TITOLO VI
TRASPORTO DEI CADAVERI
Il trasporto della salma al cimitero viene effettuato come segue:
Nei casi di cui alla lettera a) dell'art. 26 del presente regolamento, i trasporti sono soggetti al pagamento dei diritti stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la
quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto delle salme, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il
luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione.
La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Unità Sanitaria Locale, deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco.
L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio
potrà delegare a personale comunale dipendente o convenzionato la verifica del rispetto delle norme
di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/1990.
Si osservano, in particolare, per quanto non espressamente disciplinato, tutte le disposizioni contenute
nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.