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Disciplinare negoziale per la costituzione in giudizio

 

Il sottoscritto ..................................., Sindaco pro-tempore del Comune intestato, in esecuzione del disposto della deliberazione della Giunta Comunale n............. del .................. , ed in nome e per conto dell'Ente per cui agisce e di cui è legale rappresentante ai sensi di legge

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

All'Avv........................................ (inseguito, per brevità, chiamato incaricato) C.F..............................., residente in ..................................... Via ....................................., iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di ...................................., che agli effetti tutti del presente contratto elegge domicilio presso questo Comune ed ivi nell'Ufficio di ............................... L'Avvocato designato, ricevuta e letta la copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto dei principi regolanti l'attività contrattuale del Comune e delle clausole di seguito elencate.

  1. L'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia che vede il Comune contrapposto a ...................................... e quindi attore/ricorrente/convenuto/resistente dinanzi al ...................... A tal fine, il Sindaco rilascia apposita e formale procura. L'incarico è conferito per il solo presente grado di giudizio. Per ulteriori ed eventuali gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.
  2. L'incarico comprende oltre alla difesa tecnica anche ogni assistenza di carattere legale in ordine alla questione dedotta in giudizio, di talché l'amministrazione potrà richiedere all'Avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni e su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio, l'Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti, ivi compresa la predisposizione di eventuali atti di transazione. Egli si impegna a relazionare, per iscritto, anche in forma sintetica, in ordine a ciascun adempimento processuale posto in essere, avendo cura di rimettere tempestivamente all'Amministrazione Comunale copia di ogni atto prodotto in giudizio. Tale complessa attività di assistenza, comunque collegata all'attività defensionale, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.
  3. L'Avvocato incaricato dichiara formalmente di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno del rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. All'uopo dichiara di non avere in corso comunione di interessi, rapporti di affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte ( o con i legali rappresentanti in caso di ente giuridico) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. Del Codice Civile anche in presenza di una sola delle predette condizioni di incompatibilità.
  4. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate nel precedente punto 3). In caso di omessa comunicazione , entro dieci giorni dall'insorgenza di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi dell'ultimo periodo del precedente punto 3).
  5. Per il sostegno delle spese di causa l'Amministrazione corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del professionista incaricato, una somma di € 516,00 che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione.
  6. La misura dell'onorario è calcolata secondo i parametri minimi stabiliti dalle tariffe professionali vigenti al momento dell'effettivo svolgimento della prestazione.
  7. Ai fini della presentazione della parcella si intende esaurito l'incarico in caso di recesso ai sensi dell'art.2237 C.C. o comunque alla data del deposito del provvedimento giurisdizionale che conclude il grado di giudizio cui si riferisce l'incarico. Al proposito, l'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
  8. Per poter procedere alla liquidazione la parcella dovrà essere emessa e presentata la fattura valida ai fini fiscali.
  9. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per l'incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'Amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.
  10. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali e a quelle del regolamento comunale vigente.
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