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Capo VI Parte III - Procedimenti Speciali di Accesso

 
  1. Art. 108 - Assunzioni ex legge n 56/1987
  2. Art. 109 - Assunzioni obbligatorie
  3. Art. 110 - Mobilità interna ed esterna - Passaggio diretto
 

Capo VI Parte III
Procedimenti Speciali di Accesso

 

Art. 108 - Assunzioni ex legge n 56/1987

 
  1. Per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, l'accesso avviene sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Possiede il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza elementare anteriormente all'anno 1962;
  2. Dopo l'indizione del bando da parte del Segretario Generale, il Settore personale inoltra alle sezioni circoscrizionali la richiesta numerica di avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo;
  3. Entro 5 giorni dall'indizione del bando, la Giunta nomina apposita commissione composta dal Segretario Generale con funzioni di presidente e da due esperti, la quale convoca, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di avviamento, i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di avviamento, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse;
  4. La selezione, volta ad accertare solo l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni senza valutazione comparativa, consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative, i cui contenuti sono determinati nel bando, con riferimento alle prove di idoneità per il conseguimento degli attestati di professionalità della Regione, a termini degli articoli 14 e 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
  5. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o siano decaduti dal diritto alla stipulazione del contratto ovvero non siano più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria vigente al momento della richiesta, a seguito di comunicazione da parte del Settore personale dell'esito del precedente avviamento;
  6. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute da apposito avviso all'albo pretorio. A tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento nel bando;
  7. L'assunzione in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori utilmente selezionati, è effettuata anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento.
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Art. 109 - Assunzioni obbligatorie

 
  1. Le assunzioni obbligatorie dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità di cui all'art. 30 e 31 e 32 del DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
  2. Il titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili professionali o qualifica, come indicato nel bando;
  3. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge.
 
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Art. 110 - Mobilità interna ed esterna - Passaggio diretto

 

I posti vacanti in organico possono ricoprirsi anche per mobilità interna prevista dal relativo regolamento ed esterna ai sensi dell'art. 6 comma 1 - ultimo capoverso del D.leg.s 29/93 nonché per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 33 del citato D.leg.vo 29/33, da definirsi in sede di approvazione del piano triennale delle assunzioni, previa concertazione con le organizzazioni sindacali.

 
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