TITOLO III
DENUNCIA, CAUSE, ACCERTAMENTO DI MORTE
La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o in mancanza da persona informata del decesso. L'obbligo della denuncia sussiste anche nel caso di feti espulsi morti.
Il medico che ha assistito il defunto, o, in mancanza,il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante la compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata, a cura del Comune ove è avvenuto il decesso, all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio secondo quanto previsto dall' art. 1 del D.P.R. 285/1990.
L'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte deve essere annotato in apposito registro da tenersi a cura dell' A.S.P. art. 1 comma 8 D.P.R. 285/1990.
La morte sarà constatata a cura del medico necroscopo non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore, il quale ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di stato civile.
Le funzioni del medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall' A.S.P. competente per territorio.
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne da' subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all' A.S.P. competente per territorio la quale salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, incarica il medico necroscopo all'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria e il rilascio del nulla osta di seppellimento.
L' A.S.P. competente per territorio potrà delegare il trattamento antiputrefativo di cui agli artt. 32 e 48 del D.P.R. 285/1990 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.
Si osservano, in particolare, per quanto riguarda il presente titolo le disposizioni contenute nel Capo i del D.P.R. 285/1990.