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Titolo I - Procedimento Amministrativo
Contenuto della pagina
Titolo I - Disposizioni Generali
- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 3 - Obbligo di motivazione
- Art. 4 - Eccezione all'obbligo della motivazione
- Art. 5 - Comunicazione del provvedimento al destinatario
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Il presente regolamento, in attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nell'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, stabilisce norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ispirando la propria attività amministrativa al perseguimento dei fini determinati dalla legge secondo criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità;
- Con riguardo al diritto di accesso il presente regolamento disciplina:
- le modalità di esercizio ed i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformità all'art. 24, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'organizzazione degli uffici per l'attuazione del diritto di accesso ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- Il presente regolamento tende altresì a disciplinare e favorire l'esercizio del "Diritto d'accesso e di informazione dei cittadini" come previsto dall'art. 7, commi 3, 4 e 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 2 - Principi generali
- Il Comune non può aggravare il procedimento se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
- Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
Art. 3 - Obbligo di motivazione
- Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Art. 4 - Eccezione all'obbligo della motivazione
- La motivazione non è obbligatoriamente richiesta soltanto per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
Art. 5 - Comunicazione del provvedimento al destinatario
- Al destinatario deve essere comunicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo che dimostri l'avvenuto ricevimento il provvedimento conclusivo del procedimento;
- Se le ragioni del provvedimento risultano da altro atto della amministrazione richiamato nel provvedimento stesso, insieme alla comunicazione di quest'ultimo deve essere indicato e reso disponibile, a norma del presente regolamento, anche l'atto cui esso si richiama;
- In ogni atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.