Si precisa che gli uffici competenti hanno accertato che questo Ente non presenta le condizioni di legge per potere prendere in esame tali richieste di trattenimento in servizio, atteso che le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle cessazioni dell'anno precedente (20% della spesa 2010 a prescindere dalla data di Cassazione - Corte dei Conti - Sezione Toscana), risultano insufficienti rispetto alla incidenza del trattamento retributivo derivante dal mantenimento in servizio di che trattasi, atteso che tale istituto viene assimilato ad una nuova assunzione, ai sensi dell'art.72 del D.L.vo n.112/2008 convertito con modificazioni, nella legge n.133/2008.