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Regolamento per l'Istituzione dell'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato.
Approvato con delibera C.C. n. 65 del 28 settembre 2012
ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3
RINNOVO ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
ALLEGATO 1 - ALLEGATO 2 - ALLEGATO 3
Il Comune di Palma di Montechiaro riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero.
Favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia.
Il presente Regolamento è composto di n. 13 articoli.
- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Istituzione dell'Albo
- Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
- Art 4 - Articolazioni dell'Albo in sezioni
- Art 5 - Richiesta di iscrizione
- Art.6 - Provvedimento d'iscrizione
- Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale
- Art. 8 - Cancellazione dall'Albo
- Art. 9 - Diritti delle Associazioni
- Art. 10 - Obblighi delle associazioni iscritte
- Art.11 - Convenzioni
- Art. 12 - Pubblicità dell'Albo
- Art. 13 - Entrata in vigore
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO
TITOLO I
ISTITUZIONE ALBO E ISCRIZIONI
Art. 1 - Finalità
- Il Comune di Palma di Montechiaro riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero;
- Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia;
- In questo documento non si intende disciplinare la materia dell'accesso alle contribuzioni ed alle diverse agevolazioni, oggetto di apposita separata regolamentazione.
Art. 2 - Istituzione dell'Albo
- È istituito l'Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo all'art. 3, operanti nell'ambito del territorio comunale di Palma di Montechiaro;
- L'Albo e il presente Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana;
- Nel presente regolamento il termine Associazioni deve essere inteso in senso generico, in quanto è comprensivo di tutte le tipologie descritte al successivo art. 3, commi 1, 4 e 5.
Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Società legalmente costituite, gli Enti, le Associazioni, formalmente costituiti e operanti nell'ambito comunale, con o senza personalità giuridica, che hanno sede nel territorio comunale e che:
- non abbiano finalità di lucro;
- si riconoscano nei valori espressi dalla Costituzione Italiana;
- svolgano attività riconducibili ad almeno uno degli ambiti indicati al comma 1 del suddetto articolo 1;
- siano costituite sul territorio del Comune di Palma di Montechiaro e vi operino da almeno un anno;
- siano effettivamente operative e realizzino iniziative concrete rivolte alla comunità locale.
2. Possono altresì essere iscritte all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono, tramite una loro sezione, attività nell'ambito comunale.
3. Nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile, e dalla normativa di settore per le diverse forme giuridiche che i soggetti associativi assumono, devono essere espressamente previsti:
- l'assenza di scopo di lucro;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi.
4. Possono richiedere inoltre l'iscrizione all'Albo, fatti salvi i requisiti di cui al precedente comma 1:
- associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, in base all'art. 2;
- comma 1 della Legge n. 383/00;
- organizzazioni di volontariato costituite con fine solidaristico e verso terzi, con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, che fanno riferimento all'art. 3 della Legge n. 266/91.
5. Possono, inoltre, chiedere l'iscrizione in detto albo i Comitati e gli Organismi rappresentativi di interessi diffusi costituiti sul territorio di Palma di Montechiaro e ivi operanti, che possiedano i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 3.
6. Sono comunque esclusi dall'iscrizione all'Albo Comunale i partiti politici, i movimenti e le associazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative, i sindacati dei lavoratori e gli organismi di rappresentanza di categorie economiche.
7. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni.
8. L'iscrizione all'Albo comunale è, inoltre, condizione preferenziale per fruire di benefici economici.
Art 4 - Articolazioni dell'Albo in sezioni
1. L'Albo delle Associazioni è articolato nelle seguenti sezioni:
- CIVILE: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
- CULTURALE: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, di tradizioni locali Comune di Palma di Montechiaro;
- RICREATIVA: animazione ricreativa;
- SOCIALE: assistenza sociale - sanità;
- SPORTIVA: attività, promozione ed animazione sportiva.
2. Le Associazioni e le organizzazioni di Volontariato, all'atto dell'iscrizione possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte.
3. Responsabile ai soli fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali, che dovrà provvedervi con proprio atto.
