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TITOLO XI - SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

 
  1. Art. 54 - Piano regolatore dei cimiteri
  2. Art. 55 - Tipi di sepoltura
  3. Art. 56 - Concessione d'uso di sepoltura privata
  4. Art. 57 - Durata delle concessioni
  5. Art. 58 - Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati
  6. Art. 60 - Costo delle sepolture private
  7. Art. 61 - Concessione del diritto di sepoltura
  8. Art. 62 - Modalità per ottenere la concessione d'uso
  9. Art. 63 -Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento a sud del cimitero)
  10. Art. 64 - Progetti per costruzione di loculi e ossari
  11. Art. 65 - (Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali)
  12. Art. 66 - Aree e strade esterne al cimitero comunale
  13. Art. 67 - Precedenze nelle concessioni di sepoltura
  14. Art. 68 - Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte
  15. Art. 69 - Lapidi
  16. Art. 70 - Concessioni di area cimiteriale
  17. Art. 71 - ( Progetti di costruzione di sepolture private)
  18. Art. 72 - ( Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)
  19. Art. 73 - ( Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)
  20. Art. 74 - ( Diritto d'uso delle sepolture private)
  21. Art. 75 - Obblighi dei concessionari
  22. Art. 76 - Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private
  23. Art. 77 - Revoca della concessione
  24. Art. 78 - Decadenza della concessione
  25. Art. 79 - Tariffe dei loculi e degli ossari
  26. Art. 80- Rinuncia alla concessione
  27. Art. 81 - Condizioni per la soppressione di un cimitero
  28. Art. 82 - Estinzione della concessione
  29. Art. 83 - Concessioni d'uso provvisorio di loculo
  30. Art. 84 - Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo
  31. Art. 85 - Stato di abbandono ed incuria di sepolture private
  32. Art. 86 - Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni
 

TITOLO XI
SEPOLTURE PRIVATE, CONCESSIONI

 

Art. 54 - Piano regolatore dei cimiteri

 

Nel piano regolatore dei cimiteri, dopo aver provveduto alla delimitazione dei prescritti campi di inumazione, possono essere previste aree da destinare alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie, ed alla costruzione di cellette ossario per il collocamento delle cassette contenenti i resti mortali provenienti dalle esumazioni.
Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni ed inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

 
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Art. 55 - Tipi di sepoltura

 

Nei cimiteri comunali possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
a) Sepoltura gratuita nei campi di inumazione;
b) Sepoltura privata a pagamento mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
1. Loculi per tumulazione individuale, costruiti dal comune;
2. Cellette- ossario pure costruite dal comune;
3. Aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, cappelle.

 
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Art. 56 - Concessione d'uso di sepoltura privata

 

La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali e di sepolture.
Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti possono impiantare, in luogo delle sepolture a sistema di tumulazione campi di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati di un adeguato ossario. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

 
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Art. 57 - Durata delle concessioni

 

1. Fatto salvo quanto previsto per le pregresse concessioni perpetue, tutte le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'rt. 92 del DPR n. 285/90.
2. La durata di ogni tipo di concessione è la seguente : 99 anni, per le aree destinate alla costruzione, di Tombe di famiglia, per Tombe di Famiglia o Cappelle;
30 anni per i loculi a due o più posti salma e lapidi alla memoria;
30 anni per i loculi ad un posto;
20 anni per ossari e cinerari;
3. Nell'ultimo anno della concessione  e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza, l'avente diritto può chiedere la proroga della stessa per un periodo pari a quello della durata originaria previo pagamento della tariffa vigente per quella tipologia al momento della richiesta di proroga. E' facoltà dell'Amministrazione concedere la proroga per ulteriori 15 anni non più prorogabili. 

 
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Art. 58 - Divieto di vendita e acquisto loculi fra privati

 

E' fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.

