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      25. Regolamento per la Concessione Cittadinanza Onoraria e Benemerita
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      27. Regolamento Pubbliche Affissioni e Diritto Pubblicità
      28. Regolamento sul Procedimento Amministrativo sul diritto di accesso e sulla tutela della riservatezza
      29. Regolamento per l'Alienazione di Beni Immobili Comunali
      30. Nuovo Regolamento Addizionale Comunale all'IRPEF
      31. Regolamento per la fruibilità del Palazzo Ducale e del Castello
      32. Regolamento spese di rappresentanza e interventi rappresentativi manifestazioni e convegni
      33. Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
      34. Regolamento per i Gemellaggi
      35. Regolamento di Polizia Mortuaria e Piano Regolatore del Cimitero
      36. Regolamento Comunale della Consulta per le Pari Opportunità
      37. Regolamento per l'istituzione dell'albo delle associazioni e volontariato
      38. Regolamento per la disciplina degli obblighi di trasparenza delle cariche elettive
      39. Regolamento per la gestione dei parcheggi a pagamento
      40. Regolamento per l'acquisizione in economia di beni, servizi e forniture
      41. Regolamento Idrico 2017
      42. Carta dei servizi sistema idrico integrato 2017
      43. Regolamento per l'approvazione del canone concessorio non ricognitorio
      44. Regolamento "Baratto Amministrativo" ( ANNULLATO)
      45. Regolamento Definizione Agevolata Ingiunzioni di Pagamento
      46. Regolamento IUC
      47. Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'Ente
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REGOLAMENTO PER LA STIPULA E LA GESTIONE
DEI PATTI DI GEMELLAGGIO, DI AMICIZIA E DI FRATELLANZA
 
Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 8 del 30 gennaio 2012.

 
 
 

Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.

Il Regolamento è composto di n. 14 articoli.


 
  1. Art. 1 - Gemellaggi
  2. Art. 2 - Patto di amicizia
  3. Art. 3 - Patto di fratellanza
  4. Art 4 - Caratteristiche della città gemellata
  5. Art 5 - Procedura di approvazione, conferma , revoca
  6. Art.6 - Stipula
  7. Art. 7 - Comitato per i Gemellaggi - Patti di amicizia - Patti di Fratellanza
  8. Art. 8 - Finanziamento
  9. Art. 9 - Funzione del Comitato
  10. Art. 10 - Composizione del Comitato e sua nomina
  11. Art. 11 - Decadenza
  12. Art. 12 - Convocazione del Comitato
  13. Art. 13 - Funzioni del Presidente
  14. Art. 14 - Durata della carica
 

Art. 1 - Gemellaggi

 
  1. Il Gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra città di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti culturali, sociali, politici, economici con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, l'incontro fra i popoli.
 
 

Art. 2 - Patto di amicizia

 
  1. Il Patto di Amicizia costituisce atto formale che prefigura una particolare continuità di rapporti preparatori al gemellaggio, oppure la definitività di relazioni con città con cui non è possibile o non viene valutato opportuno procedere al Gemellaggio.
 
 
 

Art. 3 - Patto di fratellanza

 
  1. Il Patto di fratellanza costituisce atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le particolari caratteristiche geografiche e politiche rendono opportuna l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente di alto valore e significato ispirato al sostegno per l'autentica libertà dei popoli, la salvaguardia della identità etnica, religiosa, culturale, linguistica, storica.
 
 
 

Art 4 - Caratteristiche della città gemellata

 
  1. Il gemellaggio è stipulato, di norma, con città che presentano particolari affinità con la città di Palma di Montechiaro, per posizione culturale e sociale nella rispettiva nazione o perché in esse è presente una cospicua colonia di cittadini palmesi.
 
 
 

Art 5 - Procedura di approvazione, conferma , revoca

 
  1. Ogni Gemellaggio deve essere confermato con delibera dalla Giunta Comunale ogni 20 anni , attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto;
  2. I Patti di Amicizia e di fratellanza sono approvati dalla Giunta con adeguata motivazione e confermati ogni 10 anni. , attestando la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato l'atto;
  3. I provvedimenti di revoca esplicita dei Gemellaggi, Patti di Amicizia e Fratellanza sono di competenza della Giunta che si riserva il diritto di revocare tali accordi nel caso che nelle realtà territoriali si verifichino gravi atti di violenza alla persona, con conseguente disconoscimento dei diritti umani.
 
 
 

Art. 6 - Stipula

 
  1. Gli effetti del Gemellaggio , Patto di Amicizia - Patto di Fratellanza sono prodotti dal momento della stipula reciproca da parte dei Sindaci delle città, o loro rappresentanza.
  2. Il Sindaco del Comune di Palma di Montechiaro può stipulare gli atti di cui al comma precedente, dopo l'esecutività della delibera di Giunta.
 
 
 

Art. 7 - Comitato per i Gemellaggi - Patti di amicizia -Patti di Fratellanza

 
  1. E' istituito nel Comune di Palma di Montechiaro il Comitato per i gemellaggi- Patti di amicizia -Patti di Fratellanza con il compito di elaborare, organizzare e coordinare iniziative e attività finalizzate a:
  1. Mantenere rapporti di gemellaggio ed amicizia tra il Comune di Palma di Montechiaro ed enti territoriali di paesi italiani e stranieri;
  2. Sensibilizzare la cittadinanza alle motivazioni dei gemellaggi e dei rapporti internazionali ad una larga e consapevole partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione di associazioni, organismi, gruppi sociali, scuole, ecc. che operano nel territorio comunale nell'ambito economico, culturale, sociale, sportivo, scolastico ecc.;
  3. valutare la possibilità di costituire nuovi rapporti di gemellaggio;
  4. Organizzare i gruppi di cittadini che di volta in volta prenderanno attivamente parte alle iniziative in calendario;
  5. Redigere progetti di attività da proporre al finanziamento della comunità europea.
 
