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Titolo II - Il Procedimento Amministrativo

 
  1. Art. 6 - Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento
  2. Art. 7 - Responsabile del procedimento e dei sub-procedimenti
  3. Art. 8 - Compiti del responsabile del procedimento
  4. Art. 9 - Inizio dell'attività procedimentale
  5. Art. 10 - Modalità della comunicazione di avvio del procedimento
  6. Art. 11 - Facoltà di interventi nel procedimento
  7. Art. 12 - Modalità di intervento nel procedimento
  8. Art. 13 - Accordi con gli interessati
  9. Art. 14 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
  10. Art. 15 - Termine per la conclusione dei procedimenti
  11. Art. 16 - Impossibilità di rispetto del termine
  12. Art. 17 - Casi di non applicazione della normativa del Capo II
 
 

CAPO I
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

 

Art. 6 - Individuazione delle unità organizzative responsabili del singolo procedimento

 
  1. Le unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché della adozione o della promozione del provvedimento sono i Settori, i Servizi e gli Uffici conformemente alla suddivisione disposta dal vigente Regolamento di organizzazione del personale, nel rispetto della disciplina di cui al successivo art. 7.
 
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Art. 7 - Responsabile del procedimento e dei sub-procedimenti

 
  1. Il Capo Settore assegna a sé o al Responsabile del Servizio competente l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. Il Responsabile del Servizio può assegnare al dipendente preposto all'ufficio competente la responsabilità del procedimento in relazione alla rilevanza dell'istruttoria ed al carico di lavoro;
  2. L'adozione del provvedimento finale è di competenza del Capo Settore o del Responsabile del Servizio qualora tale competenza gli sia stata attribuita dal Capo Settore, unitamente al procedimento;
  3. Il Capo Settore assegna comunque solo a sé stesso il procedimento che dovesse rientrare nelle competenze di più Servizi del medesimo Settore;
  4. Ove non sia effettuata, entro 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione, l'assegnazione da parte del Capo Settore, questi si accolla il procedimento;
  5. Se in un procedimento amministrativo sono interessati più uffici o servizi di Settori diverse, ciascun ufficio o servizio è responsabile per gli atti di competenza e per il tempo assegnato per lo svolgimento degli adempimenti di propria spettanza;
  6. La responsabilità di ciascuna unità organizzativa decorre dalla data dell'assegnazione, alla medesima, dell'istanza di parte;
  7. Le unità organizzative responsabili dei procedimenti ed i nominativi dei soggetti preposti sono comunicati, a cura del responsabile del procedimento, nelle forme e con le modalità fissate dall'art. 10, ai soggetti ivi indicati e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'art. 11.
 
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Art. 8 - Compiti del responsabile del procedimento

 
  1. Il responsabile del procedimento:
  1. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  2. accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  3. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;
  4. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; quando per l'istruttoria del procedimento sia necessario il parere di altra unità organizzativa, lo stesso viene richiesto dal responsabile del procedimento al responsabile dell'unità interessata e viene dallo stesso espresso entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta, alla quale, ove occorra sono allegate fotocopie degli atti indispensabili per l'espressione del parere; nel caso che dall'istruttoria del procedimento risulti necessaria la valutazione di più unità organizzative appartenenti ad altri settori del Comune , per l'espressione di un parere fra le stesse concertato, il responsabile del procedimento richiede al responsabile del settore di indire una conferenza interna di servizi, alla quale partecipano i responsabili delle unità organizzative interessate e che si tiene entro cinque giorni dalla convocazione;
  5. adotta, entro i termini indicati nella tabella A), ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti, entro tre giorni lavorativi, al responsabile del servizio il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento finale entro dieci giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione.
 
