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TITOLO V - PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

 
  1. Art. 23 - Autorizzazione di Sepoltura
  2. Art. 24 - Sepoltura prodotti abortivi
  3. Art. 25 - Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane
 

TITOLO V
PERMESSO DI SEPPELLIMENTO

 

Art. 23 - Autorizzazione di Sepoltura

 

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

 
 

Art. 24 - Sepoltura prodotti abortivi

 

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' A.S.P.  competente per territorio.

 
 

Art. 25 - Sepoltura prodotti abortivi di età inferiore alle 20 settimane

 

A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane. Nei casi di cui sopra i parenti, o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla A.S.P., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.