TITOLO XV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Salva l'applicazione delle disposizioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, a norma degli articoli 338, 339, 340,e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 nr. 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961 nr. 603 e degli articoli 32 e 13 della legge 24 novembre 1981 nr. 689.
Per rendere pienamente efficacie il contenuto dell'art. 65 del presente regolamento è facoltà dell'U.T.C. e/o del Sindaco implementare una o più procedure comportamentali e gestionali per meglio disciplinare le attività delle ditte esecutrici durante l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali, tali procedure non modificano il presente regolamento e possono contenere utili indicazioni sugli schemi di massima per la corretta progettazione dei sepolcri.
Il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 18.07.2004 e n. 53 del 04.12.2012
E' abrogata, altresì ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.
Il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria verrà pubblicato all'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.