 
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Art. 59 - Trasferimento di salme all'interno del medesimo cimitero

 

Il trasferimento di salme fra loculo e loculo nell'ambito del medesimo cimitero comunale è consentito
solamente nel caso di abbinamento di salme di congiunti, intendendosi per tali solamente il coniuge, il
genitore, figli, sorelle o fratelli anche se non conviventi.
Il rimborso per le retrocessioni è regolato dall'articolo 75 del presente regolamento.

 
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Art. 60 - Costo delle sepolture private

 

I concessionari sono tenuti al pagamento del canone corrispettivo che sarà stabilito ed aggiornato dal Consiglio Comunale, tenendo conto per le sepolture costruite a cura del Comune, del costo delle opere.

 
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Art. 61 - Concessione del diritto di sepoltura

 

La concessione del diritto di sepoltura è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
La disciplina dei rapporti tra Comune e concessionario sarà oggetto di apposita convenzione emesso all'atto di concessione, con espresso richiamo alle norme di legge e regolamento, anche future in quanto applicabili.

 
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Art.62 - Modalità per ottenere la concessione d'uso

 

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (area, loculo, celletta, ossario, etc.) e la sua individuazione nel cimitero. Le concessioni verranno date secondo l'ordine cronologico di presentazione e di registrazione delle domande al protocollo generale del Comune tranne  per i loculi ove si rispetterà la data di decesso registrato allo stato civile.
Dell'esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
Soltanto per la concessione delle aree la stipula del contratto, dovrà avvenire dopo il collaudo delle opere e prima dell 'agilbilità rilasciata dall'UTC.
Per quanto riguarda i loculi, l'assegnazione avverrà progressivamente di sezione in sezione; all'interno della sezione si procederà a cominciare da una delle estremità, seguendo rigorosamente l'ordine progressivo dei singoli castelli. Al completamento del castello si procederà dal basso verso l'alto.  

 
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Art. 63(Norma transitoria per la concessione di suolo cimiteriale nella zona di ampliamento a sud del cimitero)

 

In attesa che siano completati i lavori di realizzazione dell'impianto del cimitero e allo scopo di realizzare i lavori di urbanizzazione con i proventi della concessione delle medesime aree e autorizzata l'assegnazione dei lotti a chi ne farà richiesta previo pagamento dell'importo corrispondente, rinviando la stipula del relativo contratto di concessione ad approvazione del progetto e comunque non oltre il completamento dei lavori di costruzione del muro perimetrale del settore in ampliamento. 

 
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Art.64 - Progetti per costruzione di loculi e ossari

 

I progetti delle costruzioni di loculi per tumulazioni individuali e di cellette colombario devono corrispondere ai requisiti previsti dal Capo Xe XV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990. La loro esecuzione è autorizzata dal sindaco, sentito il coordinatore sanitario dell'ASP competente per territorio, o da un suo delegato e su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale . 

 
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Art. 65 ( Disciplina per l'esecuzione di lavori all'interno delle aree cimiteriali)

 

Per l'esecuzione dei lavori all'interno delle aree cimiteriali a cura dei privati, ferma restando la necessità del preventivo rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni, le ditte esecutrici dovranno osservare scrupolosamente gli orari di apertura e di chiusura, limitare al minimo rumori molesti che in qualsiasi modo possano turbare la quiete dei luoghi. Le ditte esecutrici dovranno presentare in uno al progetto esecutivo, un piano operativo di sicurezza che contenga il rispetto del T.U.S.L 9 aprile 2008 n. 81 e s. m. i. nonchè un cronoprogramma che sarà consegnato al responsabile cimiteriale. Le ditte esecutrici si atterranno alle istruzioni e indicazioni anche verbali fornite dal responsabile in merito a gestioni di residui e/o scarti di lavorazione, scavi e riporti, transennature e recinzioni delle aree oggetto di lavorazioni, approvvigionamenti idrici ed elettrici. Le ditte si asterranno dall'introduzione di veicoli a motore e gli scavi devono essere fatti in maniera manuale. 

