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Titolo I - Disposizioni Generali

 
  1. Art. 1 - Oggetto del Regolamento
  2. Art. 2 - Principi generali
  3. Art. 3 - Obbligo di motivazione
  4. Art. 4 - Eccezione all'obbligo della motivazione
  5. Art. 5 - Comunicazione del provvedimento al destinatario
 

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

 
  1. Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
  2. Con riguardo al diritto di accesso il presente regolamento disciplina:
    1. le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    2. l'organizzazione degli uffici per l'attuazione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  3. Il presente regolamento tende altresì a disciplinare e favorire l'esercizio del "Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini" come previsto dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
 
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Art. 2 - Principi generali

 
  1. Il Comune non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
  2. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
 
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Art. 3 - Obbligo di motivazione

 
  1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
 
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Art. 4 - Eccezione all'obbligo della motivazione

 
  1. La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
 
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Art. 5 - Comunicazione del provvedimento al destinatario

 
  1. Al destinatario deve essere comunicato  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che dimostri l'avvenuto ricevimento il provvedimento conclusivo del procedimento;
  2. Se le ragioni del provvedimento risultano da altro atto della amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest'ultimo deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento, anche l'atto cui esso si richiama;
  3. In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
 
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