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Capo I Parte II - Fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici

 
  1. Art. 71 - Premessa
  2. Art. 72 - Ambito oggettivo di applicazione
  3. Art. 73 - Soggetti beneficiari
  4. Art. 74 - Oneri per assicurazione
  5. Art. 75 - Conferimento dell'incarico
  6. Art. 76 - Costituzione del fondo
  7. Art. 77 - Ripartizione fondo per le progettazioni
 

Capo I Parte II - Fondo per la progettazione di opere e lavori pubblici

 

Art. 71 - Premessa

 

Al fine di incentivare l'attività di progettazione interna, anche riferita a strumenti urbanistici, nonché la connessa attività tecnico-amministrativa, è costituito un apposito fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici del Comune.
La presente parte del regolamento disciplina la costituzione di tale fondo nonché i criteri e le modalità per la ripartizione del medesimo.

 
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Art. 72 - Ambito oggettivo di applicazione

 

Agli effetti della presente disciplina si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e della L.R. n.7/2002 nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria.
I progetti, devono avere le caratteristiche definite dal Titolo III Capo II del regolamento sui lavori pubblici e al D.P.R. 21.12.1999 n.554 e della L.R. n.7/2002.

 
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Art. 73 - Soggetti beneficiari

 

L'incentivo economico previsto dal comma 1, dell'art.18 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge regionale n.7/2002, è ripartito dal dirigente di Settore.
Il personale destinatario della somma di cui al punto 1 è individuato, in base all'art.18, comma 1, della L.R. n.7/2002, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori

 
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Art. 74 - Oneri per assicurazione

 

È a carico dell'Amministrazione comunale la spesa per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale dei dipendenti incaricati della progettazione e nel piano annuale quali responsabili unici del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 del regolamento approvato con D.P.R. 554/99, con esclusione delle eventuali responsabilità penali ciò nel rispetto della normativa vigente in materia.

 
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Art. 75 - Conferimento dell'incarico

 

I conferimenti degli incarichi ai progettisti interni deve tendere a coinvolgere progressivamente il maggior numero di tecnici della struttura, assicurando di regola un'equa ripartizione degli incarichi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.
La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico da parte del dirigente, con il quale viene altresì disposto l'impegno di spesa a valere sul fondo per la progettazione.
Con l'atto di conferimento dell'incarico, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dagli incaricati, deve essere:

  1. individuato il lavoro o l'opera da progettare;
  2. determinato il costo presuntivo del lavoro o dell'opera;
  3. fissato il termine per la consegna di tutti gli elaborati progettuali;
  4. individuato ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
  5. definiti gli eventuali servizi o attività indispensabili per la progettazione, da acquisire all'esterno dell'Ente;
  6. definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione.
 
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Art. 76 - Costituzione del fondo

 

Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote percentuali del costo complessivo preventivato di ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico incluso nella programmazione comunale dell'anno di riferimento, previste dalla vigente normativa, per i quali venga affidata la progettazione al personale interno degli uffici tecnici comunali.
La percentuale da applicare all'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma di cui all'art.77, è data dall'addizione di una delle aliquote percentuali di cui alla seguente lettera a) e di una di quelle di cui alla successiva lettera b):

  1. aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come di seguito:
  1. 0,75% per progetti di cui importo posto a base di gara non ecceda L.300.000.000 (euro 154,937,07);
  2. 0,70% per progetti di cui importo posto a base di gara e compreso tra L.300.000.000 (euro 154,937,07) e L. 1.500.000.000 (euro 774,685,35);
  3. 0,65% per progetti di cui importo posto a base di gara è compreso tra L.1.500.000.000 (euro 774,685,35) e L.10.000.000.000 (euro 5.164.568,99);
  4. 0,60% per progetti di cui importo posto a base di gara è compreso tra L.10.000.000.000 (euro 5.164.568,99) lire 50.000.000.000 (euro 25.822.844,95);
  5. 0,50% per progetti di cui importo posto a base di gara supera L.50.000.000.000 (euro 25.822.844,95); qualora ai sensi dell'art.8 del D.A. Ministero LL.PP. n.555/99 si ravvisa la complessità nella progettazione dell'opera, si applica per intero l'aliquota dell'1,5%.

b)  aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera determinata come di seguito:

  1. 0,75% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
  2. 0,65% per progetti di manutenzione straordinaria;
  3. 0,50% per progetti di manutenzione ordinaria;

Allorquando il progetto è costituito da più sottoprogetti specialistici o la progettazione avviene per stralci funzionali, l'aliquota percentuale complessiva è applicata nella misura massima del 2% dell'importo del progetto posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

 
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Art. 77 - Ripartizione fondo per le progettazioni

 

La somma determinata con i criteri di cui al precedente articolo 80, è ripartita tra il personale di cui all'art.77, come segue:

  1. responsabile unico del procedimento 25%; - a validazione del progetto preliminare 10% del 25%; - a validazione del progetto definitivo 15% del 25%; - a validazione del progetto esecutivo 25% del 25%; - a collaudazione dell'opera 50% del 25%;
  2. incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori 49% di cui: - progetto preliminare 20% del 49%; - progetto definitivo 30% del 49%; - progetto esecutivo 50% del 49%;
  3. incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori e o coordinatori in fase di esecuzione dei lavori 6%;
  4. incaricati della direzione dei lavori e loro tecnici collaboratori 10%;
  5. incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori 5%;
  6. altri componenti dell'ufficio che hanno contribuito al progetto, pur non sottoscrivendone i relativi elaborati 5%.

Il dirigente di cui all'art.77, nell'ipotesi in cui la redazione di un progetto richiede l'apporto di una pluralità di competenze tecniche, può nominare un coordinatore della progettazione.
L'aliquota di cui alla lettera c) del 1 comma è addizionata a quella di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 del D.L.vo 14.8.96, n.494 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito ai sensi dell'art.31 - comma 1 bis - lett. b della legge 11.2.1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.
L'aliquota di cui alla lettera e) è addizionata a quella di cui alla lettera d) nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
Gli importi derivanti dall'applicazione dei commi precedenti e spettanti al personale di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ripartiti tra gli stessi secondo la seguente formula:

 

Qi = _____S_____ x CiXDi)
( n (Ci x Di);
i=1

 

ove: "S" indica il compenso per ciascun progetto o fasi di esso da ripartire ai tecnici di cui alla lettera b), c), d) ed e); "N" il numero di tali tecnici; "i" un generico tecnico; "Ci" e "Di" rispettivamente il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 6° ed il coefficiente di prestazione di cui al comma 7.
Il coefficiente di compenso professionale, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto è così fissato:

  1. progettista, direttore lavori, collaudatore: 0,50;
  2. collaboratore capo tecnico: 0,35;
  3. collaboratore assistente tecnico: 0,30;
  4. collaboratore disegnatore: 0,15.

Il coefficiente di prestazione è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente, nei casi in cui la partecipazione alle attività di cui al punto 5 lettera b), c), d) ed e) non è titolare, è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore all'unità.
Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.
L'aliquota percentuale di cui al 1 comma lettera f) è ripartita in parti uguali.
Per l'attribuzione del compenso agli incaricati di cui al 1 comma lettera b), che intervengono nella redazione del progetto in fasi o parti dello stesso, si fa riferimento all'importo delle opere progettate da ali incaricati, riconoscendo a questi la percentuale di tale importo.

 
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