 
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Art. 66 - Aree e strade esterne al cimitero comunale

 

Le aree esterne al cimitero comunale così come la viabilità che circoscrive il perimetro è soggetto alle norme stabilite dal Codice della Strada in vigore inoltre, attesa la presenza del centro di ammasso posto nella zona ovest del cimitero, infrastruttura che assolve le funzioni di gestione di rilevanti flussi e di persone e di veicoli di soccorso, non è ammessa l'installazione anche temporanea di attività commerciali e/o ambulanti che possano ostruire la viabilità ed il  deflusso di mezzi di soccorso, a tal fine qualsiasi insediamento commerciale sarà consentito esclusivamente su un solo lato e in aderenza al muro perimetrale del cimitero, in ogni caso il posizionamento di tali attività potrà avvenire previo parere del responsabile del servizio di protezione civile e del comando dei vigili urbani per quanto di loro competenza. 

 
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Art. 67 - Precedenze nelle concessioni di sepoltura

 

Per le concessioni di sepolture costruite dal comune si osservano le seguenti precedenze:
1. Tumulazione di salma;
2. Traslazione di salma tumulata in via provvisoria in loculo assegnato ad altri;
3. Traslazione di salma a richiesta del concessionario.

 
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Art. 68 - Concessione d'uso di loculi in file sovrapposte

 

Nelle costruzioni di sepolture a colombario per file sovrapposte non possono essere concessi più di quattro loculi nella stessa fila orizzontale o verticale.

 
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Art. 69 - Lapidi

 

Su ogni loculo concesso dovrà essere collocata, a cura del Concessionario, una lapide costruita da una lastra di solo marmo bianco con lettere ed eventuali fotografie di foggia tradizionale similari a quelle già in essere. Eventuali decori, ornamenti e disegni particolari, dovranno essere sottoposti al vaglio del responsabile dell'U.T.C.

 
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Art. 70 - Concessioni di area cimiteriale

 

Il Concessionario di un'area cimiteriale acquista il diritto  ed assume l'obbligo di costruire sull'area stessa un sepolcro

 
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Art. 71 - ( Progetti di costruzione di sepolture private)

 

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal Capo Settore su conforme parere coordinatore sanitario dell'A.S.P. di competenza.  Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non devono avere il diritto d'accesso con l'esterno del cimitero.

 
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Art. 72 - ( Spese per costruzione o riadattamento monumenti sepolcrali)

 

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari. In caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune con spese a carico degli inadempienti, da recuperare coattivamente a norma di legge. 

 
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Art. 73 - ( Termine per costruzione di sepolture su aree date in concessione)

 

La costruzione di sepolture su aree date in assegnazione devono essere realizzate entro il termine di tre anni dalla data di stipula del contratto di convenzione.
La costruzione di sepolture su aree assegnate devono essere realizzate  nel rispetto di quanto segue:
1. Entro gg. 90 dalla comunicazione di cui all'art. 60, l'assegnatario dovrà presentare il progetto secondo le modalità previste nel regolamento;
2. Ottenuta la Concessione Edilizia, entro 60 gg. si dovrà dare inizio ai lavori, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale;
3. Entro due anni dalla data di inizio, i lavori dovranno essere ultimati e si dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale;
4. Entro gg. 30 dalla comunicazione di fine lavoro, si provvederà al collaudo amministrativo delle opere da parte del personale tecnico dell'Amministrazione Comunale . Resta in capo al direttore dei lavori la responsabilità tecnica in merito alla corretta realizzazione delle opere strutturali;
5. Entro gg. 15 dal collaudo, l'Ufficio Tecnico Comunale  dovrà rilasciare il certificato di agibilità;
6. In ogni caso, le ditte incaricate, prima dell'inizio dei lavori dovranno sottoscrivere il codice comportamento e/o procedura ( allegato);
7. Per quanto attiene alle edificazioni nelle aree di ampliamento poste a sud, fermo restando quanto sopra contenuto, si rimanda alle definizioni di cui all'art. 63 del presente regolamento.   

