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche dall'art.1 comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.) disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di Governo dell'Ente.
Il presente Regolamento è emanato in esecuzione dell'art.41 - bis del T.U.E.L., come novellato dall'art.3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modifiche dall'art.1 comma 1, della L. 7 dicembre 2012, n. 213 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2012, n. 286, S.O.).
Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente.
La dichiarazione riguarda:
La dichiarazione è resa dai soggetti obbligati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla base del Modello fac-simile allegato A) e consolida la situazione patrimoniale alla data della dichiarazione, che deve essere resa:
In sede di prima applicazione la predetta dichiarazione è resa entro e non oltre 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Per la mancata o parziale ottemperanza all'onere di dichiarazione di cui al presente regolamento, ai titolari di cariche pubbliche elettive e di governo dell'Ente verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro duemila ad un massimo di Euro ventimila.
L'Organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato nel Sindaco, nei confronti dei componenti della Giunta e nel Presidente del Consiglio nei confronti del Consiglio comunale.
Nel caso di inottemperanza del Sindaco o del Presidente del Consiglio organo competente è rispettivamente il Vice Sindaco e il Vice Presidente.
Si fa rinvio alle disposizioni recate dalla Legge 24 novembre 1981 n.689.
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.