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CAPO II
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

Art. 9 - Inizio dell'attività procedimentale

 
  1. Qualora non sussistano specifiche ragioni d'impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile dello stesso, entro dieci giorni dalla sua designazione, comunica, con le modalità previste dal successivo articolo 10, l'avvio del procedimento:
    1. ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti;
    2. ai soggetti che per specifiche disposizioni di legge debbono intervenire nel procedimento;
  2. Analoga comunicazione con le stesse modalità di cui al successivo articolo 10, il responsabile del procedimento è tenuto a fornire ai soggetti - individuati o facilmente individuabili nel corso della attività istruttoria - ai quali si ritiene che il provvedimento finale possa arrecare pregiudizio;
  3. Il responsabile del procedimento ha facoltà, previa motivazione da inserire agli atti, di dare inizio alla istruttoria e, se del caso, di promuovere provvedimenti cautelari, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 2, qualora lo richiedano particolari ragioni di urgenza per la salvaguardia del pubblico interesse.
 
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Art. 10 - Modalità della comunicazione di avvio del procedimento

 
  1. Il responsabile del procedimento provvede a dare notizia ai soggetti di cui all'articolo 9 dell'avvio del procedimento stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
  2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
    1. il Servizio competente;
    2. l'oggetto del procedimento promosso;
    3. l'ufficio e il dipendente responsabile del procedimento;
    4. la sede dell'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
  3. Qualora, per il numero o l'incertezza dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, gli elementi di cui al comma 2 saranno resi noti mediante pubblicazione dell'atto all'albo pretorio comunale;
  4. L'omissione di talune delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
 
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Art. 11 - Facoltà di interventi nel procedimento

 
  1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o di interessi privati, nonché le associazioni e i comitati portatori di interessi diffusi cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel singolo procedimento mediante apposita istanza, motivata in ordine al pregiudizio medesimo, da presentarsi non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
 
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Art. 12 - Modalità di intervento nel procedimento

 
  1. I soggetti di cui all'art. 9 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 11 hanno diritto di:
  1. prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli per i quali l'accesso è escluso ai sensi del titolo III del presente regolamento, ai quali dovesse eventualmente applicarsi il divieto di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli atti che contenessero apprezzamenti sulla qualità delle persone fisiche;
  2. presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano presentati non oltre dieci giorni prima della scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti.
 
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Art. 13 - Accordi con gli interessati

 
  1. Le osservazioni e le proposte presentate a norma dell'art. 12, ove non siano di pregiudizio ai diritti dei terzi e in ogni caso sussista il pubblico interesse, possono essere accolte e formare oggetto di accordi con gli interessati;
  2. Gli accordi integrativi e endoprocedimentali non sostituiscono, ma determinano il contenuto discrezionale del procedimento finale. Gli stessi una volta conclusi devono essere integralmente recepiti dall'Amministrazione al momento di adottare il provvedimento finale;
  3. Ipotesi di accordi integralmente sostitutivi del provvedimento finale possono essere consentite solo se espressamente previste da specifiche disposizioni di legge;
  4. Gli accordi devono essere stipulati, a pena di nullità, mediante atto scritto, salvo che legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non sia diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili;
  5. Per l'Amministrazione le ipotesi di accordo sono sottoscritte dal responsabile di area competente per materia;
  6. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per i provvedimenti sostituiti;
  7. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione ha facoltà di recedere unilateralmente dagli accordi, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno della controparte interessata;
  8. Per le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo si applicano le norme del comma 5 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
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Art. 14 - Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi

 
  1. Per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, si applicano le disposizioni dello specifico regolamento comunale adottato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al detto regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi previsti nel comma 1.
 
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Art. 15 - Termine per la conclusione dei procedimenti

 
  1. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti sono indicati nell'allegato "A";
  2. Per i procedimenti non compresi in detto allegato, il termine per la conclusione è di 30 giorni, se non sia diversamente stabilito dalla legge o da altro regolamento o procedimento speciale.
 
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Art. 16 - Impossibilità di rispetto del termine

 
  1. Qualora particolari evenienze o esigenze istruttorie rendano impossibile il rispetto del termine stabilito per il provvedimento finale del procedimento, dovrà essere data all'interessato motivata comunicazione, indicando il nuovo termine entro cui sarà adottato il provvedimento;
  2. In tal caso, la durata complessiva del procedimento non potrà comunque essere superiore al doppio di quella fissata originariamente.
 
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Art. 17 - Casi di non applicazione della normativa del Capo II

 
  1. Le disposizione contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività del comune diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
  2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
 
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