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Capo V Parte III -PROGRESSIONE IN CARRIERA

 
  1. Art. 104 - Formazione e aggiornamento professionale
  2. Art. 105 - Riserva di posti per il personale interno
  3. Art. 106 - Progressione verticale
  4. Art. 107 - Profili riservati agli interni
 

Capo V Parte III
PROGRESSIONE IN CARRIERA

 

Art. 104 - Formazione e aggiornamento professionale

 
  1. Il Comune programma, promuove e favorisce forme permanenti di formazione, aggiornamento, qualificazione e specializzazione professionale del personale;
  2. Il personale che, in base ai predetti programmi del comune, partecipa ai corsi è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico del comune;
  3. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, competono l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente;
  4. I criteri per la definizione dei piani dei corsi di qualificazione e l'aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore del diritto allo studio sono demandati agli accordi decentrati;
  5. Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, si concludono con misure di accertamento del conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità, che costituiscono ad ogni effetto titolo valutabile ai fini della progressione nell'impiego.
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Art. 105 - Riserva di posti per il personale interno

 
  1. Per le disposizioni relative alle riserve di posti al personale interno e ai requisiti di partecipazione, si rinvia alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavori vigente al momento delle selezioni.
 
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Art. 106 - Progressione verticale

 
  1. L'Amministrazione comunale per favorire lo sviluppo professionale del personale dipendente e per assicurare il miglioramento qualitativo delle prestazioni rese dall'Ente e l'adeguatezza delle soluzioni organizzative, rispetto ai bisogni della comunità ed alle funzioni dell'Ente, promuove la progressione verticale per i profili ed i relativi posti individuati nel piano annuale di reclutamento del personale, nel rispetto dell'art.88;
  2. La selezione può avvenire per titoli, per titoli e colloquio, per titoli e prova pratica, procedure da definirsi in sede di concertazione, in occasione del piano triennale delle assunzioni;
  3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui al Decreto dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali del 3 febbraio 1992 e successive modifiche;
  4. A seguito della progressione verticale, i posti resisi vacanti possono essere soppressi.
 
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Art. 107 - Profili riservati agli interni

 
  1. I profili caratterizzati da professionalità acquisibile esclusivamente all'interno dell'ente, in ragione della tipicità del loro contenuto funzionale che non consente di conseguire dall'esterno un identico contenuto di specializzazione, ritenuto indispensabile ai fini della loro copertura, sono individuati dalla Giunta Municipale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali;
  2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 12, della legge 15 maggio 1997 n. 127, la procedura di accesso in tali profili è riservata interamente al personale in servizio, nel rispetto delle procedure di cui al comma 2 dell'art.110;
  3. Alla riserva può accedere il personale in possesso dei seguenti requisiti concorrenti:
  1. aver maturato 3 anni di servizio nel Comune nella medesima area professionale;
  2. essere inquadrato nella categoria immediatamente inferiore al posto messo a concorso;
  3. possedere il titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto, fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente;
  4. non aver avuto provvedimenti disciplinari superiori alla censura nell'ultimo biennio.

4.  In caso di infruttuosità del concorso per carenza di partecipazione o per inidoneità dei partecipanti, i posti verranno coperti con la procedura di accesso dall'esterno;
5.  I posti resisi vacanti a seguito del concorso interno possono essere soppressi.

 
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