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TITOLO XII - SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

 
  1. Art. 87 - Manufatti sulle sepolture gratuite
  2. Art. 88 - Destinazione effetti personali
 

TITOLO XII
SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

 

Art. 87 - Manufatti sulle sepolture gratuite

 

Sulle sepolture gratuite nei campi di inumazione č consentito, in sostituzione del cippo regolamentare l'apposizione di manufatti con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale che dovranno rispettare la seguente casistica:
a) croce di legno di coloritura non bionda con trattamenti color castagno o noce senza alcun perimetro di delimitazione del cumulo di terra,
b) croce di ferro verniciato con gradazioni di grigio senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
c) croce o lastra di pietra locale (arenaria), oppure di marmo bianco o grigio, senza alcun perimetro di delimitazione al cumulo di terra;
d) il rettangolo di copertura della tomba (struttura orizzontale), deve essere in pietra locale, oppure in marmo bianco o grigio (graniti esclusi), coordinato da una lastra verticale o da una croce dello stesso materiale, e con tipologie tradizionali.
Le altezze delle croci non devono superare i 100 centimetri; quelle delle lastre non devono superare i 90 centimetri, mentre la larghezza di queste ultime non deve superare i 65 centimetri. Le altezze sia delle croci che delle lastre devono intendersi a partire dal livello di terra. L'altezza del rettangolo di copertura della tomba ( zoccolo della struttura orizzontale), non deve superare i 20 centimetri. La lunghezza della lapide orizzontale di inumazione deve essere di 160 centimetri. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del responsabile dell'U.T.C..  

 
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Art. 88 - Destinazione effetti personali

 

All'atto delle esumazioni ordinarie della salma il materiale non ritirato dai familiari entro il termine loro assegnato, rimarrā di proprietā del Comune.
Nessun diritto č dovuto per queste concessioni

 
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