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Titolo IX Cremazione

 
  1. Art. 43 rinvio al capitolo XVI del DPR 285/90
  2. Art. 44 Urne Cinerarie
 

Art. 43 Rinvio al capitolo XVI del DPR 285/90

 
 

Il rilascio dell'autorizzazione di cremazione è subordinato all'accertamento, da parte dell'ufficio di Stato civile, della presenza delle condizioni di cui all'art. 79 del D.P.R. n. 285/90

 

Art. 44 Urne Cinerarie

 
 

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria, debitamente sigillata per evitare profanazioni.
2. Sull'urna, che deve contenere le ceneri di una sola salma, deve essere indicato all'esterno il nome e cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta degli aventi titolo o su concessione, la conservazione delle ceneri si effettua nel cimitero in nicchie o colombari, salvo domanda di sistemazione in sepoltura privata o in cimitero comune o quanto disposto al successivo comma 4.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in loculi già occupati da salma, costruiti su aree del cimitero date in concessione dal comune.

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