Capo VIII - Organi Collegiali
È istituito il comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-politico, con funzioni di coordinamento tra l'attività propria degli organi politici e quella propria degli organi burocratici.
Il comitato ha una funzione fondamentale in tema di concorso nella formazione di piani, programmi e progetti e nell' individuazione di priorità e risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi, ferme restando le competenze proprie di ogni organo.
Il comitato è presieduto dal Sindaco e composto:
Il comitato può riunirsi anche con l'intervento di solo alcuni dei soggetti di cui sub a) e d) qualora debba esprimersi su problematiche di interesse solo di taluni servizi.
Possono essere istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di obiettivi che implichino l'apporto dl professionalità qualificate e differenziate.
Nell'ipotesi di cui al comma 1° il coordinamento del gruppo è affidato al responsabile di servizio avente competenza, prevalente o, qualora sia impossibile determinarla, ad altro responsabile individuato nell'atto istitutivo.
La competenza in ordine all'istituzione del gruppo di lavoro è della giunta comunale, su proposta del Sindaco, sentito il Direttore generale, ove nominato, ed il Segretario generale nonché i capi settori interessati.
La responsabilità della gestione delle risorse è del coordinatore del gruppo, fermo restando che relativamente a ciò, egli dovrà attenersi alle procedure di consultazione degli altri membri del gruppo di lavoro eventualmente previste nell'atto istitutivo.