1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

TITOLO VIII - TUMULAZIONE

 
  1. Art. 40 - Sepoltura mediante tumulazione
  2. Art. 41 - Disposizione dei loculi
  3. Art. 42 - Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri
 

TITOLO VIII
TUMULAZIONE

 

Art. 40 - Sepoltura mediante tumulazione

 

Le salme possono essere, in luogo delle inumazioni, tumulate in loculi, tumuli o nicchie per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali o per famiglie.

 
 

Art. 41 - Disposizione dei loculi

 

I loculi possono essere a più piani sovrapposti ma devono avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

 
 

Art. 42 - Caratteristiche delle casse destinate alla tumulazione di cadaveri

 

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una in legno e l'altra in metallo secondo quanto stabilito dagli artt. 30 e 3i del DPR 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome,cognome,data di nascita e di morte del defunto.