 
 

Art. 8 - Finanziamento

 

Il Comitato, al fine di incrementare sempre più le proprie attività potrà giovarsi di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

 
 
 

Art. 9 - Funzione del Comitato

 
  1. Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione Comunale, che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti di fondo dei gemellaggi e degli scambi internazionali e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale;
  2. Nell'esercizio della sua attività il Comitato, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa ( AICCRE) e con la sua federazione Regionale, curando altresì la diffusione di una coscienza europeistica tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo ed irrinunciabile significato politico volto a favorire l'Unità politica dell'Europa al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli;
  3. Il Comitato ha solo funzione consultiva e non vincolante e si avvale, per la realizzazione delle iniziative del programma, della collaborazione delle associazioni, delle fondazioni, delle categorie professionali e delle scuole presenti sul territorio, in base alle aree d'interesse alle attività di programma;
  4. Nell'esercizio della sua attività il Comitato per i gemellaggi consulterà gli organismi di cui al comma 3 almeno una volta l'anno, per raccogliere proposte ed iniziative;
  5. Le proposte e le iniziative comunicate verranno valutate dal Comitato che si riserva la possibilità di scegliere alcune di queste. Da parte loro, i promotori di progetti si impegnano a collaborare con il Comune per la completa realizzazione degli stessi;
  6. Nessun compenso è dovuto ai membri del comitato né alle associazioni, fondazioni, enti, istituzioni o persone fisiche chiamate a fornire collaborazione.
 
 
 

Art. 10 - Composizione del Comitato e sua nomina

 
  1. Il Comitato viene nominato con determinazione del Sindaco che ne è il presidente , previa designazione delle singole categorie, associazioni e scuole;
  2. Esso è composto da soggetti dotati di competenza, motivazione e disponibilità e in particolare da:
  1. Presidente: il Sindaco o un suo delegato;
  2. Il Presidente del Consiglio o un suo delegato;
  3. Di tre rappresentanti del Consiglio comunale di cui almeno uno facente parte della minoranza consiliare;
  4. Il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali;
  5. Il Presidente della Pro-Loco (laddove esistente);
  6. N° 2 rappresentanti designati dalle categorie economiche;
  7. N° 2 rappresentanti designati dalle associazioni sportive;
  8. N° 2 rappresentanti designati dalle associazioni culturali , e ricreative e organismi giovanili;
  9. N° 2 rappresentanti designati dagli istituti scolastici

3. Nel corso della prima riunione del Comitato, il Presidente indica quale suo Vice il Presidente pro - tempore  dell'Associazione Pro Gemellaggio di Palma di Montechiaro.
Fungerà da segretario del comitato il responsabile del servizio competente o un suo delegato designato di volta in volta dal Presidente;
4.  Il segretario avrà il compito di verbalizzare le riunioni.

 
 
 

Art. 11 - Decadenza

 
  1. La decadenza di uno o più membri del Comitato per i gemellaggi può avvenire:
    1. per dimissioni;
    2. per assenza ( più di tre volte consecutive senza valida giustificazione);
    3. per richiesta delle organizzazioni o associazioni che lo hanno designato;
  2. Essa sarà comunicata dal comitato Sindaco che provvederà alla sostituzione del componente decaduto nel rispetto delle modalità previste dal precedente art. 10;
  3. Alla fine del mandato del Sindaco, il Comitato decade.
 
 
 

Art. 12 - Convocazione del Comitato

 
  1. Al Comitato compete l'attivazione di ogni iniziativa volta alla realizzazione dello spirito e del contenuto dell'art. 7 del presente regolamento;
  2. Il Comitato può deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri;
  3. Il Comitato deve essere convocato almeno due volte l'anno in seduta ordinaria dal Presidente:
    1. per predisporre il programma dell'anno successivo;
    2. per la verifica o per eventuali modifiche ed integrazioni;
    3. per stilare una relazione consuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente;
  4. Il Presidente convoca , in seduta straordinaria il Comitato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o qualora ne avanzino formale richiesta almeno tre componenti;
  5. Le convocazioni del Comitato per i gemellaggi , con il relativo ordine del giorno dovranno essere trasmesse almeno tre giorni prima della data fissata. Per motivate ragioni di urgenza il comitato potrà essere convocato senza preavviso e con qualsiasi mezzo;
  6. Tutte le decisioni del Comitato saranno prese dalla maggioranza fra i presenti, nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente;
  7. In relazione agli argomenti da trattare l'invito a partecipare alle riunioni del comitato potrà essere esteso ad Assessori, a rappresentanti di associazioni, fondazioni, categorie professionali, enti, scuole, i quali parteciperanno senza diritto di voto;
  8. Il Comitato per i gemellaggi si riunisce nei locali del Settore Servizi Sociali e Culturali e di ogni incontro si dovrà redigere il verbale sottoscritto dal Presidente.
 
 

Art. 13 - Funzioni del Presidente

 
  1. E' dovere del Presidente svolgere tutti i compiti assegnategli dal presente regolamento e in particolare:
    1. Convocare e presiedere le riunioni del comitato per i gemellaggi e disporre l'attuazione delle deliberazioni prese dal Comitato stesso;
    2. Firmare la corrispondenza e gli atti ufficiali del Comitato;
    3. Vigilare e controllare che i principi e gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento e dal comitato per i gemellaggi trovino attuazione.
  2. In caso di assenza del presidente, il Vicepresidente ne assume le competenze.
 
 

Art. 14 - Durata della carica

 
  1. Il mandato dei componenti del Comitato per i Gemellaggi termina quando decade il Sindaco che lo ha nominato e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.