TITOLO IV
PERIODO DI OSSERVAZIONE
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né inumato, tumulato, cremato oppure sottoposto a conservazione in celle frigorifere prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 285/1990.
Durante il periodo di osservazione al cadavere deve essere assicurata la sorveglianza; nello stesso periodo, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, il corpo deve essere posto in condizioni tali che le stesse non siano ostacolate.
In apposito locale del cimitero saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
Si osservano, in particolare per quanto riguarda il presente titolo, le disposizioni contenute nel Capo II
e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 285/1990.