TITOLO VII
INUMAZIONE
Nel cimitero devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura per inumazione. Detti campi devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila senza soluzione di continuità.
Le fosse di inumazione devono distare fra loro almeno metri 0.50. I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognari destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 2.20 e la larghezza di mt. 0.80.
Le fosse per le inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai 10 anni devono avere una profondità non inferiore a mt. 2.00. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di mt. 1.50 ed una larghezza di mt. 0.50.
I cadaveri destinati alla inumazione devono essere chiusi in casse costruite con tavole di legno non inferiore nello spessore a cm. 2. Per la confezione delle casse non è consentito l'uso di metalli o di altri materiali non biodegradabili.
Ogni cadavere deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata delle altre.
Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella medesima fossa.
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune, da un
cippo costituito da materiale resistente alle azioni disgregatrice degli agenti atmosferici e portare un numero progressivo e l'anno del seppellimento.
Sul cippo, a cura del Comune, va applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del
nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il seguente articolo, le disposizioni contenute nel
Capo XIV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.