 
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Art. 74 - ( Diritto d'uso delle sepolture private)

 

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concessi ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro. Tuttavia,  salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco può autorizzare l'accoglimento della sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia, ma ad essa legate da vincoli di parentela, amicizia od obbligazione.
La titolarità del diritto d'uso spetta secondo la seguente disciplina:
- Nei sepolcri gentilizi e/o familiari, ovvero nelle sepolture concesse prima del 10.02.1976, il diritto d'uso si trasmette, esaurita la linea familiare indicata  nella concessione e sino ad estinzione della stessa, secondo le previste dal Codice Civile Libro Secondo - Titolo II e III e cioè agli eredi legittimi o testamentari del concessionario.
- Nei sepolcri ereditari , ovvero nelle sepolture concesse dopo il 10.02.1976, il diritto d'uso, alla morte del concessionario, si trasmette, in via residuale al coniuge, o in difetto, al parente più prossimo individuato secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile, e quindi, ove il concessionario non abbia disposto in via più restrittiva, al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai collaterali e agli affini fino al 2° grado. Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, il diritto d'uso si trasmette a tutti gli stessi solidalmente. 
- Nelle sepolture possono essere ammessi benemeriti di cui all'art. 93, comma 2 del D.P.R. n. 285/90 ed il diritto alla sepoltura è riconosciuto in virtù di apposita dichiarazione presentata in qualunque tempo dal concessionario o dagli aventi titolo ( pur che abbiano ottemperato agli obblighi relativi al subentro).
- Deceduto il concessionario di una sepoltura privata, i discendenti  legittimi e coloro che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione scritta alla direzione cimiteriale entro 6 mesi dal decesso, ed a richiedere contemporaneamente la variazione per il riconoscimento del subentro, designando uno tra essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. L'Amministrazione Comunale nel termine di un mese potrà dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione. 

 
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Art. 75 - Obblighi dei concessionari

 

Nel caso che la concessione di sepoltura sia fatta a due o più famiglie che intendono riunirsi per la costruzione di una tomba, i concessionari rispondono in solido di tutti gli obblighi ed oneri inerenti alla concessione.

 
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Art. 76 - Cause di estinzione delle concessioni di sepolture private

 

Le concessioni di sepolture private si estinguono per scadenza del termine, per revoca, decadenza, rinuncia soppressione, del cimitero.
Nel caso di concessione a due o più famiglie la stessa può essere estinta quanto tutti i componenti rinunciano o trasferita ad una sola avente diritto. 

 
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Art. 77 - Revoca della concessione

 

La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tale caso i concessionari hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata loro residua spettante.
I concessionari hanno altresì diritto al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito. 

 
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Art. 78 - Decadenza della concessione

 

La decadenza può essere comunicata dal Comune al concessionario previa regolare diffida in caso di inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione. In tal caso nessun rimborso è dovuto da parte del Comune.

 
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Art. 79 - Tariffe dei loculi e degli ossari

 

Le tariffe dei loculi e degli ossari cimiteriali vengono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. L'assegnazione del loculo o dell'ossario avviene mediante atto di concessione d'uso stipulato tra Comune di Palma di Montechiaro e Concessionario.
Il Concessionario potrà ottenere detta concessione per se stesso o per gli aventi diritto:
Il loculo o l'ossario sarà vincolato al nominativo del destinatario indicato al momento della stipula.Le tariffe vengono determinate sulla base dei seguenti criteri:
a) Ubicazione del loculo o dell'ossario;
b) Residenza del destinatario della sepoltura, al momento della stipula del contratto di concessione.
- Se il destinatario , al momento della stipula, è residente in Comune di Palma di Montechiaro avrà diritto alla tariffa da residente.
- Al destinatario che, al momento della stipula, non risulti essere residente in Comune di Palma di Montechiaro, verrà applicata la tariffa da non residente.
Qualora il concessionario non intenda indicare il nominativo del destinatario, verrà applicata la tariffa da non residente.
Il Concessionario potrà successivamente utilizzare il loculo o ossario, per destinatario diverso da quello indicato nel contratto, purchè risulti fra gli aventi diritto di cui al citato comma 1 dell'art. 69, previo consenso dell'Amministrazione Comunale, integrando l'eventuale differenza di tariffa. Nel caso in cui il Destinatario, per effetto della variazione, passi da non residente a residente, non verrà rimborsata la differenza di quota tra le rispettive tariffe. Il Comune deve provvedere, al termine delle concessioni, quando i parenti non provvedano direttamente, alla sistemazione dei resti in ossari comuni, dopo l'eventuale periodo di inumazione che si rende necessario per completare il processo di mineralizzazione della salma.
In caso di tumulazione provvisoria di una salma, in un loculo, richiesta dal concessionario, e conseguente tumulazione definitiva, le spese per rendere tale servizio, sono a totale carico del concessionario. 

