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Prevenzione degli effetti del favismo.

 

 
                                                                                                                 IL SINDACO
Premesso che:
− da risultati scientifici ormai consolidati si è appurato che il favismo è una patologia congenita caratterizzata da deficit dell'enzima Glucosio - 6 - fosfato deidrogenasi
(G6PD), con il risultato della rottura dei globuli rossi e di conseguente crisi emolitica;  i soggetti affetti dal predetto deficit di G6PD, nella variante mediterranea, possono
sviluppare crisi emolitica tale da costituire serio pericolo con conseguenze anche letali, se esposti all'ingestione di fave e piselli, ovvero alla sola percezione dell'odore delle
medesime o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza; il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può facilmente avvenire in prossimità di
campi ed orti di produzione delle fave;
Premesso altresì che:
− il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale "G:B:Odierna", ha comunicato che nel corrente anno scolastico l'istituto è frequentato da due studenti affetti da favismo e
che vicino allo stesso Istituto Scolastico c'è un campo coltivato a fave; questo Comando di P.M. ha accertato che a ridosso del Liceo Scientifico, in un appezzamento di terreno compreso tra la Via G. Dorso e la Via 1° Maggio vengono coltivate fave che sono prossime alla fioritura.
− il Referente Igiene e Sanità Pubblica per il Comune di Palma di Montechiaro, nella considerazione che la patologia potrebbe evolvere e sfociare in una crisi emolitica acuta
con pericolo di vita per gli alunni che ne risultano affetti, ha richiesto l'emissione di un atto ordinatorio al fine di tutelare le persone affette da favismo e di prevenire le gravi
conseguenze di tale fenomeno, a tutela e salvaguardia della salute;
Considerato che:
− nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nella assenza di
piantagioni di fave e nell'assenza di punti vendita di fave sfuse in prossimità, sia delle abitazioni, sia degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di studio o
cura o partecipazione al culto;
− nei pressi dell'Istituto Scolastico frequentato dai soggetti interessati sono presenti coltivazioni di fave;
Ritenuto che:
− sia necessaria l'adozione da parte del Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, di provvedimenti atti a prevenire situazioni di grave pericolo per i soggetti di cui sopra;
− sia indispensabile eliminare le colture esistenti di legumi della specie fave e piselli, e vietare in modo assoluto il tipo di coltura in questione, entro un raggio di 300 (trecento)
metri dal Liceo Scientifico Statale "G.B.Odierna", frequentato da alcuni alunni con patologia Favismo, in relazione alla pericolosità degli stessi legumi, in quanto
costituiscono fattore scatenante di crisi emolitiche;
− sia opportuno, alla luce di quanto verificatosi, attuare un intervento preventivo ed efficace a favore di tutti i soggetti affetti da tale patologia;
Vista la documentazione dalla quale risulta che i soggetti interessati sono affetti da favismo;
Visto l'art. 50 comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali;
                                                                                                                     ORDINA
1) di vietare la semina e la coltivazione di fave e piselli nel raggio di 300 (trecento) metri, in linea d'aria, dal Liceo Scientifico Statale "G.B.Odierna";
2) di provvedere, a cura dei coltivatori, entro 5 gg dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a rimuovere e/o distruggere tutte le coltivazioni di fave e piselli
attivate entro l'ambito territoriale di cui sopra;
3) di vietare la vendita e la somministrazione delle fave nel raggio di 50 (cinquanta) metri, in linea d'aria, dal Liceo Scientifico Statale "G.B.Odierna";
4) di estendere il divieto assoluto di coltivare legumi della specie fave e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di almeno 300 (trecento) metri dal centro abitato e da ogni
istituzione scolastica pubblica e privata di ogni ordine e grado, da tutti gli edifici e luoghi pubblici, strutture aperte alla collettività (scuole, strutture sanitarie, cimitero,
centri sportivi, luoghi di culto uffici ed enti pubblici, etc);
5) di ottemperare al predetto divieto, fino alla revoca della presente ordinanza;
6) di dare massima pubblicità del presente atto tramite affissione all'Albo del Comune di Palma di Montechiaro, sul sito istituzionale dell'Ente, nonché tramite affissione di
manifesti;
7) alle Forze dell'Ordine ed ai VV.UU.di vigilare nel rispetto della presente Ordinanza la cui inosservanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
                                                                                                                                                                                                          IL SINDACO
                                                                                                                                                                                                   F.TO (Rosario Bonfanti)