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ICI (imposta comunale sugli immobili) / IMU (imposta municipale unica)

 

A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Allo scopo di riconoscere ai Comuni spazi di autonomia nell'applicazione dei tributi propri, nonché di meglio adattare alla realtà locale la disciplina legislativa statale, l'art.59 del D.Lgs n.466/1997 ha concesso ampie facoltà di modifica ed integrazione delle norme contenute nel D.Lgs n.504/1992.

IMU:
 Ai sensi dell'art.13 della L.214 del 2011 a decorrere dall'anno 2012 l'IMU, Imposta Municipale Unica, sostituisce l'ICI.
L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.
- Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
La base imponibile dell'IMU è costituita per i terreni e i fabbricati dal valore catastale vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione rivalutata al 5% e moltiplicata per i seguenti parametri:
1.      160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10.
2.      140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5.
3.      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
4.      80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10.
5.      60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5.
6.      55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% , un moltiplicatore pari a 130.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori professionisti iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
Le aliquote base sono stabilite dalla legge e saranno determinate dall'Amministrazione Comunale tenuto conto degli equilibri di bilancio.
La detrazione stabilita dalla legge per l'abitazione principale risulta pari a 200 euro che può raggiungere il massimo di 400 euro in presenza di più figli al di sotto dei 26 anni residenti e dimoranti stabilmente nell'immobile.
Con l'introduzione dell'IMU prevista nella manovra "Salva Italia" non sarà più possibile usufruire delle agevolazioni sulle case destinate ad abitazione principale e concesse in comodato d'uso gratuito a parenti che valeva per l'ICI.

 

Acconto IMU anno 2017
  
Regolamento IMU

 
 
Calcolo IMU.
 

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Per maggiori informazioni

  1. Regolamento ICI 2007
  2. Aliquote ICI
  3. Modifica Regolamento generale delle Entrate 2016
 
Comune di Palma di Montechiaro - www.comune.palmadimontechiaro.ag.it


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