 
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Art. 80 - Rinuncia alla concessione

 

La rinuncia può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed ascoltate dall'Amministrazione Comunale. Nel caso di aree non edificate o di loculi o cellette - ossario non utilizzate la retrocessione è consentita in ogni momento;
1) E' riservata al comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2) La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
Qualora la retrocessione avvenga entro due anni dal rilascio il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione in vigore al momento della rinuncia; qualora la retrocessione avvenga dopo i due anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di concessione in vigore al momento del rilascio della concessione e relativo agli anni interi residui non fruiti.
3) La retrocessione dei loculi assegnati in concessione, antecedente al 1° marzo 2002, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso 
 

 
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Art. 81 - Condizioni per la soppressione di un cimitero

 

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal T.U. delle leggi sanitarie e dal regolamento di cui al D.P.R 285/1990, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità. Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il coordinatore sanitario dell'ASP competente per territorio.  

 
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Art. 82 - Estinzione della concessione

 

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione del cimitero, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi vigenti

 
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Art. 83 - Concessioni d'uso provvisorio di loculo

 

Il diritto d'uso di sepolture è personale e non può essere, in nessun caso, ceduto ad altri. Nel caso di richiesta urgente per tumulazione di salme, ove non vi fossero loculi disponibili nel cimitero, il sindaco può autorizzare la cessione del diritto d'uso di loculo non ancora autorizzato da un concessionario. La concessione è temporanea e gratuita e deve risultare da atto scritto . La cessione non è consentita quando ricorrono motivi di contrasto con l'atto di prima concessione o quando la cessione stessa può avere fini di speculazione.

 

Art. 84- Diritti ed obblighi in caso di concessione d'uso temporaneo

 

Il diritto d'uso come sopra ceduto, convalidato dall'autorizzazione del Sindaco, è irrevocabile. Al nuovo concessionario si trasmettono automaticamente i diritti  e le obbligazioni contenute nell'atto originario di concessione. Il concessionario è tenuto ad eseguire a sue spese ogni opera di manutenzione necessaria per la perfetta e decorosa conservazione del loculo o della celletta assegnatagli. Egli potrà a sue totali spese incidere iscrizioni anche abbellire ed ornare di accessori funerari l'esterno del loculo o della celletta, previa autorizzazione dell'Amministrazione interessata a verificare la conformità degli ornamenti medesimi ai requisiti estetici di uniformità rispetto a quelli esistenti. Il concessionario potrà, previa autorizzazione dell'Amministrazione sostituire, a sue spese, il marmo fornito dalla ditta costruttrice e destinato alla copertura del loculo o della celletta purchè il marmo medesimo non sia in contrasto, per forma, qualità e colore con quelli già esistenti nella medesima sezione. Il tutto senza arrecare danni alla struttura della sezione marmi e staffe. Il marmo non utilizzato rimarrà di proprietà del Comune.  

 

Art. 85 - Stato di abbandono ed incuria di sepolture private

 

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte o irreperibilità degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione delle opere pericolanti, previa diffida agli interessati da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, salvo ad esercitare il diritto di revoca.  

 

Art. 86 - Spese per la registrazione dei contratti per le concessioni

 

Le spese per la registrazione dei contratti per le concessioni sono a carico del concessionario