Art 5 - Richiesta di iscrizione
- La domanda di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Sindaco, in carta semplice a firma del legale rappresentante o del referente (secondo la tipologia) dell'associazione sul modello allegato sub A) al presente regolamento;
- Alla domanda devono essere allegati in carta semplice:
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto, laddove presenti e, diversamente, eventuale altra documentazione delineante la propria attività;
- relazione dell'attività e delle iniziative svolte nell'ultimo anno solare;
- bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico con relativa documentazione "giustificativa" allegata ;
- copia del Verbale con cui è stato eletto/nominato il Responsabile legale.
Art. 6 - Provvedimento d'iscrizione
- L'iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del Capo Settore Servizi Sociali e Culturali, di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti;
- Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L'integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'esclusione all'Albo;
- L'eventuale provvedimento di diniego, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto all'associazione interessata;
- Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
Art. 7 - Revisione periodica dell'Albo comunale
1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell'Albo stesso, in previsione della quale i soggetti associativi, entro il 30 giugno di ogni anno solare devono inviare al Comune:
- eventuali variazioni dello statuto o delle cariche sociali o autocertificazione di riconferma dei dati dichiarati in sede di iscrizione;
- una relazione sull'attività e le iniziative svolte nel precedente anno solare con riferimento ai dati finanziari e l'utilizzo delle risorse (schema di bilancio).
2. Ogni altra variazione dello statuto, che si verifichi nel corso dell'anno, andrà comunicata tempestivamente al Sindaco;
3. In caso di inadempienza il responsabile della tenuta dell'Albo Comunale invita l'Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d'ufficio dell'Associazione stessa dall'Albo;
4. Il Settore Servizi Sociali e Culturali può comunque provvedere d'ufficio, alla revisione periodica dell'Albo Comunale, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione all'Albo.
Art. 8 - Cancellazione dall'Albo
- La cancellazione dall'Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale o referente dell'Associazione, con apposita richiesta scritta.
- La cancellazione dall'Albo può inoltre essere disposta d'ufficio, con provvedimento del responsabile della tenuta dell'albo, nei seguenti casi:
- perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione deve essere comunicato in breve tempo, comunque entro 30 giorni, all'Associazione interessata.
4. L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo non prima di 6 mesi dalla data di cancellazione.
TITOLO II
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
Art. 9 - Diritti delle Associazioni
- L'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria discrezionalità, può richiedere specifici pareri alle associazioni iscritte all'Albo su materie di loro competenza, proponendo incontri con gli stessi (consulta delle associazioni), per un migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive e di iniziativa a favore dell'interesse pubblico.
- I soggetti associativi, al fine di favorire la propria funzione propositiva e di consultazione, possono presentare istanze e proposte nei settori di loro competenza, sempre che tale funzione risulti utile per perseguire finalità di interesse generale della comunità locale.
- Le Associazioni iscritte all'Albo possono richiedere il patrocinio al Comune in riferimento alle singole manifestazioni, iniziative o progetti, che esse intendono realizzare a beneficio della cittadinanza. Tale patrocinio potrà concretizzarsi in forma onerosa (da attuarsi esclusivamente con concessione di servizi) o non onerosa.
Art. 10 - Obblighi delle associazioni iscritte
- Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare: i beni, i contributi introitati, ogni altra forma di reperimento di risorse, le spese sostenute (corredate da relativa documentazione comprovante), nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.
- Le associazioni assicurano la piena informazione circa la modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 11 - Convenzioni
- Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il Comune può stipulare specifiche convenzioni e accordi di collaborazione, per progetti che non rientrano nella tipologia dell'appalto di servizi, con i soggetti associativi nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, e dalle disposizioni di cui agli art. 43 Legge 449/97 e n. 119 D.Lgs. 267/2000.
- Il Comune nello stipulare delle convenzioni con i soggetti associativi deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle attività concordate ed il controllo della loro qualità, la durata, i casi e le modalità di disdetta delle stesse, il carico di responsabilità connesse alle attività che verranno poste in essere.
Art. 12 - Pubblicità dell'Albo
- Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
- L'Albo Comunale delle Associazioni, oltre ad essere depositato presso il servizio istruzione/cultura e sport, sarà pubblicato permanentemente sul sito internet comunale. Inoltre una copia sarà depositata presso la Biblioteca Comunale.
Art. 13 - Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.