1. Inizio pagina
  2. Contenuto della pagina
  3. Menu principale
  4. Menu di Sezione
Contenuto della pagina

Capo I Parte III - Principi dell'Accesso

 
  1. Art. 82 - Oggetto e Criteri fondamentali
  2. Art. 83 - Forme di accesso
  3. Art. 84 - Programmazione delle assunzioni
  4. Art. 85 - Requisiti generali per l'accesso
 

Capo I Parte III
Principi dell'Accesso

 

Art. 82 - Oggetto e Criteri fondamentali

 
  1. L'accesso ai posti della dotazione organica del Comune, i procedimenti di selezione e la progressione in carriera, sono definiti nel rispetto dei principi stabiliti nel Dlgs 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dai vigenti contratti di lavoro.
torna all'indice .
 

Art. 83 - Forme di accesso

 

Le assunzioni presso il Comune, a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato, avvengono con contratto individuale di lavoro, nel rispetto dei presupposti della selezione o dell'utilizzazione delle liste di collocamento, mediante:

  1. selezione pubblica, come articolata nei successivi articoli;
  2. corso-concorso;
  3. chiamata numerica dalle liste delle categorie protette;
  4. avviamento dalle liste degli uffici circoscrizionali del lavoro;
  5. contratto di formazione e lavoro;
  6. contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
  7. contratto di fornitura di prestazioni di lavoro straordinario;
  8. Altre forme previste dalla vigente normativa.
 
torna all'indice.
 

Art. 84 - Programmazione delle assunzioni

 
  1. La Giunta Comunale determina, nel rispetto delle disposizioni recate dall'articolo 39, commi 1 e 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il fabbisogno di risorse umane mediante adozione del programma triennale delle assunzioni, in funzione dei servizi erogati o da erogare in rapporto agli obiettivi prefissati;
  2. La deliberazione è adottata contestualmente all'adozione del progetto di bilancio, sentito il Direttore Generale o, in mancanza, il Segretario generale e previa concertazione con le organizzazioni sindacali. Per ognuno dei posti da coprire è indicata la procedura di accesso, tra quelle indicate nell'articolo precedente.
 
torna all'indice.
 

Art. 85 - Requisiti generali per l'accesso

 
  1. I requisiti generali necessari per l'accesso sono:
    1. la cittadinanza italiana o altra cittadinanza per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, con eccezione, a termini dell'articolo 1 del DPCM 7 febbraio 1994, n. 174, dei posti relativi a funzioni di vertice amministrativo. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;
    2. nessun limite di età, salvo che per i posti per i quali nel bando sia diversamente stabilito, in relazione alla natura del servizio;
    3. l'idoneità fisica all'impiego;
  2. Il bando può prescrivere ulteriori requisiti per particolari profili;
  3. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano incorsi in un provvedimento di destituzione o di licenziamento da parte di una pubblica amministrazione;
  4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
 
torna all'indice.