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PARTE I - ORGANIZZAZIONE

 

Capo I : Principi Generali

 
  1. Art. 1 - Oggetto
  2. Art. 2 - Principi e criteri informatori
  3. Art. 3 - Indirizzo politico e gestione: distinzioni
  4. Art. 4 - Criteri di organizzazione
  5. Art. 5 - Gestione delle risorse umane
 

Art. 1 - Oggetto

 
  1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di legge ed in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazione consiliare n. 67 del 3.11.1999, l'ordinamento generale dei settori, dei servizi e degli uffici del COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO.
  2. Il regolamento di organizzazione definisce la struttura organizzativa dell'Ente e disciplina i rapporti funzionali fra le sue componenti per raggiungere l'obiettivo del costante soddisfacimento degli interessi e dei bisogni della comunità locale, con riferimento ai cambiamenti sociali, economici e culturali che coinvolgono la stessa collettività.
 
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Art. 2 - Principi e criteri informatori

 

L'ordinamento dei settori, dei servizi e degli uffici si informa ai seguenti principi e criteri:

  1. a) di efficacia;
  2. b) di efficienza;
  3. c) di funzionalità ed economicità di gestione;
  4. d) di equità;
  5. e) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale;
  6. f) di separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un'armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dall'Amministrazione.

L'efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi predeterminati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati.
L'efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cittadino.
L'efficienza si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi, per cui l'erogazione di un servizio potrà dirsi efficiente nel momento in cui si sia realizzato un output non inferiore a quello che si sarebbe dovuto ottenere attraverso una corretta applicazione dei mezzi tecnologici a disposizione e utilizzando un numero di input non superiore a quello necessario.
Per efficienza si intende il miglior rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate.
L'equità è un criterio di valutazione in ordine all'insussistenza di discriminazioni nell'accesso al servizio sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.

 
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Art. 3 - Indirizzo politico e gestione: distinzioni

 

Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi politici competono esclusivamente funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, nonché funzioni di controllo, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Agli organi politici nel rispetto dell'art. 3, del D.lgs. 80/98, competono più in particolare:

  1. la definizione degli obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
  2. l'attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno;
  3. la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
  4. le nomine, designazioni ed atti analoghi.

Ai funzionari con mansioni dirigenziali, nel rispetto delle attribuzioni del Segretario Generale e del Direttore generale, competono tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

 
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Art. 4 - Criteri di organizzazione

 

L'organizzazione delle strutture e delle attività si conforma ai seguenti criteri:

  1. "Articolazione e collegamento" - gli uffici ed i servizi sono articolati per funzioni omogenee, strumentali o di supporto, tra loro collegati anche mediante strumenti informatici e statistici;
  2. "Trasparenza" - l'organizzazione deve essere strutturata in modo da assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e garantire il diritto di accesso ai cittadini;
  3. "Partecipazione e responsabilità" - L'organizzazione del lavoro deve stimolare la partecipazione attiva di ciascun dipendente, responsabilizzando lo stesso per il conseguimento dei risultati, secondo il diverso grado di qualificazione e di autonomia decisionale;
  4. "Flessibilità" - deve essere assicurata ampia flessibilità nell'organizzazione delle articolazioni strutturali e nell'impiego del personale, nel rispetto delle qualifiche di appartenenza e delle specifiche professionalità, e nell'ambito della normativa contrattuale, devono, inoltre essere attuati i processi di mobilità del personale, all'interno ed all'esterno dell'Ente;
  5. "Armonizzazione degli orari" - gli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro devono essere armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle altre amministrazioni pubbliche, nonché con quelli del lavoro privato. L'orario di lavoro è funzionale all'efficienza , l'orario di servizio è funzionale all'utenza.
 
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Art. 5 - Gestione delle risorse umane

 

L'Ente nella gestione delle risorse umane:

  1. garantisce la pari opportunità tra uomini e donne e la parità di trattamento sul lavoro;
  2. cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
  3. valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
  4. definisce l'impiego di tecnologie idonee per utilizzare al miglior livello di produttività le capacità umane;
  5. si attiva per favorire l'utilizzazione di locali ed attrezzature che, tutelando la sicurezza e l'igiene, garantiscano condizioni di lavoro agevoli;
  6. individua criteri di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n.266.
 
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