TITOLO VIII
TUMULAZIONE
Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 3i del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.